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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37409/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha dedotto che il reato contestato al capo B) si era estinto per prescrizione prima della pronuncia della sentenza di secondo grado. Ha sostenuto che, avendo il fatto origine il 31/01/2017, al reato si applicava il regime della prescrizione vigente per i delitti commessi in tale periodo (legge ex Cirielli/2005) con termine di prescrizione di anni 6 aumentabile di un quarto per l'aggravante, per un totale di 7 anni e 6 mesi, e che la prescrizione si era maturata considerando anche la sospensione del corso della prescrizione dovuta all'adesione del difensore all'astensione dalle udienze dal 20/04/2023 al 23/11/2023 (217 giorni). Ha quindi chiesto che la Corte territoriale avesse dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha ritenuto applicabile al capo B) il regime della prescrizione previsto dalla legge n.251/2005 (ex Cirielli) e ha accertato che, anche tenendo conto della sospensione indicata, il reato era estinto per intervenuta prescrizione anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello (09/04/2025). Per l'effetto la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al capo B) e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio risultante dall'estinzione di quel capo. Ha altresì dichiarato definitivo l'accertamento di responsabilità relativamente al capo C). Il capo A) non è stato dichiarato prescritto perché non era stato oggetto di impugnazione e opera il principio del giudicato progressivo.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Consente il ricorso per cassazione deducendo l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale; utilizzato per contestare la mancata declaratoria di prescrizione da parte del giudice di merito.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come norma di riferimento nella censura di violazione della legge processuale penale (inesatta applicazione delle norme sulla prescrizione).

  • legge 5 dicembre 2005 n. 251 ("ex Cirielli") e artt. 157 e ss. cod. pen.

    Per i reati commessi fino al 2/8/2017 si applica il regime di prescrizione riformulato da detta legge; nel caso concreto il reato di cui al capo B) (commesso il 31/01/2017) rientra in questo regime con termine ordinario di sei anni aumentato di un quarto per l'aggravante.

  • legge 23 giugno 2017 n. 103 ("legge Orlando") e art. 159, comma 2, cod. pen.

    Introdusse la sospensione del corso della prescrizione in determinati intervalli processuali; la Corte ha richiamato la disciplina ma ha chiarito l'ambito temporale di applicazione (reati commessi dal 3/8/2017 al 31/12/2019).

  • legge 9 gennaio 2019 n. 3 ("legge Bonafede")

    Modificò ulteriormente l'art. 159, comma 2, prevedendo la sospensione fino all'esecutività o irrevocabilità della sentenza; la Corte evidenzia la successione delle discipline e la loro diversa applicabilità temporale.

  • legge 27 settembre 2021 n. 134 e art. 161-bis cod. pen.

    La riforma (c.d. Cartabia) ha abrogato la previgente disciplina della sospensione e introdotto la cessazione del corso della prescrizione con la pronuncia della sentenza di primo grado per i reati commessi dal 1/1/2020; la Corte ha usato questa evoluzione normativa per chiarire i diversi regimi applicabili per epoca del fatto.

  • art. 344-bis cod. proc. pen.

    Norma sull'improcedibilità nei gradi successivi per reati commessi dal 1/1/2020; citata nel quadro della successione delle riforme processuali e delle differenze tra i regimi.

  • art. 161, comma 2, cod. pen.

    Richiamato per spiegare l'aumento del termine di prescrizione fino a un quarto in presenza di aggravanti, con conseguente calcolo del termine complessivo (6 anni + 1/4 = 7 anni e 6 mesi).

  • art. 392, art. 624, art. 625 n.2, art. 612 comma 2 cod. pen. (norme penali sostanziali)

    Norme in relazione alle condotte per le quali l'imputato era stato condannato in primo grado e appellate; la decisione di cassazione ha inciso solo sul capo B) (relativo a reati ex art.624 e 625), dichiarandolo prescritto.

  • art. 606, comma 1, lett. b) (richiamata come procedimento di censura)

    Funzione procedurale che consente di appellare in cassazione la mancata declaratoria di prescrizione; la Corte ha ritenuto ammissibile e fondata la censura.

Massime di principio

  • Determinare la legge applicabile al calcolo della prescrizione richiede l'identificazione precisa della data del fatto: cambi di legislazione nel tempo comportano regimi diversi.
  • Per reati commessi prima del 3/8/2017 si applica il regime ex Cirielli (legge 251/2005); per reati nel periodo 3/8/2017-31/12/2019 si applicano le disposizioni introdotte dalla legge Orlando; per reati successivi al 1/1/2020 entrano in gioco le modifiche della riforma Cartabia (cessazione del corso della prescrizione con la sentenza di primo grado) e l'istituto dell'improcedibilità nei gradi successivi.
  • La sospensione del corso della prescrizione per eventi processuali (es. deposito della motivazione, astensioni fissate dall'ordine forense) deve essere conteggiata con precisione: giorni di sospensione possono spostare la data di estinzione.
  • Se la prescrizione del singolo capo è accertata in cassazione, la Corte può annullare quel capo e rinviare per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio complessivo, poiché l'estinzione di un capo incide sul cumulo/continuazione e sulla pena unica.
  • La mancata impugnazione di un capo (o l'insussistenza dell'oggetto di appello) può impedire che venga dichiarata la prescrizione per quel capo per effetto del giudicato progressivo: verificare sempre quale materia sia stata oggetto di impugnazione.
  • In cassazione è ammissibile un unico motivo volto a far dichiarare la prescrizione già maturata prima della sentenza impugnata (art. 606, comma 1, lett. b)): va sempre provato il calcolo cronologico con riferimento a sospensioni/interruzioni.
  • Quando sono sopraggiunte riforme legislative successive, consultare la giurisprudenza delle Sezioni Unite e delle Sezioni semplici per l'individuazione del regime applicabile al caso concreto.

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