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Sentenza

Sentenza n. 14/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 40/2025, pubblicata il 24.01.2025, emessa dal Tribunale ordinario di Ivrea, Sezione Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 861/2024, con la quale l’intimato Ministero è stato condannato a pagare alla ricorrente, a titolo di retribuzione professionale docenti per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, l’importo lordo di € 1.333,27, oltre interessi legali e l’eventuale ulteriore somma pari alla differenza tra l’eventuale maggiore importo della rivalutazione monetaria e gli interessi stessi dal dovuto al saldo.

Giustizia amministrativa202502825

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile di condanna al pagamento della retribuzione professionale docenti per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Ivrea, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 1.333,27 lordi, oltre interessi legali e dell'eventuale differenza tra rivalutazione monetaria e interessi. Ha chiesto l'ordine di pagamento e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale e non ha contestato l'inottemperanza. Il TAR ha verificato i presupposti processuali: la sentenza azionata era stata attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c., era stata notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale il 28 gennaio 2025 ed era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza e ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza civile, pagando alla ricorrente le somme liquidate a titolo di capitale, interessi legali ed eventuale differenza tra rivalutazione monetaria e interessi, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni e prevedendo la necessità di una tempestiva segnalazione da parte della ricorrente. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza, trattandosi di funzioni connesse ai compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Piemonte, rilevando la serialità delle omissioni ministeriali nell'esecuzione di sentenze relative alla retribuzione professionale dei docenti a tempo determinato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza civile può essere prodotta per l'ottemperanza mediante attestazione di conformità all'originale; non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28 febbraio 2023.

  • art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022

    Ha riformulato l'art. 475 c.p.c., incidendo sulle modalità di attestazione e utilizzazione del titolo esecutivo.

  • art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022

    Ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28 febbraio 2023.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Impone il decorso di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo prima dell'avvio di azioni esecutive contro l'amministrazione; il TAR ne ha ritenuto l'applicabilità anche al giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può essere promosso contro la pubblica amministrazione dopo la notificazione del titolo giudiziale e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, termine applicabile anche a tale giudizio.
  • Ai fini dell'ottemperanza di una sentenza civile nei confronti di una pubblica amministrazione, è sufficiente la produzione di una copia attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c.; dal 28 febbraio 2023 non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva.
  • In presenza di un giudicato civile di condanna al pagamento di somme e dell'inerzia non contestata dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare il pagamento integrale delle somme dovute secondo il titolo, compresi gli accessori espressamente riconosciuti.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione per eseguire il giudicato; il commissario può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione inadempiente, con facoltà di delega.
  • Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso può ritenersi compreso nella retribuzione già percepita presso l'amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

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