Sentenza del 04/12/2017 n. 5106 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento - Sintetico - Dichiarazione di reddito pari a zero - Differente calcolo dell'Agenzia - Invito a fornire spiegazioni - Mancata giustificazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato il diverso calcolo del reddito effettuato dall'Agenzia sulla base dei dati disponibili, sostenendo inoltre la violazione del diritto al contraddittorio per mancata convocazione formale. Secondo la decisione, a fronte delle spese e dei rimborsi individuati dall'Amministrazione, spettava al contribuente dimostrare la loro copertura mediante fonti fiscalmente legittime. L'invito a fornire chiarimenti risultava documentato dagli incontri svolti e, per questo tipo di accertamento, non era necessario un contraddittorio formale.
La decisione
La contestazione del contribuente è stata respinta. Non è stata riconosciuta alcuna violazione del contraddittorio, poiché il contribuente era stato invitato a spiegare la divergenza tra il reddito dichiarato e quello ricostruito dall'Agenzia. In mancanza di una prova idonea circa la provenienza fiscalmente legittima delle somme utilizzate per sostenere le spese e i rimborsi, l'accertamento è stato ritenuto legittimo. Qualora il contribuente ritenga che l'Agenzia non abbia attivato correttamente il contraddittorio, può chiedere chiarimenti all'Ufficio, che deve rispondere per iscritto sulla mancata convocazione.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento sintetico del reddito
Quando l'Amministrazione ricostruisce sinteticamente un reddito sulla base di spese, rimborsi o altri dati disponibili, il contribuente deve fornire una prova concreta della provenienza delle risorse e della loro legittima rilevanza fiscale.
Principio del contraddittorio nell'accertamento tributario
Nel tipo di accertamento descritto non è necessariamente richiesto un contraddittorio formale mediante convocazione rituale; è sufficiente che il contribuente sia stato concretamente messo in condizione di fornire spiegazioni, purché tale interlocuzione sia documentata.
Massime di principio
- Quando il reddito dichiarato è pari a zero ma l'Amministrazione dimostra l'esistenza di spese o rimborsi incompatibili con tale dichiarazione, il contribuente deve spiegare e documentare l'origine fiscalmente legittima delle somme utilizzate.
- La semplice contestazione dell'importo accertato non è sufficiente: occorrono documenti idonei, come prove di redditi esenti o già tassati, finanziamenti, disinvestimenti, donazioni o altre fonti lecite.
- La violazione del contraddittorio non si presume dalla mancata convocazione formale, se l'Ufficio ha comunque invitato il contribuente a fornire chiarimenti e può dimostrare gli incontri o le comunicazioni intercorsi.
- Se il contribuente ritiene che l'Ufficio non abbia attivato il contraddittorio, è opportuno chiedere formalmente una spiegazione scritta, così da documentare l'eventuale omissione.
- La mancata risposta o la mancata giustificazione delle incongruenze tra reddito dichiarato e capacità di spesa rafforza la legittimità dell'accertamento sintetico.
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