Sentenza del 06/02/2018 n. 645 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Accertamento sintetico- Dimostrazione del possesso di redditi esenti o non soggetti- Contribuente percettore di proventi esteri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la determinazione sintetica del reddito, sostenendo che la capacità finanziaria necessaria a sostenere il possesso dei beni derivasse da proventi o risorse di fonte estera e, quindi, non imponibili o comunque non rilevanti ai fini dell'accertamento. La controversia riguardava l'onere di dimostrare documentalmente l'effettiva provenienza delle somme e la loro idoneità a giustificare la spesa e il possesso dei beni.
La decisione
La contestazione non è stata accolta. In materia di accertamento sintetico, una volta dimostrata la disponibilità di beni immobili e autoveicoli, grava sul contribuente l'onere di provare in modo specifico e documentato le fonti economiche che hanno consentito il relativo mantenimento o acquisto. La mera affermazione che le risorse provenissero dall'estero non è sufficiente a superare la presunzione, soprattutto in presenza di beni situati in Italia. È stato quindi attribuito rilievo prevalente al criterio territoriale e alla mancata prova documentale contraria, in linea con Cass. n. 21143 del 19 ottobre 2016.
Norme richiamate
D.P.R. 600/1973, art. 38
La norma consente l'accertamento sintetico del reddito sulla base delle spese sostenute e della disponibilità di determinati beni o situazioni indicativi di capacità contributiva. Il contribuente può superare la presunzione dimostrando con idonea documentazione che il finanziamento delle spese deriva da redditi esenti, non imponibili o da disponibilità patrimoniali precedenti.
Cassazione, sentenza n. 21143 del 19 ottobre 2016
La provenienza estera delle risorse, se non adeguatamente provata e collegata alle spese contestate, non è sufficiente a neutralizzare l'accertamento sintetico. L'onere della prova grava sul contribuente.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico, il possesso di immobili, autoveicoli o altri beni indice può fondare una presunzione di maggiore capacità reddituale; spetta al contribuente fornire la prova contraria.
- La semplice dichiarazione che le somme provengano dall'estero non è sufficiente: occorrono documenti idonei a dimostrare origine, disponibilità, trasferimento e utilizzo delle risorse.
- Per superare la presunzione è necessario collegare concretamente le risorse esenti, non imponibili o precedentemente accumulate alle spese e ai beni oggetto di contestazione.
- La presenza dei beni in Italia può rafforzare la rilevanza del criterio territoriale e rendere inefficaci giustificazioni generiche o non documentate.
- In situazioni analoghe, è opportuno conservare e produrre contratti, estratti conto, dichiarazioni fiscali estere, ricevute di trasferimento, documentazione bancaria e ogni elemento idoneo a ricostruire cronologicamente la provenienza delle somme.
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