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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23636/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in cinque motivi: (1) censura sulla responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale per presunta inesatta valutazione dell'elemento oggettivo e soggettivo da parte della Corte d'appello (assenza dolo, documentazione sufficiente e furto della contabilità: la difesa sosteneva che la documentazione prodotta era idonea e che la mancata parte era dovuta a un furto); (2) mancata riqualificazione del fatto da bancarotta fraudolenta documentale in bancarotta semplice; (3) estinzione per prescrizione del reato di bancarotta fraudolenta documentale per mancata contestazione dell'aggravante di danno di rilevante gravità; (4) carenza di motivazione e prova circa la bancarotta fraudolenta patrimoniale, in particolare sulla simulazione del furto e sul concorso dell'imputato nella distrazione dei beni; (5) vizio nella determinazione della pena (richiesta ulteriore riduzione alla luce della prescrizione di alcuni fatti e presunta disparità di trattamento rispetto a una coimputata).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione della Corte d'appello sulla bancarotta fraudolenta documentale (mancata consegna di parte della contabilità, incongruenze e implausibilità della tesi del furto massivo), ha escluso la fondatezza della doglianza sulla riqualificazione e ha confermato che l'aggravante ex art. 219 legge fall. era stata validamente contestata (escludendo la prescrizione per quel capo). Ha altresì ritenuto infondate le censure relative alla bancarotta patrimoniale e alla determinazione della pena (la riduzione concessa era già la massima possibile). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • legge fallimentare

    la Corte valuta l'adempimento degli obblighi documentali dell'amministratore anche considerando le scritture prodotte e il contesto probatorio complessivo; l'acquisizione di modelli F24 non esclude responsabilità se la contabilità disponibile è insufficiente

  • legge fallimentare

    la Corte ha ritenuto che la congrua motivazione sulla bancarotta fraudolenta documentale giustifichi il mancato riconoscimento della riqualificazione ai sensi di tale disposizione

  • legge fallimentare

    art. 219, comma 1 e comma 2

    l'aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilievo era stata validamente contestata per tutti i reati in imputazione; la contestazione si collega anche alla nozione di continuazione fallimentare e incide sul termine di prescrizione

  • codice penale

    il termine di prescrizione è stato calcolato in base alla configurazione dell'aggravante; per la bancarotta documentale, con l'aggravante, il termine non era spirato

  • codice penale

    la Corte ha richiesto elementi probatori specifici per ritenere il concorso nel reato (non è sufficiente la sola qualità di amministratore)

  • codice penale

    principi di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che non fosse possibile ulteriore riduzione dopo che la pena era stata già diminuita nella misura massima per le circostanze attenuanti

  • codice di procedura penale

    richiamato in relazione alla motivazione sui mezzi di prova e alla struttura dell'imputazione (genericità delle doglianze da parte della difesa non sufficiente)

  • codice di procedura penale

    applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma alla Cassa delle ammende in ragione dell'inammissibilità/infondamento del ricorso

Massime di principio

  • La valutazione sulla bancarotta documentale si fonda sulla totalità del materiale contabile disponibile: la mera produzione di documenti parziali o di modelli fiscali non esclude la responsabilità se risultano lacune essenziali che impediscono la ricostruzione del patrimonio e delle operazioni.
  • La tesi difensiva del 'furto della contabilità' deve essere supportata da elementi di plausibilità e coerenza (modalità del furto, consistenza dei beni sottratti, denuncia e indagini): se la narrazione risulta implausibile, può costituire indizio di fraudolenza.
  • Per la contestazione di aggravanti che incidono sulla prescrizione (es. danno di rilevante gravità), è sufficiente che l'aggravante sia chiaramente individuata nell'atto di imputazione; la sua presenza modifica i termini di prescrizione applicabili.
  • La riqualificazione del reato in sede di merito richiede una motivazione specifica e non può essere imposta in cassazione se la Corte territoriale ha esposto ragioni congrue per la qualificazione adottata.
  • La determinazione della pena rimane ancorata a parametri individuali: differenze di trattamento rispetto a coimputati non sono automaticamente rilevanti salvo profili di palese arbitrarietà o violazione di criteri legali.

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