Sentenza del 16/04/2018 n. 1819 - Comm. Trib. Prov. Siracusa
Avviso di accertamento - Vizio notifica - Rilevanza - Tempestività ricorso - Sussiste -Effetti sulla validità dell'atto - Esclusione Notifica a mezzo invio diretto raccomandata con avviso di ricevimento - Obbligo di redigere la relata di notifica - Esclusione - Prova tempestività del ricorso - Onere produzione busta - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto vizi nella notifica dell’avviso di accertamento, sostenendo, in particolare, l’assenza della relata di notifica e contestando gli effetti della notificazione effettuata mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento. La questione riguardava anche la prova della tempestività del ricorso: in caso di notifica tramite raccomandata, il contribuente deve produrre la busta contenente l’atto per consentire la verifica della data di spedizione e ricezione.
La decisione
La sentenza ha stabilito che la notifica non è elemento costitutivo dell’avviso di accertamento e che i suoi eventuali vizi incidono esclusivamente sulla verifica della tempestività del ricorso, non sulla validità dell’atto in sé. La notifica diretta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, prevista per gli enti locali dall’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006, non richiede la redazione di una relata, poiché segue le regole della posta ordinaria e non quelle della legge n. 890/1982. È sufficiente l’avviso di ricevimento quale prova per il notificante. Il contribuente che intenda dimostrare la tempestività del ricorso ha l’onere di produrre la busta contenente l’avviso di accertamento. La contestazione della notifica, pertanto, non comporta automaticamente l’annullamento dell’atto.
Norme richiamate
Art. 11 del decreto legislativo n. 504/1992
Disciplina gli avvisi di accertamento in materia di imposta comunale sugli immobili e il relativo procedimento.
Art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006
Consente agli enti locali di notificare direttamente gli atti di accertamento mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Tale modalità non richiede una relata di notifica; l’avviso di ricevimento costituisce prova della notificazione per l’ente.
Legge n. 890/1982
Le sue formalità non si applicano alla raccomandata ordinaria inviata direttamente dall’ente locale, poiché tale notificazione non è eseguita secondo il procedimento formale previsto per le notifiche a mezzo posta disciplinate dalla legge.
Massime di principio
- La notifica dell’avviso di accertamento è normalmente un requisito per rendere l’atto conoscibile e per far decorrere i termini di impugnazione, ma non costituisce un elemento essenziale dell’atto: un vizio della notifica non determina automaticamente l’invalidità dell’accertamento.
- Quando l’ente locale invia direttamente l’avviso tramite raccomandata con avviso di ricevimento, non è generalmente necessaria una relata di notifica; l’avviso di ricevimento rappresenta la prova principale della consegna.
- Il contribuente che contesta la tardività o la tempestività del ricorso deve fornire una documentazione idonea, normalmente producendo la busta originale, dalla quale possano risultare le date rilevanti della spedizione e della ricezione.
- La proposizione del ricorso può sanare alcuni vizi della notifica ai fini della conoscenza dell’atto, ma non elimina necessariamente le conseguenze processuali relative al rispetto del termine per impugnare.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra vizi dell’atto impositivo e vizi della sua notificazione: i primi possono incidere sulla validità dell’accertamento, mentre i secondi incidono soprattutto sulla decorrenza dei termini e sull’ammissibilità del ricorso.
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