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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17407/2026 del 02/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionaria credito)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il recupero di somme dovute in relazione a uno scoperto di conto corrente e a un mutuo immobiliare, con ingiunzione sia alla società debitrice principale sia ai fideiussori nei limiti della garanzia. In primo grado il decreto veniva revocato solo in parte e la società, insieme ai garanti, proponeva appello. In appello gli appellanti insistevano, tra l'altro, per l'accertamento dell'usurarietà del rapporto, sostenendo che ai fini del tasso effettivo globale dovesse essere considerata anche la commissione di massimo scoperto, e poi, con comparsa conclusionale, deducevano la nullità parziale delle fideiussioni per contrasto con la normativa antitrust, assumendo che le clausole fossero conformi agli schemi ABI oggetto dei provvedimenti della Banca d'Italia del 2005, e chiedendo anche una diversa qualificazione del contratto come contratto autonomo di garanzia. La Corte d'appello dichiarava l'appello inammissibile perché la censura sulla nullità era preclusa dal giudicato interno formatosi sulla condanna dei fideiussori, e comunque perché le circostanze necessarie per il rilievo officioso della nullità non risultavano tempestivamente allegate e documentate. In cassazione i ricorrenti denunciavano violazione dell'art. 1419 c.c. e della disciplina antitrust, sostenendo che la nullità delle fideiussioni omnibus è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e che la Corte territoriale aveva errato nel considerare tardiva la relativa eccezione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza d'appello si fondava su due rationes decidendi autonome: da un lato, la preclusione derivante dal giudicato interno sulla validità del rapporto fideiussorio, non specificamente censurata dai ricorrenti; dall'altro, la tardività/inidoneità degli elementi fattuali posti a base della dedotta nullità antitrust, perché prodotti solo in comparsa conclusionale e comunque privi di allegazioni sufficienti, in particolare quanto alla riferibilità temporale delle fideiussioni al periodo rilevante rispetto al provvedimento della Banca d'Italia. Poiché il ricorso attaccava solo una delle due rationes, è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse e per mancata censura della ratio autonoma decisiva. La Corte ha inoltre richiamato la propria giurisprudenza secondo cui il rilievo officioso della nullità contrattuale, anche per fideiussioni colpite da intesa anticoncorrenziale, presuppone che dagli atti risultino tempestivamente i fatti costitutivi necessari, compresa la corrispondenza delle clausole, la natura omnibus della garanzia e il collocamento temporale del contratto nel periodo rilevante. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con condanna al pagamento anche dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1419 c.c.

    La nullità parziale può rilevare solo se il vizio investe clausole specifiche e se risultano dagli atti i fatti necessari a integrare la deduzione; la questione non può essere esaminata in assenza di allegazioni e prove tempestive.

  • art. 342 c.p.c.

    È richiamato nel controricorso quale parametro per eccepire l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità.

  • art. 348-bis c.p.c.

    È richiamato nel controricorso quale possibile base per la declaratoria di inammissibilità dell'appello.

  • art. 58 TUB

    La cessionaria del credito è succeduta alla banca originaria in forza di cessione in blocco con efficacia ai sensi della norma.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    È il parametro invocato per denunciare in cassazione violazione di legge in relazione alla nullità parziale delle fideiussioni.

  • legge 289/90, art. 2

    È richiamata dai ricorrenti a fondamento della doglianza, in collegamento con la dedotta nullità delle fideiussioni per contrasto con la disciplina antitrust.

Massime di principio

  • Quando una decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a sorreggerla, il ricorso per cassazione è inammissibile se censura solo una di esse, poiché l'altra resta intatta e comunque ostativa alla cassazione.
  • La nullità contrattuale rilevabile d'ufficio non esonera la parte dall'onere di allegare tempestivamente e provare i fatti costitutivi della nullità stessa; il giudice può rilevarla officiosamente solo se gli elementi necessari emergono dagli atti.
  • Nel caso di nullità parziale di fideiussioni collegate a intese anticoncorrenziali, occorre allegare in modo specifico: il provvedimento dell'Autorità, la natura omnibus della garanzia, l'epoca di stipulazione nel periodo rilevante, il contenuto delle clausole e la loro corrispondenza con gli schemi censurati, oltre alla concreta incidenza sulla debenza residua.
  • La deduzione della nullità parziale non può essere introdotta utilmente in comparsa conclusionale se comporta nuove allegazioni o documenti tardivi, perché il rilievo officioso presuppone fatti già tempestivamente introdotti nel processo.
  • La contestazione della qualificazione giuridica di un contratto o di una garanzia deve essere proposta nei motivi di impugnazione; se non viene censurata la statuizione corrispondente, si forma giudicato interno sul punto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussioneNullitàMutuoConto correnteUsura bancaria
RamiProcesso civileContrattiObbligazioniBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneInteressi usurari
IstitutiGiudicatoNullitàOnere della prova

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