Regolamento (UE) 2020/2171
Regolamento (UE) 2020/2171 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 che modifica l’allegato II bis del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio per quanto riguarda il rilascio di un’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione per l’esportazione di determinati prodotti a duplice uso dall’Unione verso il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul regime UE di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso per aggiungere il Regno Unito all’elenco dei paesi destinatari dell’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione n. EU001. La modifica è motivata dall’esigenza di evitare perturbazioni commerciali e oneri amministrativi sproporzionati dopo la fine del periodo di transizione della Brexit, mantenendo al contempo adeguate garanzie di sicurezza. L’applicazione decorre dal 1o gennaio 2021, con efficacia immediatamente successiva alla pubblicazione.
Modifica l’allegato II bis del regolamento (CE) n. 428/2009 per includere il Regno Unito tra le destinazioni coperte dall’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione n. EU001 per taluni prodotti a duplice uso.
Ambito di applicazione
Si applica alle esportazioni dall’Unione europea di determinati prodotti a duplice uso verso i paesi già coperti dall’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione n. EU001 e, per effetto della modifica, anche verso il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. La misura riguarda gli operatori esportatori soggetti al regolamento (CE) n. 428/2009 e opera nel quadro dei controlli UE sulle esportazioni di prodotti a duplice uso. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o gennaio 2021. È richiamata, per l’Irlanda del Nord, la disciplina speciale derivante dal protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord allegato all’accordo di recesso.
Modifica dell’autorizzazione generale di esportazione per il Regno Unito
Il regolamento modifica l’allegato II bis del regolamento (CE) n. 428/2009, che disciplina il controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso. L’intervento è collegato al recesso del Regno Unito dall’Unione e mira a evitare che la fine del periodo di transizione determini perturbazioni commerciali e oneri amministrativi eccessivi per gli esportatori dell’Unione.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento (CE) n. 428/2009 istituisce un sistema comune di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso e prevede autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione per destinazioni considerate a rischio basso. Prima della modifica, l’autorizzazione generale UE n. EU001 copriva Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, compreso il Liechtenstein, e Stati Uniti d’America. Il legislatore unionale rileva che il Regno Unito partecipa ai pertinenti trattati internazionali e ai regimi di non proliferazione, applica controlli adeguati e proporzionati e non comporta effetti negativi per la sicurezza UE e internazionale.
Ambito di applicazione materiale e soggettivo
La misura riguarda gli esportatori dell’Unione che esportano determinati prodotti a duplice uso verso il Regno Unito. L’effetto pratico è l’inserimento del Regno Unito tra le destinazioni coperte dall’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione n. EU001, con conseguente agevolazione dei flussi commerciali soggetti a controllo. Il regolamento richiama espressamente la situazione dell’Irlanda del Nord, precisando che l’applicazione al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord avviene conformemente al protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord allegato all’accordo di recesso.
Modifica puntuale dell’allegato II bis
L’articolo 1 dispone due modifiche tecniche:
- nel titolo dell’allegato II bis, la lista delle destinazioni autorizzate viene integrata con il Regno Unito;
- nella parte 2 dell’allegato viene inserito un trattino dedicato al Regno Unito, accompagnato dalla clausola che richiama il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord e l’elenco delle disposizioni di diritto dell’Unione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo a decorrere dal 1o gennaio 2021. Il testo sottolinea inoltre la sua diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, in linea con la natura regolamentare dell’atto.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato II bis del regolamento (CE) n. 428/2009
Il titolo dell’allegato II bis viene aggiornato per includere il Regno Unito nell’elenco delle destinazioni dell’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione n. EU001. Nella parte 2 dell’allegato è inserito un nuovo trattino relativo al Regno Unito, con una clausola di salvaguardia che richiama l’applicazione del regolamento al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, conformemente al protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord allegato all’accordo di recesso.
Contesto e finalità della modifica
Il regolamento si fonda sulla circostanza che il Regno Unito, pur non essendo più Stato membro dal 31 gennaio 2020, continua a essere una destinazione rilevante per i prodotti a duplice uso dell’Unione e applica controlli ritenuti adeguati e proporzionati. La scelta di includerlo nell’autorizzazione EU001 mira a garantire applicazione uniforme e coerente dei controlli, parità di condizioni per gli esportatori e riduzione degli oneri amministrativi, senza pregiudicare la sicurezza dell’Unione e internazionale.
Decorrenza ed entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o gennaio 2021. È inoltre espressamente previsto che sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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