Prescrizioni del Garante n. 42 del 30/01/2025
Provvedimento del 30 gennaio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha esaminato il reclamo di un'interessata contro Intesa Sanpaolo S.p.A. relativo alla raccolta dei consensi presso una filiale per il censimento necessario all'incasso di un assegno. L'Autorità aveva inizialmente contestato possibili violazioni in tema di consenso libero, trattamento senza idonea base giuridica e marketing automatizzato, ma all'esito delle difese della banca ha ritenuto superati i rilievi. In particolare, ha valorizzato la circostanza che i consensi per marketing e profilazione non risultavano effettivamente acquisiti né censiti e che l'operazione non era stata in concreto subordinata a tali consensi. Il procedimento è stato quindi archiviato, con pubblicazione del provvedimento.
Intesa Sanpaolo S.p.A.: reclamo su modulo con consensi preflaggati e presunta subordinazione dell'incasso assegno a marketing/profilazione
Intesa Sanpaolo S.p.A. - reclamo su modulo con consensi preflaggati in occasione dell'incasso di un assegno
Il provvedimento riguarda il reclamo presentato nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A. in relazione alle modalità con cui, presso una filiale, sarebbero stati raccolti i consensi privacy nell'ambito delle operazioni propedeutiche al ritiro/incasso di un assegno. L'Autorità ha esaminato sia la possibile illegittimità del consenso richiesto per finalità promozionali e di profilazione, sia l'eventuale trattamento di dati di contatto per marketing automatizzato.
Il reclamo e i fatti contestati
La reclamante ha riferito che, per procedere all'operazione di assegno, le sarebbe stato chiesto di censirsi nei sistemi della banca e di firmare un modulo privacy già compilato con i consensi prestati. Ha affermato che i consensi riguardavano marketing diretto e indiretto nonché profilazione e che la filiale avrebbe rappresentato tali consensi come necessari per completare l'operazione.
I riscontri della banca e l'istruttoria
Nel riscontro del 9 aprile 2024 la banca ha sostenuto che si era trattato di un episodio unico e isolato. Ha ammesso che un dipendente aveva erroneamente sottoposto all'interessata anche il modulo per la raccolta dei consensi, pur non necessario per l'operazione in corso, e che nella procedura interna alcune caselle risultavano selezionate manualmente. Ha però escluso che fossero stati effettivamente raccolti consensi validi o censiti dati di contatto dell'interessata, e ha precisato che nessuna attività di marketing o profilazione era stata in concreto svolta nei suoi confronti.
Norme richiamate e rilievi iniziali del Garante
Il Garante aveva contestato alla banca la possibile violazione:
- dell'art. 6, par. 1, GDPR, per assenza di idoneo presupposto giuridico del trattamento;
- dell'art. 7, par. 4, GDPR, per possibile condizionamento della prestazione del servizio al consenso per trattamenti non necessari;
- dell'art. 130, commi 1 e 2, del Codice privacy, in relazione a comunicazioni promozionali tramite strumenti automatizzati.
L'Autorità ha richiamato anche le Linee guida del 4 luglio 2013 in materia di attività promozionale e contrasto allo spam, ribadendo che il consenso non può essere validamente acquisito mediante check-box precompilate e che per il marketing automatizzato è richiesto il previo consenso opt-in.
Le difese della banca
Con memoria del 5 giugno 2024 la banca ha chiarito che il secondo dipendente aveva inteso ottenere un'autorizzazione esplicita al trattamento necessario per l'operazione, ma aveva erroneamente interpretato il modulo dei consensi. Ha precisato che nessun consenso C2, C3, C4 e C6 risultava censito nei sistemi, che non erano stati raccolti dati di contatto come e-mail o numero di telefono e che, pertanto, non vi era stata alcuna attività di marketing o profilazione.
La banca ha anche rappresentato di aver disposto un nuovo intervento formativo per i dipendenti coinvolti e di avere, più in generale, un programma di formazione obbligatoria in materia di protezione dei dati personali, con effetti anche sul sistema premiale interno.
Valutazione finale del Garante
L'Autorità ha ritenuto che, alla luce delle precisazioni documentate, i rilievi iniziali potessero essere superati. In particolare:
- non risultava che i consensi per marketing e profilazione fossero stati effettivamente acquisiti o censiti;
- non risultava che fossero stati raccolti dati di contatto per finalità promozionali;
- la reclamante non aveva sottoscritto il modulo con i consensi preimpostati, sicché la sua volontà di non prestare consenso non risultava in concreto compressa.
Esito del procedimento
Il Garante ha quindi dichiarato che non erano emersi, allo stato degli atti, estremi di violazioni della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali e ha disposto l'archiviazione del procedimento ai sensi dell'art. 57, par. 1, lett. f), GDPR.
Pubblicazione del provvedimento e tutela giurisdizionale
Il provvedimento dispone la pubblicazione, richiamando gli obblighi di trasparenza previsti dal Codice privacy e dal regolamento interno del Garante. È inoltre indicata la possibilità di opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria entro 30 giorni dalla comunicazione, o 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero.
Punti principali
Origine del reclamo e fatti denunciati
L'interessata ha riferito che, recatasi in una filiale di Intesa Sanpaolo per ritirare un assegno, le sarebbe stato richiesto di censirsi nei sistemi della banca e di firmare un modulo privacy con consensi già barrati, ritenuti necessari per procedere all'operazione. In particolare, ha contestato che le fosse stato imposto il rilascio dei consensi per marketing diretto e indiretto e profilazione, e che il dipendente avesse poi rifiutato di completare l'incasso quando i consensi venivano negati.
Esiti dell'istruttoria e riscontri della banca
La banca ha dichiarato che si trattava di un episodio isolato e che, negli accertamenti interni, era emerso che un dipendente aveva erroneamente sottoposto all'interessata anche il modulo per la raccolta dei consensi, con alcune opzioni già selezionate manualmente. Ha inoltre affermato che nessuna categoria particolare di dati era stata trattata nell'occasione e che, in realtà, non erano stati raccolti né censiti consensi C2, C3, C4 e C6 né dati di contatto dell'interessata, escludendo quindi l'effettivo avvio di attività di marketing o profilazione.
Contestazioni iniziali dell'Autorità
Con atto del 6 maggio 2024 il Garante aveva contestato la possibile violazione degli artt. 6, par. 1, e 7, par. 4, GDPR e dell'art. 130, commi 1 e 2, del Codice privacy. L'Autorità aveva richiamato la disciplina sul consenso libero, specifico e inequivocabile, il divieto di condizionare l'esecuzione di un servizio al rilascio di consensi non necessari, nonché le Linee guida del 4 luglio 2013 in materia di attività promozionale e contrasto allo spam, che escludono la validità di moduli con check-box precompilate.
Valutazioni finali del Garante e archiviazione
All'esito delle memorie difensive, il Garante ha ritenuto superati i rilievi sia in relazione alla base giuridica del trattamento e al marketing automatizzato, sia con riguardo alla pretesa coercizione del consenso. Ha valorizzato il fatto che la reclamante non aveva sottoscritto il modulo con i consensi preflaggati e che, secondo quanto documentato, non risultavano effettuati trattamenti promozionali o di profilazione nei suoi confronti. Non essendo emersi, allo stato degli atti, estremi di violazioni della disciplina privacy, il procedimento è stato archiviato.
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