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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24587/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contro la sentenza della Corte di appello di Catania verteva sulla riforma della pronuncia di primo grado (Tribunale di Ragusa) che aveva prosciolto Siciliano dall'accusa di falsità in dichiarazioni sostitutive (art. 483 c.p.) per una autocertificazione resa al Comune di Modica in vista di un concorso per autorizzazioni NCC. Il Tribunale aveva ritenuto credibili le dichiarazioni dell'imputato secondo cui le sue precedenti condanne erano lievi e risalivano agli anni '90, escludendo il dolo. La Corte d'appello, accogliendo l'impugnazione del Procuratore generale, aveva ritenuto invece che le condanne per furto e ricettazione e la misura di prevenzione (sorveglianza speciale) incidessero sull'affidabilità morale e professionale, valutando la dichiarazione come falsità volontaria e condannando l'imputato. Siciliano ha impugnato innanzi alla Cassazione articolando tre motivi: (1) omissione della rinnovazione dell'istruttoria dichiarativa e mancato nuovo esame dell'imputato (violazione art. 603 c.p.p. e art. 6 CEDU); (2) assenza di motivazione 'rafforzata' nella sentenza di appello che condanna in novità rispetto all'assoluzione di primo grado; (3) vizio di impostazione del modulo prestampato di autocertificazione (la PA non può demandare al richiedente la valutazione sulla rilevanza ostativa di certi reati, trattandosi di fatto non di valutazioni), con conseguente incertezza circa il dolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che, essendo l'assoluzione di primo grado fondata sulle dichiarazioni rese dall'imputato e la Corte d'appello avendo operato un diverso apprezzamento della loro attendibilità per giungere alla condanna, la rinnovazione delle prove dichiarative imponeva il nuovo esame dell'imputato ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. L'omissione di tale rinnovazione ha determinato l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Gli altri motivi sono stati assorbiti e non esaminati nel merito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 445 del 2000, art. 76

    norma che disciplina le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà

    La norma regola l'autocertificazione ma non autorizza la pubblica amministrazione a trasferire al dichiarante valutazioni sulla rilevanza ostativa di precedenti penali; resta tuttavia centrale la prova del dolo dell'imputato quando si contestano attestazioni mendaci

  • Codice penale, art. 483

    falsità in dichiarazioni sostitutive

    Reato contestato: la sentenza di merito ha valutato se la dichiarazione negativa sui precedenti costituisse falsa attestazione dolosa rilevante penalmente

  • Codice di procedura penale, art. 603, comma 3 e 3-bis

    regole sulla rinnovazione delle prove dichiarative in appello

    La Corte ha interpretato questa norma nel senso che, se la condanna in appello deriva da un diverso apprezzamento delle dichiarazioni rese dall'imputato in primo grado, è obbligatoria la rinnovazione dell'esame dell'imputato (prove dichiarative) prima di pronunciare condanna

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6

    diritto a un giusto processo

    Richiamata nel ricorso per sostenere che la mancata rinnovazione dell'istruttoria e l'assenza di un nuovo esame dell'imputato hanno leso il diritto di difesa e il giusto processo; la Corte ha accolto l'incidenza procedurale mediante applicazione dell'art. 603 c.p.p.

Massime di principio

  • Quando l'assoluzione di primo grado si fonda sulle dichiarazioni rese dall'imputato, un ribaltamento della valutazione probatoria in appello richiede la rinnovazione delle prove dichiarative: l'appello non può condannare senza procedere al nuovo esame del dichiarante.
  • La distinzione tra fatti e valutazioni è rilevante nelle autocertificazioni: l'autocertificazione può riguardare fatti (es. precedenti penali), mentre l'eventuale valutazione sulla rilevanza di quei fatti per l'affidabilità morale/spiegabilità di un ruolo spetta all'amministrazione o all'organo giudicante, non al dichiarante.
  • Per poter costituire reato la falsa autocertificazione occorre la prova del dolo: se il dichiarante in buona fede ritiene irrilevanti precedenti penali antichi o lievi, la fattispecie può essere priva di dolo e l'azione penale non sussiste.
  • La prima condanna in appello richiede particolare attenzione motivazionale e procedurale: anche se la Cassazione qui ha annullato per vizio procedurale, resta valida l'esigenza che la decisione di appello espliciti le ragioni del dissenso rispetto all'assoluzione e, quando rilevante, proceda alla rinnovazione probatoria richiesta dalla difesa.
  • In caso di uso di moduli prestampati per autocertificazioni, l'amministrazione dovrebbe chiarire quali reati sono considerati ostativi e non lasciare al cittadino il compito di valutazioni complesse; l'incertezza sul contenuto del modulo può incidere sulla prova del dolo richiesto per la condanna

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