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Sentenza

Sentenza del 05/02/2018 n. 597 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - IRPEF - Accertamento ex art. 38, commi 4, 5 e 6 d.P.R. 600/73 - Accertamento contestuale dell'incongruenza del reddito dichiarato per due o più periodi di imposta - Necessità - Non sussiste. Accertamento, liquidazione e controlli - IRPEF - Accertamento "sintetico" - Invocabilità da parte del contribuente della disciplina recata dal d.l. 78/2010 - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'accertamento sintetico del reddito ai sensi dell'art. 38, commi 4, 5 e 6, del d.P.R. n. 600/1973, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 22, comma 1, del d.l. n. 78/2010. In particolare, si discuteva se l'Agenzia delle Entrate fosse obbligata ad accertare contestualmente, con un unico atto, due o più periodi d'imposta ritenuti incongrui e se il contribuente potesse invocare la disciplina più recente del d.l. n. 78/2010 per periodi d'imposta anteriori al 2009.

La decisione

La sentenza ha stabilito che, per gli accertamenti relativi ai periodi anteriori alle modifiche del 2010, l'Amministrazione finanziaria non era tenuta a procedere contestualmente per tutti i periodi d'imposta ritenuti incongrui. Era sufficiente che l'avviso relativo a uno specifico periodo contenesse almeno una sommaria indicazione delle ragioni per cui anche altri periodi risultavano non congrui. È stato inoltre escluso che il contribuente potesse invocare l'applicazione dell'art. 22, comma 1, del d.l. n. 78/2010, poiché tale disciplina si applica ai redditi prodotti a partire dal periodo d'imposta 2009. Nel complesso, la decisione riconosce la legittimità dell'impostazione dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • Art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Disciplina l'accertamento sintetico del reddito. Nella versione anteriore al 2010 non imponeva l'accertamento contestuale di più periodi d'imposta, purché l'avviso motivasse, anche sommariamente, l'incongruenza riferita agli altri periodi.

  • Art. 22, comma 1, d.l. 31 maggio 2010, n. 78

    Ha modificato la disciplina dell'accertamento sintetico, con efficacia per i redditi prodotti a partire dal periodo d'imposta 2009; non può essere applicato retroattivamente ai periodi precedenti.

  • Art. 2 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Richiamato tra i riferimenti normativi della controversia, senza che dal testo disponibile emerga una specifica interpretazione applicata alla questione principale.

  • Art. 827 c.c.

    Richiamato tra i riferimenti normativi, senza una specifica interpretazione desumibile dal testo sintetizzato.

Massime di principio

  • Per gli accertamenti sintetici relativi a periodi d'imposta anteriori al 2009, occorre applicare la disciplina vigente all'epoca e non quella introdotta dal d.l. n. 78/2010.
  • L'Amministrazione finanziaria può notificare accertamenti distinti per periodi d'imposta diversi; non è necessario un accertamento contestuale per tutti gli anni ritenuti incongrui.
  • L'avviso di accertamento deve comunque indicare, almeno in forma sommaria, le ragioni per cui il reddito dichiarato risulta incongruo anche con riferimento ad altri periodi d'imposta, quando tale circostanza rilevi nella motivazione.
  • La mancata applicazione retroattiva di una disciplina fiscale più recente impedisce al contribuente di fondare il ricorso su requisiti o garanzie introdotti successivamente al periodo oggetto di accertamento.

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