Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09319/2026 del 13/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Nel corso di un procedimento ex art. 612 c.p.c. promosso per l’esecuzione di obblighi di fare, il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Savona dichiarava estinto il procedimento ritenendo che le parti avessero trovato una soluzione con accordo scritto e che i lavori fossero stati sostanzialmente eseguiti, con non luogo a provvedere sulle spese. Il provvedimento veniva reclamato al collegio del Tribunale, che accoglieva il reclamo, dava atto dell’esecuzione delle opere e condannava la parte obbligata al pagamento delle spese dell’esecuzione e delle fasi di impugnazione. La parte soccombente in appello proponeva ricorso per cassazione deducendo: (i) nullità della sentenza per avere la Corte d’appello qualificato come abnorme il provvedimento di estinzione del giudice dell’esecuzione; (ii) violazione degli artt. 629 e 630 c.p.c. per avere ritenuto quel provvedimento un’estinzione tipica e, quindi, reclamabile ex art. 630 c.p.c.; (iii) motivazione apparente o mancante. La resistente si costituiva con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo dirimente l’erroneità della Corte d’appello nel ritenere ammissibile il reclamo ex art. 630 c.p.c. contro un provvedimento di chiusura anticipata del processo esecutivo non riconducibile alle cause tipiche di estinzione previste dal codice. Ha affermato che, nel processo esecutivo, i provvedimenti di definizione anticipata, anche se qualificati in modo improprio o abnormi, sono impugnabili esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., non essendo utilizzabile il reclamo ex art. 630 c.p.c. salvo i casi di estinzione tipica espressamente previsti. Conseguentemente ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, che si era sostituita a quella di primo grado, e ha compensato integralmente le spese di tutte le fasi del giudizio per la complessità e novità delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 612 c.p.c.

    Disciplina il procedimento per l’esecuzione degli obblighi di fare; nel caso concreto il procedimento era stato instaurato in tale forma.

  • art. 614 c.p.c.

    Richiamato nel provvedimento del giudice dell’esecuzione in relazione al decreto sulle spese, ritenuto non emettibile nella fattispecie trattata.

  • art. 629 c.p.c.

    È la norma sull’estinzione tipica per rinuncia agli atti; la Corte esclude che il provvedimento in esame vi fosse riconducibile.

  • art. 630 c.p.c.

    Prevede il reclamo per le ipotesi di estinzione tipica; la Corte afferma che non è il rimedio esperibile contro la chiusura anticipata del processo esecutivo non tipica.

  • art. 617 c.p.c.

    È l’unico rimedio esperibile contro i provvedimenti di definizione anticipata del processo esecutivo, mediante opposizione agli atti esecutivi.

  • art. 632 c.p.c.

    Richiamato per affermare che le spese del processo esecutivo non seguono il criterio della soccombenza ma quello dell’anticipazione.

  • art. 310 c.p.c.

    Richiamato unitamente all’art. 632 c.p.c. quale fondamento della regola per cui, nel processo esecutivo, le spese seguono l’anticipazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Richiamato quale parametro di deduzione della violazione di legge nei primi due motivi di ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Richiamato quale parametro del vizio di motivazione apparente o dell’error in procedendo dedotto con il terzo motivo.

Massime di principio

  • Nel processo esecutivo esiste un sistema chiuso di rimedi: contro i provvedimenti di definizione anticipata non riconducibili a un’ipotesi tipica di estinzione non è ammesso il reclamo ex art. 630 c.p.c., ma solo l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
  • La qualificazione data dal giudice al provvedimento non consente di derogare al regime legale dei rimedi nel processo esecutivo: prevale la disciplina speciale del sistema esecutivo rispetto al principio dell’apparenza.
  • La chiusura del processo esecutivo per avvenuto esaurimento delle attività imposte dal titolo, o per regolazioni atipiche non previste dal codice, non integra necessariamente un’estinzione tipica ai sensi degli artt. 629 e 630 c.p.c.
  • Quando l’impugnazione è proposta con un rimedio non previsto per quel tipo di provvedimento, il giudice del gravame deve dichiararne l’inammissibilità e non può convertirla in altro mezzo, specie se la struttura del rimedio alternativo è incompatibile con l’atto proposto.
  • Nel processo esecutivo, la regolazione delle spese non segue automaticamente il criterio della soccombenza proprio del giudizio di cognizione, ma risente della disciplina speciale delle spese anticipate e del relativo riparto.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.