Cassazione Penale, Ordinanza n. 08960/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte di appello, che aveva confermato la responsabilità penale e la recidiva, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che aveva confermato il giudizio di responsabilità. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza del reato ascritto, sostenendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio e una diversa valutazione delle risultanze processuali. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge per l'omessa disapplicazione della recidiva, contestando la ritenuta sussistenza dei presupposti dell'aggravante. La Corte rileva che il primo motivo è privo di specificità e sostanzialmente riproduttivo di censure già dedotte in appello, senza effettivo confronto con la motivazione di merito; il secondo è reiterativo e comunque manifestamente infondato, perché la Corte di appello aveva valorizzato la commissione del reato come indice di rinnovata pericolosità sociale e aveva ritenuto irrilevante, ai fini di tale giudizio, il successivo percorso di collaborazione con la giustizia.
Norme richiamate
art. 99 c.p.
La recidiva può essere ritenuta sussistente quando il nuovo reato sia espressivo di una rinnovata pericolosità sociale; il giudizio di applicazione non è scalfito da circostanze successive ai fatti, come un successivo percorso di collaborazione con la giustizia.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In cassazione non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre la diversa lettura del merito già sottoposta al giudice di appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando è meramente reiterativo di doglianze già esaminate e disattese in appello e non evidenzia un effettivo vizio logico o giuridico della decisione.
- La recidiva può essere confermata quando il giudice di merito ritenga il nuovo fatto sintomatico di maggiore pericolosità sociale; ai fini di tale apprezzamento non assumono rilievo decisivo circostanze sopravvenute ai fatti di causa.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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