Sentenza n. 717/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento del provvedimento con n.prot M_D -OMISSIS-REG2022 -OMISSIS-del 14-03-2022, unitamente al Decreto -OMISSIS- del 10.03.2022, notificato al ricorrente in data 17 marzo 2022, con cui il Ministero Della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e Della Leva, decretava l'infermità “Persistente disturbo dell'adattamento con ansia e depressione grave in scarso controllo farmacologico”, sofferta dall’odierno ricorrente, come riconosciuta “NON dipendente da fatti di servizio” e contestualmente veniva respinta l'istanza presentata in data 11.06.2018 con la quale lo stesso ricorrente aveva richiesto la concessione dell'equo indennizzo, nonché per l'annullamento del Parere n. -OMISSIS-, reso nell'Adunanza n. 2659 del 10.01.2022 (ALL.1) nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, comunque lesivi degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento che ha dichiarato non dipendente da causa di servizio una patologia psichica e ha respinto la domanda di equo indennizzo, unitamente al decreto presupposto e al parere del Comitato di verifica per le cause di servizio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo articolato in più censure, plurimi profili di eccesso di potere e violazione normativa, contestando il mancato riconoscimento del nesso causale tra la patologia psichica sofferta e il servizio militare. Ha sostenuto che la nozione di fatto di servizio comprende qualsiasi situazione inerente alla prestazione lavorativa e che la predisposizione organica o la preesistenza della malattia non escludono il riconoscimento della dipendenza quando il servizio abbia favorito, accelerato o aggravato l'infermità. Ha allegato di essere stato sottoposto a intenso stress fisico e psichico per carenza di personale, aumento dei carichi di lavoro, complessità delle procedure informatizzate e disagi ambientali, fino alla necessità di un periodo di congedo per malattia e alla successiva riforma per permanente inidoneità al servizio. Ha inoltre contestato la mancata ascrivibilità della patologia alla IV categoria della tabella A allegata al d.P.R. n. 834/1981 e la ritenuta tardività della domanda di equo indennizzo, sostenendo che il termine semestrale decorresse dalla diagnosi della Commissione medica ospedaliera del 20 dicembre 2017 e non dal precedente esame psichiatrico del 21 agosto 2017.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha affermato che il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto per assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza nella valutazione dei fatti o mancata considerazione di circostanze concrete idonee a incidere sulla conclusione. Nel caso esaminato, il parere e il decreto hanno motivato la non dipendenza valorizzando sia il carattere ordinario delle mansioni svolte, sia la natura della patologia, ritenuta riconducibile a una forma nevrotica frequentemente innestata su una personalità predisposta, sia l'assenza di documentate situazioni conflittuali o eccezionali, per intensità e durata, idonee a favorirne lo sviluppo. Le allegazioni relative all'aumento del carico di lavoro, alla complessità delle procedure informatizzate e ai generici disagi lavorativi non sono state ritenute sufficienti a provare, mediante elementi puntuali e concreti, un nesso causale in termini probabilistico-statistici tra il servizio e l'infermità. Secondo il TAR, la concausa efficiente e determinante deve consistere in fatti o eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, mentre i comuni disagi, le fatiche e i momenti di stress propri della vita militare costituiscono rischio ordinario. Le censure relative all'ascrivibilità tabellare e alla tempestività della domanda di equo indennizzo sono state assorbite, poiché il decreto era plurimotivato e ciascuna ragione autonoma era sufficiente a sorreggere il diniego. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
d.P.R. n. 834/1981
IV categoria della tabella A
Il ricorrente ha invocato l'iscrizione della patologia nella IV categoria della tabella A; la relativa censura è stata assorbita dopo il rigetto della doglianza sul nesso di dipendenza da causa di servizio.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Richiamato quale fondamento della memoria depositata dal ricorrente in vista dell'udienza di merito, senza incidere sulla decisione.
Massime di principio
- Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica e non è sindacabile nel merito; può essere censurato soltanto per assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza nella valutazione dei fatti o mancata considerazione di circostanze concrete idonee a incidere sulla conclusione.
- Ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, la concausa efficiente e determinante deve consistere in fatti o eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, connotati da specifica intensità e durata; i generici disagi, le fatiche e i momenti di stress propri della vita lavorativa o militare non sono sufficienti.
- Grava sul richiedente il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio l'onere di allegare e dimostrare, mediante elementi puntuali e concreti, episodi o condizioni eccezionali di servizio idonei a incidere in modo efficiente e preponderante sull'insorgenza o sull'aggravamento della patologia.
- Quando un provvedimento amministrativo è sostenuto da una pluralità di ragioni autonome, ciascuna sufficiente a fondare la decisione, l'infondatezza di una ragione consente di mantenere fermo l'atto e rende assorbibili le censure relative alle ulteriori motivazioni.
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