Sentenza del 23/12/2015 n. 25913 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato l'annullamento, limitatamente all'annualità 2003, dell'avviso di accertamento Tarsu relativo all'infedele dichiarazione delle superfici imponibili delle parti comuni di un centro commerciale. Il Comune sosteneva che la Delibera n. 195 del 2003 avesse natura meramente ricognitiva, cioè che si fosse limitata a individuare una tariffa già desumibile dal regolamento comunale, mediante l'applicazione alle parti comuni dei centri commerciali della tariffa prevista per le gallerie d'arte.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale delle Marche, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha stabilito che la Delibera n. 195 del 2003 non poteva essere applicata retroattivamente all'annualità 2003, poiché introduceva effettivamente un criterio tariffario non direttamente previsto dal regolamento. Tuttavia, l'inapplicabilità di quella delibera non comportava automaticamente la non debenza della tassa né l'annullamento integrale dell'avviso. Il giudice tributario avrebbe dovuto individuare autonomamente la corretta tariffa applicabile sulla base della legge e del regolamento comunale Tarsu.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62 e 63
Il tributo è dovuto per l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti.
La legge individua i presupposti della Tarsu e i soggetti obbligati, includendo le superfici occupate o detenute, comprese quelle aventi uso comune, se imponibili.
D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 65, 66 e 68
La legge demanda al Comune, tramite il regolamento e gli atti tariffari, la classificazione delle superfici, delle categorie e delle relative tariffe. Le delibere tariffarie hanno contenuto generale e devono essere applicate nel rispetto della loro effettiva portata temporale.
Art. 16, comma 3, del regolamento comunale Tarsu
Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati si applicano le tariffe relative alle voci rispondenti agli usi per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre solidi urbani.
La clausola residuale consente di applicare una categoria tariffaria a usi non espressamente classificati, ma non permette automaticamente di assimilare le parti comuni dei centri commerciali alle gallerie d'arte senza una motivazione concreta e coerente con il regolamento.
Principio dell'impugnazione-merito nel processo tributario
Il giudice tributario non deve limitarsi ad annullare l'atto impositivo quando individua un errore nel criterio tariffario utilizzato; deve, ove possibile, determinare il corretto criterio di tassazione applicabile sulla base della legge e del regolamento.
Massime di principio
- Una delibera comunale che introduce o individua per la prima volta una categoria tariffaria non può essere utilizzata retroattivamente per tassare annualità precedenti, se il criterio non era già chiaramente previsto dalla legge o dal regolamento.
- L'erronea applicazione di una tariffa non comporta automaticamente l'azzeramento del tributo: il giudice deve verificare se esista una diversa tariffa correttamente applicabile in base alle norme vigenti.
- Le clausole residuali dei regolamenti tariffari possono essere utilizzate per classificare usi non espressamente elencati, ma l'assimilazione deve essere motivata sulla base dell'attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti, non su una semplice analogia nominale.
- Nel contenzioso tributario il giudice deve accertare il corretto rapporto d'imposta e può sostituire il criterio di calcolo errato con quello corretto, quando i presupposti dell'imposizione risultano comunque sussistenti.
- Per valutare la legittimità di una tariffa occorre distinguere tra una delibera realmente ricognitiva di una classificazione già prevista e una delibera innovativa che introduce una nuova assimilazione o categoria: solo la prima può, in linea di principio, riferirsi a una disciplina già vigente.
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