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Ordinanza

Ordinanza n. 1030/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento del provvedimento della Questura di Arezzo Provv. n. -OMISSIS- - Provvedimento di Ammonimento - minore -OMISSIS--OMISSIS-- Data adozione: -OMISSIS- e in pari data notificato ai ricorrenti presso gli Uffici del Commissariato P.S. Di -OMISSIS-(AR) avente ad “Oggetto: Verbale di notifica ed esecuzione del PROVVEDIMENTO DI AMMONIMENTO del Questore ai sensi dell'art. 5, commi 5 e segg. del Decreto legge nr. 123/2023 coordinato con la Legge di conversione nr. 159/2023 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale) e dell'art. 8, commi 1 e 2 del D.L. nr. 11/2009 e successive modificazioni nei confronti di minori di età compresa fra i dodici e i quattordici anni, redatto nei confronti di: -OMISSIS--OMISSIS-, nata a -OMISSIS-(AR), il -OMISSIS-, residente a -OMISSIS-(AR), in -OMISSIS-”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale pur se di estremi sconosciuti alla ricorrente, in particolare di: 1.) provvedimento della Questura di Arezzo Verbale n.-OMISSIS- del -OMISSIS- notificato ai ricorrenti presso il Commissariato P.S. di -OMISSIS-(AR) in data -OMISSIS- avente ad “Oggetto: Verbale di accertamento e contestazione amministrativa operato nei confronti di: -OMISSIS--OMISSIS-nato il -OMISSIS- a -OMISSIS-(AR) e -OMISSIS--OMISSIS-nata il -OMISSIS- a Firenze, esercenti la potestà genitoriale della figlia minorenne -OMISSIS--OMISSIS-nata il -OMISSIS- a -OMISSIS-(AR)”; 2.) diniego di accesso agli atti amministrativi relativo ad istanza di accesso agli atti, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n° 241 a fini di tutela giurisdizionale, formulata dai ricorrenti, per il tramite del Legale scrivente, nei confronti della Questura di Arezzo con Comunicazione Pec inviata in data -OMISSIS- e riscontrata dalla Questura di Arezzo in data -OMISSIS- e per l'accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti all'accesso ai documenti tutti richiesti e per l'effetto alla condanna - ordine dell'Amministrazione intimata all'esibizione e consegna di copia degli stessi, nonché del diritto dei ricorrenti ad ottenere dalla Questura di Arezzo, a titolo di risarcimento danni, la somma complessivamente non inferiore ad Euro 1.419,68 Euro millequattrocentodiciannove/68) per il danno patrimoniale subito o comunque alla diversa somma che risulterà in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, nonché i danni non patrimoniali, anche in via equitativa e la conseguente condanna della Questura di Arezzo al pagamento in favore dei ricorrenti del risarcimento come sopra quantificato, il tutto con interessi, e rivalutazione monetaria.

Giustizia amministrativa202600728

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Diniego, o conferma del precedente diniego/parziale accoglimento, dell'istanza di accesso agli atti relativi al procedimento di ammonimento del Questore e al connesso verbale di accertamento e contestazione amministrativa

