Sentenza del 29/03/2016 n. 1573 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - TARSU - TIA - TARI - TARES - Cartella di pagamento - TARSU - Decadenza a norma dell'art. 72 del d. lgs. 507/1993 dal diritto di riscuotere le somme a titolo di TARSU - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: il Comune è decaduto dal diritto di riscuotere le somme a titolo di TARSU perché non ha rispettato il termine annuale per l'iscrizione a ruolo decorrente dalla notifica dell'avviso di accertamento. La disciplina successiva del 2006 è stata ritenuta applicabile soltanto agli accertamenti notificati dopo la sua entrata in vigore e non alle fattispecie anteriori.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha eccepito la decadenza del Comune dal potere di riscuotere la TARSU, sostenendo che l'iscrizione a ruolo fosse avvenuta oltre il termine annuale previsto dall'art. 72 del d.lgs. 507/1993. Tale termine decorre dalla data di notifica dell'avviso di accertamento. La successiva normativa del 2006, che ha modificato implicitamente il termine decadenziale, non può essere applicata retroattivamente agli accertamenti notificati prima della sua entrata in vigore.
Norme richiamate
Art. 72 del d.lgs. 507/1993
Prevede un termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo delle somme dovute a titolo di TARSU. Secondo la decisione, per le fattispecie considerate il termine è annuale e decorre dalla notifica dell'avviso di accertamento.
Normativa del 2006 modificativa dei termini di decadenza TARSU
La modifica normativa non opera retroattivamente: si applica agli accertamenti notificati dopo la sua entrata in vigore, mentre per quelli anteriori resta applicabile il termine previsto dall'art. 72 del d.lgs. 507/1993.
Massime di principio
- In materia di tributi locali, il Comune deve rispettare rigorosamente i termini di decadenza previsti per l'iscrizione a ruolo e la riscossione; il loro superamento impedisce la valida riscossione della pretesa.
- Per la TARSU, quando si applica l'art. 72 del d.lgs. 507/1993, il termine annuale decorre dalla notifica dell'avviso di accertamento, non da un momento successivo scelto dall'ente.
- Le modifiche legislative sui termini di decadenza, salvo diversa previsione, non si applicano retroattivamente agli accertamenti già notificati prima della loro entrata in vigore.
- Per verificare la fondatezza di una cartella TARSU occorre confrontare la data di notifica dell'avviso di accertamento con la data di iscrizione a ruolo, individuando la disciplina vigente al momento della notifica.
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