Cassazione Penale, Sentenza n. 23636/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in cinque motivi: (1) censura sulla responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale per presunta inesatta valutazione dell'elemento oggettivo e soggettivo da parte della Corte d'appello (assenza dolo, documentazione sufficiente e furto della contabilità: la difesa sosteneva che la documentazione prodotta era idonea e che la mancata parte era dovuta a un furto); (2) mancata riqualificazione del fatto da bancarotta fraudolenta documentale in bancarotta semplice; (3) estinzione per prescrizione del reato di bancarotta fraudolenta documentale per mancata contestazione dell'aggravante di danno di rilevante gravità; (4) carenza di motivazione e prova circa la bancarotta fraudolenta patrimoniale, in particolare sulla simulazione del furto e sul concorso dell'imputato nella distrazione dei beni; (5) vizio nella determinazione della pena (richiesta ulteriore riduzione alla luce della prescrizione di alcuni fatti e presunta disparità di trattamento rispetto a una coimputata).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione della Corte d'appello sulla bancarotta fraudolenta documentale (mancata consegna di parte della contabilità, incongruenze e implausibilità della tesi del furto massivo), ha escluso la fondatezza della doglianza sulla riqualificazione e ha confermato che l'aggravante ex art. 219 legge fall. era stata validamente contestata (escludendo la prescrizione per quel capo). Ha altresì ritenuto infondate le censure relative alla bancarotta patrimoniale e alla determinazione della pena (la riduzione concessa era già la massima possibile). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge fallimentare
la Corte valuta l'adempimento degli obblighi documentali dell'amministratore anche considerando le scritture prodotte e il contesto probatorio complessivo; l'acquisizione di modelli F24 non esclude responsabilità se la contabilità disponibile è insufficiente
legge fallimentare
la Corte ha ritenuto che la congrua motivazione sulla bancarotta fraudolenta documentale giustifichi il mancato riconoscimento della riqualificazione ai sensi di tale disposizione
legge fallimentare
art. 219, comma 1 e comma 2
l'aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilievo era stata validamente contestata per tutti i reati in imputazione; la contestazione si collega anche alla nozione di continuazione fallimentare e incide sul termine di prescrizione
codice penale
il termine di prescrizione è stato calcolato in base alla configurazione dell'aggravante; per la bancarotta documentale, con l'aggravante, il termine non era spirato
codice penale
la Corte ha richiesto elementi probatori specifici per ritenere il concorso nel reato (non è sufficiente la sola qualità di amministratore)
codice penale
principi di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che non fosse possibile ulteriore riduzione dopo che la pena era stata già diminuita nella misura massima per le circostanze attenuanti
codice di procedura penale
richiamato in relazione alla motivazione sui mezzi di prova e alla struttura dell'imputazione (genericità delle doglianze da parte della difesa non sufficiente)
codice di procedura penale
applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma alla Cassa delle ammende in ragione dell'inammissibilità/infondamento del ricorso
Massime di principio
- La valutazione sulla bancarotta documentale si fonda sulla totalità del materiale contabile disponibile: la mera produzione di documenti parziali o di modelli fiscali non esclude la responsabilità se risultano lacune essenziali che impediscono la ricostruzione del patrimonio e delle operazioni.
- La tesi difensiva del 'furto della contabilità' deve essere supportata da elementi di plausibilità e coerenza (modalità del furto, consistenza dei beni sottratti, denuncia e indagini): se la narrazione risulta implausibile, può costituire indizio di fraudolenza.
- Per la contestazione di aggravanti che incidono sulla prescrizione (es. danno di rilevante gravità), è sufficiente che l'aggravante sia chiaramente individuata nell'atto di imputazione; la sua presenza modifica i termini di prescrizione applicabili.
- La riqualificazione del reato in sede di merito richiede una motivazione specifica e non può essere imposta in cassazione se la Corte territoriale ha esposto ragioni congrue per la qualificazione adottata.
- La determinazione della pena rimane ancorata a parametri individuali: differenze di trattamento rispetto a coimputati non sono automaticamente rilevanti salvo profili di palese arbitrarietà o violazione di criteri legali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23407/2025 del 24/06/2025
- Sentenza penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23408/2025 del 24/06/2025
- Sentenza penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23409/2025 del 24/06/2025
- Sentenza penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23410/2025 del 24/06/2025
- Sentenza penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23411/2025 del 24/06/2025
- Sentenza penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23414/2025 del 24/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →