Ordinanza n. 2614/2026 - Catania, Sezione 2
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza Tribunale di Barcellona P.G., Sezione Lavoro e Previdenza, n. 516/2024 del 5 giugno 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 286 del 30 gennaio 2026, nella parte in cui non ha disposto la distrazione delle spese liquidate in favore del difensore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 86 c.p.a., la correzione della sentenza n. 286/2026: pur avendo condannato il Ministero al pagamento di € 500,00 per spese di lite, oltre accessori di legge, la pronuncia non aveva disposto la distrazione delle somme in favore del difensore, benché la relativa richiesta fosse stata formulata negli atti introduttivi del giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza. L'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese costituisce errore materiale correggibile ai sensi dell'art. 86 c.p.a., perché non incide sul contenuto decisorio della controversia e non richiede una nuova valutazione, ma soltanto l'integrazione della statuizione accessoria individuando il soggetto legittimato a riscuotere le somme. È stata quindi corretta la sentenza aggiungendo, dopo le parole «più accessori così come per legge», la formula «con distrazione in favore dell'avvocato Guido Marone». Restano invariati la condanna del Ministero e l'importo liquidato.
Norme richiamate
art. 86 c.p.a.
Tale principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. Un., 7 luglio 2010, n. 16037), trova applicazione nel processo amministrativo attraverso il rimedio previsto dall’art. 86 c.p.a.
L'art. 86 c.p.a. consente di correggere la sentenza quando l'omessa distrazione delle spese costituisca un errore materiale, senza necessità di riaprire la decisione sul merito.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore, se la richiesta era stata formulata e la correzione non comporta una nuova valutazione delle questioni decise, è emendabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale previsto dall'art. 86 c.p.a.
- La correzione della sentenza può integrare la statuizione accessoria sulle spese individuando il soggetto legittimato a riscuoterle, lasciando invariati la condanna alle spese e l'importo liquidato.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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