Cassazione Penale, Sentenza n. 30546/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il Tribunale aveva condannato due soggetti, rispettivamente qualificati come delegato ambiente e sicurezza e come legale rappresentante di una società operante nel settore della fonderia, per il reato di getto pericoloso di cose in relazione a emissioni odorigene prodotte dall’attività aziendale. I ricorrenti deducevano, con un unico atto, la violazione di legge sulla configurabilità del reato, sostenendo che, trattandosi di attività produttiva autorizzata, non fosse sufficiente un generico riferimento alla molestia lamentata dai residenti, ma occorresse il parametro della normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c., con valutazione anche degli accorgimenti tecnici ragionevolmente esigibili. Il secondo motivo, proposto dal solo legale rappresentante, lamentava inoltre che il giudice di merito avesse menzionato ma non valutato la delega di funzioni al coimputato, circostanza rilevante sia per la ripartizione delle responsabilità sia per l’eventuale profilo omissivo nella vigilanza e nel controllo. Nel ricorso si richiamavano anche elementi fattuali favorevoli alla difesa: autorizzazione all’esercizio dell’attività, un precedente rigetto della richiesta di decreto penale motivato dalla necessità di attendere uno studio sulle emissioni odorigene, l’esito di tale studio ritenuto conforme ai limiti normativi e l’assenza di valori anomali nei rilievi ARPAM. Il Procuratore Generale chiedeva l’annullamento con rinvio ritenendo fondato, assorbente, il primo motivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Macerata, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio. Ha valorizzato l’orientamento secondo cui, in tema di emissioni olfattive, occorre distinguere tra attività svolta senza autorizzazione, per la quale rileva il criterio della stretta tollerabilità, e attività autorizzata e conforme ai limiti, per la quale deve farsi riferimento alla normale tollerabilità ex art. 844 c.c., tenendo conto anche degli accorgimenti tecnici ragionevolmente utilizzabili per contenere l’impatto. Il giudice di merito, secondo la Cassazione, non aveva adeguatamente confrontato gli esiti dello studio tecnico prodotto dalla difesa e aveva fondato la decisione soprattutto sulle dichiarazioni dei residenti, senza spiegare perché tali elementi dovessero prevalere sui dati tecnici favorevoli alla società. È stato quindi ritenuto assorbito l’esame delle ulteriori doglianze, inclusa quella sulla delega di funzioni.
Norme richiamate
art. 674 c.p.
Il reato di getto pericoloso di cose può essere integrato anche da emissioni odorigene; la nozione di molestia va calibrata, a seconda del contesto, sulla stretta tollerabilità oppure sulla normale tollerabilità ex art. 844 c.c. in caso di attività produttiva autorizzata e conforme ai limiti.
art. 844 c.c.
Per le immissioni provenienti da attività produttive autorizzate e nei limiti normativi, il giudizio sulla tollerabilità deve tener conto del contemperamento tra ragioni della proprietà e ragioni della produzione, oltre che degli accorgimenti tecnici esigibili per ridurre l’impatto esterno.
art. 415-bis c.p.p.
È richiamato come atto prodromico all’esercizio dell’azione penale nel percorso procedimentale descritto in fatto, senza specifici principi di diritto autonomi.
Massime di principio
- Il reato di getto pericoloso di cose può essere configurato anche in presenza di emissioni olfattive, ma la verifica della molestia richiede un criterio valutativo differenziato in base alla legittimità e autorizzazione dell’attività da cui le emissioni provengono.
- Quando l’attività produttiva è autorizzata e rispetta i limiti imposti dalla normativa di settore, non basta il mero disagio percepito dai residenti: il giudice deve confrontarsi con l’art. 844 c.c., bilanciando proprietà e produzione e verificando se l’impresa abbia adottato gli accorgimenti tecnici ragionevolmente disponibili.
- La motivazione di condanna non può fondarsi in modo apodittico sulle sole dichiarazioni dei soggetti esposti alle emissioni, se la difesa offre dati tecnici specifici e documentazione idonea a dimostrare il rispetto dei limiti o la conformità dello studio emissivo.
- Il giudice di merito deve esaminare e confutare gli elementi tecnici decisivi allegati dalla difesa, soprattutto quando essi siano stati ritenuti rilevanti anche in precedenti fasi procedimentali; l’omesso confronto con tali dati rende la motivazione vulnerabile per violazione di legge.
- Se il primo motivo di ricorso è fondato e investe la tenuta complessiva dell’affermazione di responsabilità, le ulteriori censure possono rimanere assorbite.
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