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Sentenza

Sentenza del 17/07/2018 n. 5084 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Ires - Frode fiscale - Cessione fittizia di quote societarie - Scatola vuota - Vendita immobile - Evasione imposta - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda un’operazione ritenuta fraudolenta, caratterizzata dalla fittizia cessione delle quote societarie a una società priva di effettiva operatività, utilizzata come "scatola vuota" per concentrare gli obblighi tributari e amministrativi, nonché dalla simulata vendita di un immobile. Tali condotte sono state interpretate come dirette a sottrarre beni e responsabilità alla società effettiva e a impedire o ridurre il pagamento delle imposte. Il recupero fiscale è stato contestato anche in relazione all’individuazione degli amministratori di fatto e all’eventuale rilevanza della definizione del procedimento penale.

La decisione

La pretesa tributaria è stata ritenuta legittima nei confronti della società e degli amministratori di fatto. La fittizia cessione delle quote e la vendita simulata dell’immobile costituiscono elementi idonei a dimostrare la volontà di frodare il fisco e a giustificare il recupero a tassazione. L’eventuale chiusura o archiviazione del procedimento penale non esclude né rende illegittima la responsabilità tributaria, poiché l’accertamento fiscale segue regole probatorie e finalità proprie.

Norme richiamate

  • Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, art. 5

    La disposizione riguarda l’omessa dichiarazione e si colloca nel quadro dei reati tributari connessi alla sottrazione fraudolenta agli obblighi fiscali. La decisione evidenzia che la valutazione tributaria può fondarsi su elementi di frode anche indipendentemente dall’esito del procedimento penale.

  • Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, art. 7

    La norma è richiamata nell’ambito dei reati tributari e conferma la distinzione tra responsabilità penale e responsabilità tributaria. L’archiviazione o la chiusura del procedimento penale non impedisce automaticamente il recupero delle imposte.

Massime di principio

  • Quando una cessione societaria appare meramente formale e la società cessionaria è priva di reale struttura, attività o patrimonio, l’Amministrazione finanziaria può considerarla un’interposizione fittizia finalizzata all’evasione.
  • La vendita simulata di beni, soprattutto immobili, può costituire un grave indizio di frode se serve a svuotare il patrimonio del soggetto effettivamente obbligato al pagamento delle imposte.
  • Gli amministratori di fatto possono essere coinvolti nella responsabilità tributaria quando emerge che hanno concretamente diretto la società e realizzato le operazioni contestate, anche se non risultano formalmente amministratori.
  • La responsabilità fiscale è autonoma rispetto a quella penale: l’archiviazione o l’assoluzione nel procedimento penale non comporta necessariamente l’annullamento dell’accertamento tributario.
  • Per contestare efficacemente un recupero fiscale fondato su operazioni ritenute fittizie occorre dimostrare la reale sostanza economica delle operazioni, l’effettiva autonomia della società cessionaria e l’assenza di finalità elusive o fraudolente.

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