Cassazione Penale, Sentenza n. 18977/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo, per euro 39.130, emesso nei confronti del ricorrente (legale rappresentante della Open Service s.c.) per un bonus edilizio generato fittiziamente. Il ricorrente denunciava la violazione di legge per l'applicazione del vincolo reale su somme riconducibili a un cessionario incolpevole (soggetto estraneo al reato).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in conseguenza della rinuncia all'impugnazione depositata dal difensore del ricorrente, dopo che il Tribunale aveva nel frattempo disposto il dissequestro parziale di euro 19.565 con decreto di sostituzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, ma non al versamento di somme alla Cassa delle ammende, poiché la rinuncia è stata dovuta a modifiche favorevoli del provvedimento impugnato intervenute nelle more.
Norme richiamate
La norma è stata indicata come riferimento al reato per cui è stato disposto il sequestro preventivo: si è ritenuto che il sequestro fosse riferito a somme riconducibili a un bonus edilizio fittizio attribuito all'odierno ricorrente.
principio processuale sulla rinuncia all'impugnazione
La rinuncia all'impugnazione determina la declaratoria di inammissibilità del ricorso; tuttavia, se la rinuncia è motivata da modifiche intervenute nel provvedimento impugnato e a favore dell'impugnante, non si applicano sanzioni ulteriori come il versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione, se validamente depositata, conduce all'inammissibilità del gravame: chi rinuncia interrompe il procedimento di impugnazione.
- Se, nel corso del procedimento, il provvedimento impugnato viene modificato in senso favorevole all'impugnante (es. dissequestro o sostituzione del vincolo), la rinuncia determinata da tali modifiche può evitare sanzioni aggiuntive (esclusione del versamento alla Cassa delle ammende).
- La contestazione del sequestro che grava su somme intestate o passate a terzi che dichiarano di essere cessionari incolpevoli richiede la prova dello status di terzo estraneo al reato e la tempestiva richiesta di dissequestro o di sostituzione del sequestro; in mancanza, il sequestro può restare valido fino a pronuncia favorevole.
- La condanna alle spese processuali resta normalmente dovuta dal ricorrente la cui impugnazione è dichiarata inammissibile, salvo specifiche ragioni favorevoli che possano giustificare diversamente.
- È consigliabile depositare tempestivamente ogni atto (compresa la rinuncia) e documentazione comprovante modifiche favorevoli intervenute nel provvedimento impugnato per ottenere effetti utili e limitare sanzioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18890/2025 del 21/05/2025
- Sentenza penale · 21 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18891/2025 del 21/05/2025
- Sentenza penale · 21 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18892/2025 del 21/05/2025
- Sentenza penale · 21 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18893/2025 del 21/05/2025
- Sentenza penale · 21 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18896/2025 del 21/05/2025
- Sentenza penale · 21 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18921/2025 del 21/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →