Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16140/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'istanza di revoca della dichiarazione di latitanza relativa a Bahbah Khalid. L'istanza era stata presentata dall'avv. Damiano Cosimo Pantaleo, il quale si era detto difensore fiduciario di Khalid ma era stato nominato dal fratello Abdelaziz. Quest'ultimo deduceva che l'art. 96, comma 3, c.p.p. potesse essere applicato analogicamente per consentire la nomina del difensore da parte di un prossimo congiunto in favore del latitante; inoltre si contestava l'applicazione degli artt. 295 e 296 c.p.p., sostenendo che le ricerche eseguite non fossero esaustive e che il Gip avesse motivato in modo insufficiente circa la consapevolezza e la volontarietà della sottrazione alla misura cautelare

La decisione

Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto che l'art. 96, comma 3, c.p.p., essendo norma derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria della nomina del difensore, non sia soggetta ad applicazione analogica né a interpretazione estensiva e che la giurisprudenza consolidata limiti la facoltà per i prossimi congiunti a nominare il difensore solo per le persone "in vinculis" (fermate, arrestate o comunque sottoposte a custodia cautelare), non ai latitanti. Di conseguenza la nomina fatta dal fratello non ha conferito la pienezza dei poteri al difensore e la dichiarazione di latitanza è stata confermata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.)

Norme richiamate

  • art. 96, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma derogatoria che autorizza i prossimi congiunti a nominare un difensore fiduciario per persone "in vinculis"; non è suscettibile di applicazione analogica o estensiva per includere i latitanti

  • art. 178, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa in relazione al diritto di difesa (art. 24 Cost.), ma il ricorso non ha trovato favore perché il problema era la legittimazione alla nomina del difensore

  • art. 24 Costituzione

    Invocato come principio del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che tale principio non imponga l'applicazione analogica di una norma derogatoria per estendere la nomina fiduciaria ai latitanti

  • art. 295 cod. proc. pen.

    Norma sulle ricerche da compiere per l'esecuzione di una misura cautelare; la Corte ha ritenuto che il vizio denunciato (ricerche non esaustive) non fosse decisivo per superare il problema della legittimazione alla nomina del difensore

  • art. 296 cod. proc. pen.

    Norma relativa alla dichiarazione di latitanza e alla sua motivazione; la Corte ha confermato che il Gip non ha errato ritenendo la consapevolezza e la volontarietà della sottrazione, alla luce degli elementi prodotti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata per la condanna alle spese processuali

  • art. 576, comma 2 e art. 61, n. 6, cod. pen.

    Richiamati nella motivazione in relazione alla definizione di latitante quale soggetto che si è sottratto volontariamente all'esecuzione di una misura privativa della libertà

Massime di principio

  • L'art. 96, comma 3, c.p.p. è una deroga alla regola generale sulla nomina del difensore e non può essere estesa per analogia oltre i casi espressamente indicati: vale solo per persone "in vinculis" (fermate, arrestate o sottoposte a custodia cautelare).
  • La nomina di un difensore da parte di un prossimo congiunto non sostituisce la nomina dell'interessato quando questi è latitante; senza una nomina proveniente direttamente dall'interessato (o da chi abbia effettiva rappresentanza), il difensore può risultare privo della piena legittimazione.
  • Per ottenere la revoca della dichiarazione di latitanza è necessario non solo contestare la legittimazione del provvedimento ma anche fornire elementi concreti che dimostrino l'assenza di volontà di sottrarsi e l'inefficacia delle ricerche svolte; le ricerche devono essere adeguate e documentate.
  • Non è possibile invocare il principio del diritto di difesa (art. 24 Cost.) per giustificare l'applicazione analogica di disposizioni derogatorie: le eccezioni legislative vanno interpretate restrittivamente.
  • In casi simili è consigliabile procurare una nomina espressa del difensore da parte dell'interessato o, se ciò non è possibile, dimostrare in modo convincente l'impossibilità materiale della nomina e la mancanza di volontarietà nella sottrazione alla cattura.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.