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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31273/2026 del 13/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La vicenda riguarda un addebito di diffamazione in relazione a post pubblicati su Facebook nel gennaio 2020. Il Tribunale di Roma aveva assolto l'imputata applicando la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo erronea valutazione delle prove, illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione, oltre a omesso esame di un fatto decisivo in relazione all'art. 192 c.p.p. In sostanza ha sostenuto che il giudice di merito avesse riconosciuto l'art. 131-bis pur in assenza degli elementi costitutivi del reato, e che avrebbe dovuto invece proscioglierla perché il fatto non costituisce reato, in ragione dell'esercizio del diritto di critica ex art. 51 c.p. Ha inoltre censurato la mancata trascrizione di passaggi ritenuti decisivi per comprendere il contesto dei post e il pensiero criticato, sostenendo che la frase attribuitale non fosse diffamatoria ma espressione di critica politica e sociale verso le posizioni della persona offesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che, nel giudizio per diffamazione, può valutare direttamente l'offensività della frase e la possibile operatività di una causa di giustificazione, quando dagli atti emerga già il materiale decisivo, potendo pervenire all'annullamento senza rinvio se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto. Nel caso concreto, dalla ricostruzione del Tribunale e dal contenuto dei post richiamati è emerso che le espressioni contestate erano inserite in un dibattito social su un post del giornalista e costituivano una critica, aspra ma pertinente, a un'opinione ritenuta sessista e incompatibile con i valori costituzionali. La Corte ha quindi ritenuto operante il diritto di critica ex art. 51 c.p., con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    richiamato come causa di non punibilità applicata dal Tribunale, ma la Corte ha ritenuto che la corretta soluzione fosse il proscioglimento perché il fatto non costituisce reato, essendo presente una scriminante

  • art. 192 c.p.p.

    invocato nel ricorso come parametro del vizio di motivazione e della valutazione della prova

  • art. 51 c.p.

    richiamato come causa di giustificazione del diritto di critica, ritenuta operante nel caso concreto

  • art. 129 c.p.p.

    evocato come regola che impone al giudice di dichiarare d'ufficio le cause di proscioglimento evidenti in ogni stato e grado del processo

  • art. 620 c.p.p.

    richiamato quale base dell'annullamento senza rinvio quando la Corte può decidere senza rinvio perché non servono ulteriori accertamenti di fatto

  • art. 2 Cost.

    menzionato nel bilanciamento tra tutela della reputazione e libera manifestazione del pensiero

  • art. 21 Cost.

    richiamato quale fondamento costituzionale della libertà di espressione e di critica

  • art. 611 c.p.p.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio con rito cartolare

  • d.lgs. n. 150 del 2022

    citato per la disciplina processuale applicabile al rito cartolare per i ricorsi successivi al 30 giugno 2024

Massime di principio

  • Nel reato di diffamazione, la Corte di cassazione può valutare direttamente l'offensività delle espressioni contestate e la sussistenza di una causa di giustificazione, quando dagli atti sia già pienamente desumibile il quadro fattuale decisivo, potendo annullare senza rinvio se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
  • Il diritto di critica ex art. 51 c.p. può scriminare anche espressioni aspre, polemiche o colorite, purché siano pertinenti al tema discusso, ancorate a una base fattuale sufficiente e non trasmodino in un attacco personale gratuito e sproporzionato.
  • Nel valutare la continenza delle espressioni asseritamente diffamatorie occorre considerare il contesto complessivo, il momento, il destinatario e la natura del dibattito in cui le frasi sono inserite; la portata offensiva non può essere apprezzata in astratto.
  • Nel diritto di critica il requisito della verità del fatto assume un rilievo attenuato rispetto al diritto di cronaca, poiché la critica consiste in un giudizio di valore; tuttavia resta necessario un nucleo fattuale sufficientemente fondato.
  • Quando la Corte di cassazione accerta che la condotta è scriminata, la formula corretta è l'annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato, anziché il mantenimento di una pronuncia fondata sulla particolare tenuità del fatto.
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Come è indicizzato

MaterieDiffamazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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