Ordinanza n. 253/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 00671/2026, resa tra le parti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia - Catania, Sez. I, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, integrato da motivi aggiunti, relativo a opere edilizie controverse in corso di realizzazione
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado e ha proposto in via incidentale domanda di sospensione della sua efficacia. In sede cautelare ha dedotto il pregiudizio derivante dalla prosecuzione e dall'ultimazione delle opere controverse, prospettando sia un danno economico sia un nocumento alla sicurezza strutturale della propria villa. Il testo non specifica gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti contro gli atti amministrativi né le ragioni per cui il TAR aveva dichiarato inammissibile il ricorso.
La decisione
Il CGARS ha rigettato l'istanza cautelare per carenza del periculum in mora. Il danno prospettato è stato ritenuto essenzialmente economico e, in quanto risarcibile, non caratterizzato da gravità e irreparabilità ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Quanto al dedotto pregiudizio alla sicurezza strutturale della villa, il Collegio ha rilevato che si trattava, prima facie, di un'affermazione non supportata da obiettivi riscontri documentali. Inoltre, le opere apparivano ormai prossime al completamento, ma la loro ultimazione non avrebbe impedito il ripristino dello stato originario dei luoghi in caso di accoglimento della domanda di annullamento; anche per tale ragione non è stata ravvisata l'irreparabilità del danno. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità delle questioni giuridiche dedotte. La decisione riguarda esclusivamente la domanda cautelare e non definisce l'appello nel merito.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base normativa dell'appello cautelare e della domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.
art. 55 c.p.a.
gravità ed irreparabilità
Il periculum in mora richiede un pregiudizio grave e irreparabile; il danno essenzialmente economico, in quanto risarcibile, non soddisfa tale requisito. Non è irreparabile neppure il danno quando l'ultimazione delle opere non impedisca il successivo ripristino dei luoghi.
Massime di principio
- Nella tutela cautelare d'appello, il danno essenzialmente economico, in quanto normalmente risarcibile, non integra di per sé un pregiudizio grave e irreparabile ai fini del periculum in mora richiesto dall'art. 55 c.p.a.
- Il pregiudizio dedotto in sede cautelare deve essere supportato, almeno prima facie, da obiettivi riscontri documentali; una mera allegazione non dimostrata dell'incidenza delle opere sulla sicurezza strutturale di un immobile non è sufficiente.
- L'ultimazione di opere controverse non rende il danno irreparabile quando, in caso di successivo accoglimento della domanda di annullamento, sia ancora concretamente possibile ripristinare lo stato originario dei luoghi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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