Sentenza del 13/03/2019 n. 2721 - Comm. Trib. Prov. Catania
Contributi consortili - Obbligo di contribuzione - Presupposti - Inclusione del fondo nel perimetro consortile e vantaggio diretto e specifico dalla bonifica - Onere della prova contraria a carico del contribuente - Fattispecie
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'obbligo di versare i contributi consortili di bonifica, sostenendo implicitamente l'assenza dei presupposti della contribuzione, in particolare del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere consortili. La controversia riguardava fondi inclusi nel perimetro del comprensorio di bonifica. Secondo la decisione, l'inclusione nel perimetro, in assenza di una specifica contestazione del piano di classifica e del piano di ripartizione, fa presumere l'esistenza del beneficio, anche solo potenziale, arrecato dalle opere di bonifica.
La decisione
La pretesa contributiva è stata ritenuta fondata. I contributi consortili costituiscono oneri reali dovuti dal proprietario del fondo compreso nel perimetro consortile al momento dell'esazione. Una volta accertata tale inclusione e non essendo stato specificamente contestato il piano di classifica e ripartizione, spetta al contribuente fornire la prova contraria dell'assenza di un beneficio diretto e specifico. In mancanza di tale prova, l'obbligo contributivo permane.
Norme richiamate
Art. 21 del regio decreto n. 215 del 1933
I contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali
La norma è interpretata nel senso che i contributi gravano sul fondo e sono dovuti dal soggetto che ne è proprietario al momento della loro esazione, purché il fondo sia incluso nel perimetro del comprensorio consortile e benefici, anche potenzialmente, delle opere di bonifica.
Massime di principio
- L'inclusione di un immobile nel perimetro del comprensorio di bonifica costituisce un presupposto rilevante per la debenza del contributo.
- Il beneficio richiesto non deve necessariamente essere attuale, immediatamente percepibile o tradursi in un vantaggio economico già realizzato: può essere anche potenziale, purché diretto e specifico rispetto al fondo.
- Se il contribuente non contesta specificamente il piano di classifica e il piano di ripartizione, opera una presunzione del beneficio derivante dalle opere consortili.
- In tale situazione, l'onere della prova si trasferisce sul contribuente, che deve dimostrare concretamente l'assenza di un beneficio diretto e specifico per il proprio immobile.
- La contestazione generica dell'avviso o della debenza non è normalmente sufficiente: occorre impugnare puntualmente gli atti consortili e documentare le caratteristiche del fondo incompatibili con il beneficio.
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