Sentenza del 30/10/2017 n. 1085 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Articolo 72, d.P.R. n. 633 del 1972 - cessionedi beni in favore di personale civile e militare - esenzione I.V.A. - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La Guardia di Finanza aveva contestato alla G. s.n.c. l'applicazione dell'esenzione IVA sulle cessioni di beni effettuate presso la Caserma Ederle di Vicenza in favore di personale civile e militare statunitense, ritenendo che le operazioni fossero effettuate a esclusivo vantaggio degli acquirenti e non nell'ambito delle funzioni istituzionali della base militare. L'Agenzia delle Entrate sosteneva inoltre che l'attività di bar-gelateria non rientrasse nell'articolo 72 del d.P.R. n. 633 del 1972, richiamando la risoluzione n. 12 del 18 gennaio 2008.
La decisione
La Commissione ha riunito i due appelli per connessione oggettiva, poiché entrambi derivavano dallo stesso processo verbale di constatazione e riguardavano i due soci. Ha accertato che la G. s.n.c. operava in forza di un contratto con l'Army and Air Force Exchange Service, ente militare istituzionale, e che gli incassi e gli eventuali utili facevano capo all'ente committente, essendo destinati al benessere delle truppe e delle loro famiglie. Le fatture risultavano quindi emesse nei confronti dell'ente militare e l'attività era riconducibile alle sue finalità istituzionali. Sono stati respinti gli appelli dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'annullamento degli avvisi di accertamento. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Articolo 72 del d.P.R. n. 633 del 1972
Esenzione IVA per determinate cessioni di beni e prestazioni effettuate nei confronti di soggetti militari o nell'ambito delle loro funzioni istituzionali.
L'esenzione può applicarsi quando il destinatario formale della fattura è un ente militare che svolge funzioni istituzionali e quando l'operazione è oggettivamente collegata a tali funzioni. Nel caso concreto, il servizio di bar-gelateria è stato ritenuto funzionale al benessere delle truppe e delle loro famiglie, anche se fruito materialmente dal personale.
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 12 del 18 gennaio 2008
È stata richiamata dall'Ufficio per sostenere un'interpretazione restrittiva dell'articolo 72, ma la Commissione non ha ritenuto applicabile tale impostazione al caso concreto, alla luce del contratto, del destinatario delle fatture e della destinazione istituzionale dell'attività.
Massime di principio
- Per valutare l'esenzione IVA non è sufficiente individuare il consumatore materiale del bene o del servizio: occorre verificare il destinatario giuridico dell'operazione indicato nei documenti fiscali.
- L'esenzione può sussistere quando la prestazione è resa a un ente militare istituzionale e risulta oggettivamente collegata al perseguimento delle sue finalità, anche se il beneficio immediato ricade sul personale della base.
- La destinazione degli incassi e degli utili costituisce un elemento rilevante: se questi fanno capo all'ente militare e sono destinati al benessere delle truppe, ciò può sostenere la natura istituzionale dell'attività.
- Contratti, fatture, flussi finanziari e concreta organizzazione del servizio devono essere coerenti tra loro; la documentazione può dimostrare che il fornitore opera per conto dell'ente militare e non direttamente a favore dei singoli acquirenti.
- L'applicazione dell'esenzione richiede comunque una verifica puntuale dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma, poiché un'attività commerciale analoga, svolta direttamente a favore dei privati e senza collegamento istituzionale, potrebbe non beneficiare dell'esenzione.
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