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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16497/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il differimento dell'esecuzione della pena (con possibilità di detenzione domiciliare presso comunità terapeutica accreditata) per ragioni di salute: è affetto da disturbo bipolare e necessita della prosecuzione di un progetto terapeutico-riabilitativo ritenuto incompatibile con il regime carcerario. La pena residua è di anni 8 mesi 10 giorni 8 per reati tra cui rapina aggravata, resistenza e lesioni. Il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato l'istanza ritenendo adeguato il trattamento penitenziario e rilevando l'esistenza di esigenze di tutela della collettività dovute al passato criminale del detenuto.

La decisione

Il giudice d'appello ha accolto il ricorso: ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza si sia discostato dai principi di diritto applicabili, avendo omesso di valutare adeguatamente la documentazione medica univoca e le valutazioni del servizio sanitario penitenziario che suggerivano il trasferimento in struttura riabilitativa esterna; non ha motivato scientificamente l'affermazione di adeguatezza delle cure in carcere e non ha valutato la concreta incompatibilità del regime detentivo con la patologia. Inoltre il Tribunale non ha approfondito la questione tramite consulenza peritale quando i dati clinici non erano esaustivi e ha fondato il giudizio di pericolosità su elementi non riscontrati dagli atti. Per questi motivi l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo giudizio conformemente ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 146 cod. pen.

    Prevede il differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena quando la malattia è particolarmente grave e le condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, in presenza di inefficacia dei trattamenti disponibili

  • art. 147, comma 1, n. 2, cod. pen.

    Prevede il differimento facoltativo della pena per 'grave infermità fisica'; è la norma che legittima la valutazione discrezionale del giudice quando la patologia è grave ma non rientra nei casi di differimento obbligatorio

  • art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen.

    Consente l'applicazione provvisoria della detenzione domiciliare per ragioni 'umanitarie' anche nei casi in cui residuino esigenze preventive, effettuando un bilanciamento tra tutela della salute e pericolosità sociale; può operare in deroga ai limiti ordinari (compresa l'ostatività ex art. 4-bis) se sussistono esigenze di tutela della salute e se necessario contenere la pericolosità

  • art. 4-bis Ord. pen.

    Norma che indica cause di ostatività a benefici; la giurisprudenza citata ammette che, in casi di grave infermità e secondo l'art. 47-ter comma 1-ter, si possa derogare a tali limiti quando prevalgono esigenze umanitarie e la gestione della pericolosità è compatibile con la misura alternativa

  • art. 32 Cost.

    Tutela del diritto alla salute: il trattamento detentivo non può ledere in modo intollerabile la salute del detenuto; rilevanza costituzionale nella valutazione del differimento

  • art. 27 Cost.

    Principio di umanità della pena: impone che l'espiazione non comporti sofferenze ingiustificate e che sia rispettosa della dignità umana, parametro da considerare nella valutazione della compatibilità con il regime carcerario

  • art. 3 CEDU (giurisprudenza Corte EDU, es. Kudla)

    Divieto di trattamenti inumani o degradanti; utilizzato quale criterio per valutare se la detenzione aggravi in modo intollerabile le condizioni di salute e giustifichi il differimento o la detenzione domiciliare

Massime di principio

  • Il giudice deve valutare la compatibilità della patologia con il regime detentivo sia in astratto (quadro nosografico e possibilità teorica di cura) sia in concreto (modalità di somministrazione delle terapie nell'istituto specifico e reale impatto ambientale sulla patologia).
  • La mera esistenza di presidi sanitari in carcere non è di per sé sufficiente: occorre accertare la concreta adeguatezza delle cure e se la detenzione comporti una sofferenza aggiuntiva oltre la soglia della tollerabilità umana.
  • Quando la documentazione medica non è univoca o gli elementi clinici sono insufficienti per decidere sulla incompatibilità, il giudice deve attivare approfondimenti tecnici, disponendo una consulenza peritale nel contraddittorio tra le parti.
  • La valutazione della pericolosità sociale deve poggiare su elementi documentali e aggiornati: non sono ammissibili deduzioni basate su affermazioni generiche o non riscontrate negli atti.
  • L'applicazione della detenzione domiciliare 'umanitaria' ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter, richiede un bilanciamento tra esigenze di tutela della salute e tutela della collettività; può essere concessa anche se sussistono ostatività ordinarie quando il quadro clinico e le misure di contenimento della pericolosità lo rendono necessario.
  • Il mancato esame critico della documentazione medica concorde o la motivazione inesistente/apo dittica sono vizi che possono determinare annullamento e rinvio per nuovo giudizio da parte della corte di legittimità.

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