Corte di giustizia, Sentenza C-514/17
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 dicembre 2018. — Marin-Simion Sut. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Liège. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Articolo 4, punto 6 – Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo – Reato all’origine della condanna ad una pena privativa della libertà nello Stato emittente punibile con una mera sanzione pecuniaria nello Stato di esecuzione. — Causa C-514/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta il motivo facoltativo di non esecuzione del mandato d’arresto europeo previsto dall’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584. Ha chiarito che la circostanza che il reato sia punibile nello Stato di esecuzione solo con una sanzione pecuniaria non impedisce, di per sé, l’applicazione del motivo di rifiuto. Resta però necessario che il giudice nazionale verifichi se, secondo il proprio diritto, la pena detentiva straniera possa essere effettivamente eseguita nello Stato di esecuzione. La decisione valorizza il reinserimento sociale, ma nel rispetto del principio di riconoscimento reciproco e senza rischio di impunità.
Mandato d’arresto europeo: il motivo facoltativo di non esecuzione dell’articolo 4, punto 6, può operare anche se il fatto è punito nello Stato di esecuzione solo con sanzione pecuniaria, purché la pena detentiva dello Stato emittente possa essere effettivamente eseguita in tale Stato.
La questione giuridica
Se l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 debba essere interpretato nel senso che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare la consegna di una persona residente nello Stato di esecuzione, invocando il reinserimento sociale, anche quando il reato alla base del mandato è punito nello Stato di esecuzione soltanto con una sanzione pecuniaria e ciò, secondo il diritto interno, rende in astratto impossibile eseguire la pena detentiva; e se ciò incida sulla possibilità di applicare il motivo facoltativo di non esecuzione.
Principio di diritto
L’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 non osta a che lo Stato membro di esecuzione preveda, in via di trasposizione, che il motivo facoltativo di non esecuzione possa essere invocato anche quando il reato è punito nel suo ordinamento soltanto con una sanzione pecuniaria; tuttavia il giudice dell’esecuzione deve verificare, prima di rifiutare la consegna, che il diritto nazionale consenta comunque di eseguire effettivamente la pena detentiva inflitta nello Stato emittente. Se tale esecuzione effettiva è possibile, la corte nazionale può tener conto del reinserimento sociale della persona ricercata per rifiutare il mandato.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 1 decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 3 decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 4, punto 6, decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 5, punto 3, decisione quadro 2002/584/GAI
- Decisione quadro 2008/909/GAI
- Articolo 25 decisione quadro 2008/909/GAI
Mandato d’arresto europeo e pena eseguibile nello Stato di esecuzione
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della cour d’appel de Liège nell’ambito dell’esecuzione in Belgio di un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità rumene nei confronti di Marin-Simion Sut. La questione centrale è l’interpretazione dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, in relazione al reinserimento sociale della persona ricercata e alla compatibilità con il diritto interno belga, che prevede per i fatti in questione soltanto una sanzione pecuniaria.
Fatti e procedimento principale
Il sig. Sut era stato condannato in Romania a una pena detentiva di un anno e due mesi per reati connessi alla circolazione stradale. Dopo essersi trasferito in Belgio, dove risiede e lavora con la moglie, si è opposto alla consegna chiedendo di scontare la pena in Belgio. Il giudice del rinvio ha rilevato che, secondo il diritto belga, i fatti oggetto del mandato sarebbero punibili con una mera sanzione pecuniaria e che la normativa belga di recepimento della decisione quadro 2008/909 vieta la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.
Quadro normativo UE richiamato
La Corte richiama innanzitutto la struttura della decisione quadro 2002/584:
- l’articolo 1, che fonda il sistema sul principio del riconoscimento reciproco;
- l’articolo 3, che elenca i motivi di non esecuzione obbligatoria;
- l’articolo 4, che disciplina i motivi di non esecuzione facoltativa;
- l’articolo 4, punto 6, specificamente dedicato all’ipotesi in cui la persona ricercata dimori, sia cittadina o risieda nello Stato di esecuzione;
- l’articolo 5, punto 3, relativo alle garanzie nella consegna ai fini di azione penale.
Richiama inoltre la decisione quadro 2008/909/GAI, in particolare il considerando 12 e l’articolo 25, che applicano mutatis mutandis le regole sul riconoscimento reciproco delle sentenze penali, ma solo nella misura compatibile con la decisione quadro 2002/584.
Ragionamento della Corte
La Corte ribadisce che il mandato d’arresto europeo si fonda sul principio del riconoscimento reciproco e che il rifiuto di esecuzione costituisce un’eccezione, da interpretare restrittivamente. Tuttavia, l’articolo 4, punto 6, lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità nel recepimento, proprio per consentire di attribuire rilievo al reinserimento sociale della persona ricercata dopo l’espiazione della pena.
Secondo la Corte, la disposizione richiede due condizioni:
- che la persona ricercata dimori, sia cittadina o risieda nello Stato membro di esecuzione;
- che tale Stato si impegni a eseguire effettivamente la pena privativa della libertà conformemente al proprio diritto interno.
La Corte chiarisce che la circostanza che il reato sia punito nello Stato di esecuzione solo con una sanzione pecuniaria non esclude automaticamente l’applicazione dell’articolo 4, punto 6. Gli Stati membri possono infatti limitare le ipotesi in cui l’autorità giudiziaria può rifiutare la consegna, purché ciò resti coerente con il sistema della decisione quadro e con l’esigenza di evitare l’impunità.
Viene inoltre precisato che la decisione quadro 2008/909 non incide sulla portata dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584: essa si applica solo se compatibile con quest’ultima. Pertanto, il giudice nazionale deve verificare se il proprio diritto consenta comunque l’esecuzione effettiva della pena detentiva inflitta nello Stato emittente, anche se il reato, nel foro di esecuzione, sarebbe sanzionato solo pecuniariamente.
Decisione e risposta al rinvio
La Corte risponde che l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato nel senso che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare la consegna di una persona residente nello Stato di esecuzione, sulla base del reinserimento sociale, anche se il fatto è punito nel suo ordinamento soltanto con una sanzione pecuniaria, a condizione che tale circostanza non impedisca, secondo il diritto nazionale, l’effettiva esecuzione della pena detentiva inflitta nello Stato emittente. La verifica di tale possibilità è rimessa al giudice del rinvio.
Principio affermato
Il motivo facoltativo di non esecuzione di cui all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 può essere applicato solo se lo Stato di esecuzione può realmente assumere l’esecuzione della pena detentiva straniera; la possibilità di valorizzare il reinserimento sociale non elimina il requisito dell’esecuzione effettiva né consente di trasformare la pena in una mera sanzione pecuniaria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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