Cassazione Penale, Sentenza n. 18357/2025 del 15/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto tramite PEC; deduce di aver inviato tre file telematici (i primi due entro termine ma con irregolarità - nel primo mancava una pagina benché fosse firmato digitalmente e contenesse il mandato - sanate il giorno successivo), mentre l'unico deposito validamente sottoscritto e pervenuto alla cancelleria è stato acquisito il 16/10/2024, oltre il termine di scadenza fissato al 15/10/2024. Sostiene che l'applicazione rigorosa delle norme processuali abbia violato il diritto di difesa.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che, ai fini della tempestività dell'impugnazione telematica, rileva solo il deposito validamente sottoscritto digitalmente e accettato dal sistema entro le ore 24 del giorno di scadenza; poiché il deposito valido è pervenuto il 16/10/2024, oltre il termine del 15/10/2024 (calcolato tenendo conto della riserva di motivazione e della sospensione feriale), l'appello è inammissibile. È stata inoltre affermata l'impossibilità di sanare il vizio formale dopo la scadenza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 87-bis D. Lgs. n. 150/2022
Il deposito telematico è tempestivo se eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza e si considera rispettato quando entro tale termine avviene l'accettazione da parte del sistema informatico dell'ufficio; la mancanza di sottoscrizione digitale rende inammissibile l'atto PEC e il difetto formale non è sanabile dopo la scadenza.
Fissa il termine per proporre l'impugnazione; qui applicato con decorrenza e scadenza (45 giorni dalla fine del termine per la motivazione), utilizzato per verificare la tempestività del deposito PEC.
Richiamato dal ricorrente per contestare l'applicazione della norma processuale; il testo è posto a fondamento del motivo ma la Corte non ha ritenuto che la sua interpretazione giustificasse la sanatoria delle irregolarità formali.
Regola il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione; il termine indicato nella sentenza di primo grado ha determinato l'inizio del computo dell'ulteriore termine per proporre impugnazione.
Principio secondo cui il termine per proporre impugnazione in caso di riserva di deposito della motivazione decorre dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il deposito della sentenza; utilizzato per confermare il corretto decorso del termine.
Massime di principio
- Ai fini della tempestività del deposito telematico conta il documento validamente sottoscritto digitalmente e l'accettazione da parte del sistema informatico entro le ore 24 del giorno di scadenza: invii non sottoscritti o non accettati entro il termine sono inammissibili.
- La presenza di un mandato difensivo valido non sana vizî formali relativi alla sottoscrizione digitale dell'atto telematico e non impedisce l'inammissibilità se la regolarizzazione avviene dopo la scadenza.
- In caso di riserva di motivazione, il termine per proporre impugnazione decorre dal giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della motivazione (art. 172 c.p.p.), e va considerata la sospensione feriale nel calcolo dei termini.
- Se si inviano più trasmissioni telematiche, rileva solo quella che risulti integralmente valida (sottoscritta e accettata) entro il termine; pertanto è prudente inviare l'atto con congruo anticipo e verificare l'avvenuta accettazione dal sistema.
- I difensori devono curare la firma digitale e il monitoraggio delle ricevute/accettazioni del sistema per evitare la perdita del diritto di impugnare per motivi formali.
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