Cassazione Civile, Ordinanza n. 18791/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano già ottenuto, in un precedente giudizio ex L. n. 89/2001, un indennizzo per irragionevole durata di un processo amministrativo. Successivamente hanno agito per ottenere l'equa riparazione anche per la durata ritenuta eccessiva della fase di ottemperanza, nell'ambito del cosiddetto "Pinto su Pinto". La Corte d'appello, in sede monocratica, aveva liquidato un importo ridotto; in sede di opposizione collegiale aveva confermato l'impostazione sul periodo indennizzabile e applicato inoltre la riduzione del 20% per il numero dei ricorrenti superiore a dieci. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., per asserita omessa pronuncia sull'intera domanda proposta in opposizione, sostenendo che la durata ragionevole dovesse computarsi fino al soddisfacimento effettivo del credito in sede esecutiva e non solo fino ai provvedimenti del TAR; 2) violazione degli artt. 2 e 2-bis L. n. 89/2001, dell'art. 6 CEDU e dei principi costituzionali, contestando la detrazione dello spatium adimplendi di sei mesi e cinque giorni e la riduzione del 20% per il numero delle parti, perché il termine ragionevole sarebbe già decorso prima dell'avvio dell'ottemperanza e perché la pluralità dei ricorrenti sarebbe dipesa da riunioni processuali effettuate dalla stessa Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello si è attenuta al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la domanda iniziale di equa riparazione era stata calibrata sul solo ulteriore periodo di durata irragionevole della fase di ottemperanza indicato dai ricorrenti, e l'ulteriore intervallo invocato in opposizione non poteva essere preso in considerazione perché il giudizio era stato introdotto dopo che, nella stessa prospettazione dei ricorrenti, il credito era già stato soddisfatto. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo: ha corretto la motivazione della Corte territoriale chiarendo che, nel processo "Pinto su Pinto", la durata ragionevole della sequenza cognitivo-esecutiva nel grado di merito è di un anno, con conseguente computo del solo tempo eccedente; nel caso concreto, detratto il periodo ragionevole, residuava comunque una durata indennizzabile di un anno. Quanto alla riduzione del 20%, ha ritenuto corretto il rilievo che il giudizio di ottemperanza era stato promosso da sedici ricorrenti, sicché la diminuzione dell'indennizzo era applicabile. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa del Ministero.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il giudice non può attribuire più o diverso rispetto a quanto domandato nella originaria formulazione della domanda.
art. 2 L. 24 marzo 2001, n. 89
regola il diritto all'equa riparazione per durata irragionevole del processo.
art. 2-bis L. 24 marzo 2001, n. 89
ai fini del giudizio Pinto su Pinto, la durata ragionevole della sequenza cognitivo-esecutiva del grado di merito è individuata, secondo il richiamo alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, in un anno, con possibile indennizzo solo per il periodo eccedente.
art. 6 CEDU
richiamato quale parametro convenzionale sulla ragionevole durata del processo.
art. 111 Cost.
richiamato come parametro costituzionale del giusto processo e della sua ragionevole durata.
art. 117 Cost.
richiamato come parametro di conformazione dell'ordinamento interno agli obblighi internazionali e convenzionali.
Massime di principio
- Nel giudizio di equa riparazione, il perimetro temporale della domanda è delimitato dalle allegazioni contenute nell'atto introduttivo; in sede di opposizione non può essere ampliato in modo da includere un ulteriore periodo non compreso nella domanda originaria, specie se il credito risulta già soddisfatto prima dell'introduzione del giudizio.
- Nel processo per irragionevole durata della fase esecutiva di un precedente giudizio Pinto, la durata ragionevole della sequenza cognitivo-esecutiva nel grado di merito è pari a un anno; il pregiudizio indennizzabile sussiste solo per il tempo eccedente tale soglia, detratto il periodo ragionevole complessivo.
- Ai fini della liquidazione dell'indennizzo ex L. n. 89/2001, il numero dei ricorrenti nel giudizio presupposto rileva per l'eventuale riduzione del parametro indennitario quando il processo sia stato promosso da un numero di parti superiore alla soglia prevista, a prescindere dalle riunioni processuali disposte in precedenza in altri procedimenti collegati.
- Quando il giudice corregge la motivazione sul computo della durata ragionevole, è decisivo accertare la durata effettiva della fase di cognizione e la durata della successiva fase esecutiva, così da individuare solo l'eventuale eccedenza indennizzabile.
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