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno proposto, nell'ambito del ricorso contro il provvedimento di ammonimento adottato nei confronti della figlia minore, anche un'istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. per ottenere l'accesso a tutti gli atti del procedimento, nonché il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dal diniego. L'istanza era stata motivata con esigenze di tutela giurisdizionale e con la notificazione di un successivo verbale di accertamento e contestazione amministrativa, rispetto al quale i ricorrenti avrebbero potuto presentare scritti difensivi. La Questura aveva riscontrato la richiesta richiamando precedenti istanze di accesso già respinte o accolte solo parzialmente, sul presupposto che alcuni atti fossero ostensibili esclusivamente previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, trattandosi di documentazione inerente a un procedimento penale relativo a una minore. I ricorrenti hanno quindi contestato il diniego, prospettando la necessità di acquisire la documentazione per la propria difesa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile l'istanza ostensiva ex art. 116, comma 2, c.p.a. Il Collegio ha richiamato l'orientamento, consolidato anche dalle sentenze dell'Adunanza plenaria nn. 6 e 7 del 2006, secondo cui la mera reiterazione di una richiesta di accesso già respinta, non fondata su elementi nuovi o su una diversa prospettazione dell'interesse legittimante, non obbliga l'amministrazione a un nuovo riesame e rende il successivo diniego meramente confermativo e non autonomamente impugnabile, se il primo diniego non è stato tempestivamente contestato. La notificazione del successivo verbale non è stata ritenuta un elemento di novità sostanziale, ma un mero sviluppo del precedente procedimento. Essa non incideva sulle ragioni ostative già individuate, costituite dalla necessità dell'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per l'ostensione degli atti inerenti al procedimento penale. Il fatto impeditivo non risultava validamente contestato dai ricorrenti, che avevano peraltro acquisito gli atti dell'indagine direttamente dall'autorità giudiziaria. Essendo l'ordinanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. decisoria, il TAR ha regolato le spese, compensandole tra le parti per la sussistenza di idonei motivi. La pronuncia riguarda definitivamente il procedimento incidentale sull'accesso, non il merito dell'impugnazione del provvedimento di ammonimento né la domanda risarcitoria.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    istanza ex art. 116, 2° comma c.p.a.

    Disciplina la domanda incidentale di accesso proposta nel corso del giudizio; nel caso concreto l'istanza è stata definita con pronuncia decisoria e dichiarata inammissibile perché sostanzialmente reiterativa di precedenti richieste già rigettate.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    specifica contestazione ex art. 73, 3° comma c.p.a.

    La contestazione svolta in camera di consiglio ha consentito al Collegio di esaminare e rilevare l'inammissibilità dell'istanza per reiterazione di richieste di accesso già definite.

  • art. 22 ss. l. 241/1990

    istanza di accesso agli atti, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n° 241

    Costituisce il quadro normativo dell'accesso documentale esercitato dai ricorrenti per finalità difensive.

  • art. 5 d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito in l. 13 novembre 2023, n. 159

    provvedimento di ammonimento ai sensi dell'art. 5 del d.l. 15 settembre 2023 n. 123 (conv. in l. 13 novembre 2023, n. 159)

    È la base normativa del provvedimento di ammonimento del Questore oggetto dell'impugnazione principale, ma non costituisce la disciplina decisiva della pronuncia incidentale sull'accesso.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    Giustifica l'oscuramento, in caso di riproduzione o diffusione, delle generalità e dei dati identificativi dei minori e degli esercenti la responsabilità genitoriale.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore presupposto per la protezione dei dati personali e l'oscuramento disposto dalla Segreteria.

Massime di principio

  • La reiterazione di una richiesta di accesso già respinta o accolta solo parzialmente non è ammissibile quando non sia fondata su elementi nuovi sostanziali rispetto alla richiesta originaria né su una diversa prospettazione dell'interesse legittimante l'accesso.
  • Il provvedimento amministrativo che si limiti a confermare un precedente diniego di accesso, non tempestivamente impugnato, ha natura meramente confermativa, non riapre il termine per contestare il diniego originario e non è autonomamente impugnabile.
  • La mera notificazione di un ulteriore atto emesso nell'ambito dello stesso procedimento, addotta come nuovo fatto storico, non integra di per sé un elemento di novità sostanziale idoneo a rendere ammissibile una nuova istanza di accesso, se non modifica le ragioni ostative già opposte dall'amministrazione.
  • Quando la documentazione richiesta riguarda atti di un procedimento penale e la sua ostensibilità è subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, la successiva richiesta di accesso amministrativo resta priva di novità sostanziale se tale ragione ostativa permane e non viene validamente contestata.
  • L'ordinanza che definisce l'istanza incidentale di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a. ha carattere decisorio e deve provvedere anche sulla regolazione delle spese del relativo procedimento.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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