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Sentenza

Sentenza del 12/01/2016 n. 43 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

AVVISO DI ACCERTAMENTO - TRANSFER PRICING - LICENZA MARCHI E BREVETTI - VALORE NORMALE DELLE ROYALTIES - PERCENTUALI MEDIE - ILLEGITTIMITÀ.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'accertamento è stato ritenuto illegittimo e deve essere annullato per carenza di motivazione. Le percentuali contenute nella circolare non possono essere applicate automaticamente e in modo astratto per determinare il valore normale delle royalties. Devono invece essere coordinate con una valutazione economica concreta e approfondita dei marchi e dei brevetti oggetto della licenza e delle specifiche condizioni contrattuali.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la determinazione, ai fini del transfer pricing, del valore normale dei canoni pagati per l'utilizzo di marchi e brevetti infragruppo. L'Amministrazione ha applicato direttamente le percentuali medie indicate nella Circolare Ministeriale n. 32 del 22 settembre 1980, senza svolgere un'analisi economica specifica delle caratteristiche dei beni immateriali, dei contratti, delle condizioni della transazione e degli altri fatti e circostanze rilevanti.

Norme richiamate

  • Circolare Ministeriale 22 settembre 1980, n. 32

    percentuali medie per la determinazione dei canoni relativi a licenze e diritti

    I valori percentuali indicati dalla circolare costituiscono, al più, parametri di riferimento e non possono essere applicati sic et simpliciter. Devono essere verificati e adattati sulla base delle caratteristiche concrete dei marchi, dei brevetti e della transazione infragruppo.

  • Disciplina del transfer pricing e del valore normale

    La determinazione del valore normale delle operazioni tra imprese collegate richiede un confronto effettivo con condizioni di mercato e un'analisi delle funzioni, dei beni, dei rischi e delle circostanze economiche della singola operazione.

  • Obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento

    L'avviso deve esporre un percorso valutativo concreto e comprensibile. La mera applicazione di percentuali standard, priva di analisi economica individualizzata, non è sufficiente a motivare il recupero a tassazione.

Massime di principio

  • Nel transfer pricing relativo a royalties e diritti immateriali, i parametri medi o standardizzati possono fungere da punto di partenza, ma non sostituiscono l'analisi della specifica operazione.
  • L'Amministrazione finanziaria deve considerare almeno la natura, la notorietà, la capacità reddituale e l'unicità del marchio o brevetto, nonché durata, territorio, esclusiva, funzioni svolte e rischi assunti dalle parti.
  • Un accertamento fondato esclusivamente su percentuali astratte, senza spiegare perché esse siano adeguate al caso concreto, può essere contestato per carenza di motivazione.
  • La congruità delle royalties deve essere valutata attraverso un'analisi economica coerente con il principio di libera concorrenza e con le condizioni che sarebbero state pattuite tra soggetti indipendenti.
  • Il contribuente dovrebbe conservare contratti, perizie, comparabili di mercato e documentazione economica idonea a dimostrare la ragionevolezza del canone applicato.

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