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Sentenza

Sentenza del 11/03/2021 n. 1411 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Varia - Cartella di pagamento - Successiva a controllo automatizzato - Specifica motivazione - Non richiesta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La cartella di pagamento è stata emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione presentata dal contribuente, basandosi su dati già dichiarati dallo stesso. La questione è se, in tale ipotesi, la cartella debba contenere una specifica motivazione oltre al mero richiamo alla dichiarazione trasmessa.

La decisione

Il giudice ha ritenuto che, quando la pretesa tributaria discende direttamente dall'obbligazione di pagamento risultante dalla dichiarazione dei redditi trasmessa dal contribuente e l'accertamento è frutto di controllo automatizzato sui dati dichiarati, la cartella di pagamento può essere motivata con il semplice richiamo alla dichiarazione stessa. Pertanto non è richiesta una motivazione specifica e non si applicano gli obblighi di motivazione ex art. 3 l. n. 241/1990 né quelli richiamati dall'art. 25, d.P.R. n. 602/1973. La contestazione del contribuente è stata rigettata e la cartella è stata confermata valida.

Norme richiamate

  • legge 7 agosto 1990, n. 241

    L'obbligo generale di motivazione previsto dall'art. 3 non è applicabile alla cartella emessa a seguito di controllo automatizzato basato sui dati già dichiarati dal contribuente, quando la pretesa tributaria si fonda direttamente sull'obbligazione risultante dalla dichiarazione.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Le previsioni relative alla motivazione e all'attività di riscossione non impongono ulteriori specificazioni quando la cartella riproduce l'obbligazione fiscale desumibile dalla dichiarazione e l'accertamento è automatizzato sui dati dichiarati.

Massime di principio

  • Se la cartella di pagamento nasce da un controllo automatizzato effettuato sui dati contenuti nella dichiarazione presentata dal contribuente, è sufficiente che essa richiami la dichiarazione stessa: non è necessaria una motivazione analitica aggiuntiva.
  • L'obbligo di motivazione dell'amministrazione (art. 3 l. 241/1990) non opera per atti che si limitano ad enunciare l'obbligazione fiscale già desumibile dalla dichiarazione del contribuente, mentre resta rilevante per atti che fondano la pretesa su elementi esterni o su valutazioni discrezionali.
  • Quando l'accertamento coinvolge dati esterni, elementi nuovi rispetto alla dichiarazione o valutazioni tecnico-discrezionali, l'atto amministrativo deve comunque fornire motivazione adeguata; la mancanza di motivazione in tali casi può comportare l'illegittimità dell'atto.
  • Il contribuente che contesta una cartella derivante da controllo automatizzato dovrebbe concentrarsi sul dimostrare l'erroneità dei dati riportati nella propria dichiarazione o errori materiali nell'elaborazione automatica, non sulla mancanza di motivazione quando la cartella richiama la dichiarazione stessa.
  • In fase di contenzioso, è utile verificare se l'amministrazione abbia effettivamente tratto la pretesa dai dati dichiarati o se si siano invece utilizzati elementi aggiuntivi; la presenza di elementi aggiuntivi cambia la portata dell'obbligo motivazionale.

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