Sentenza del 12/01/2015 n. 1 - Comm. Trib. Prov. Aosta
OGGETTO: Compravendita di oggetti usati in oro e argento. Imponibilità ai fini IVA. Sussistenza. Regime del margine di utile di cui all'art. 36 D.L. 23.2.1995, n. 41. Applicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda la corretta qualificazione fiscale dell'acquisto da privati e della successiva rivendita di oggetti usati in oro e argento. Il commercio di gioielli e oggetti usati, rivenduti senza lavorazione o trasformazione, non rientra nella nozione di "oro" prevista dalla Legge n. 7/2000 e deve essere assoggettato al regime IVA del margine di utile previsto per i beni usati. Diversamente, la compravendita di rottami di gioielli destinati specificamente alla fusione e all'affinazione per recuperare il metallo prezioso costituisce attività riservata agli operatori professionali in oro e segue il meccanismo del reverse charge.
La decisione
È stata distinta l'attività ordinaria di "compro oro" dalla compravendita di rottami destinati al recupero industriale del metallo. Nel primo caso si applica il regime IVA del margine di utile previsto dagli articoli 36 e seguenti del D.L. n. 41/1995; nel secondo caso si applica l'articolo 17, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, con inversione contabile. Il testo non indica un esito processuale specifico, né una decisione formale di accoglimento o rigetto del ricorso.
Norme richiamate
Legge 17 gennaio 2000, n. 7, art. 1, comma 1
La nozione normativa di "oro" non comprende, ai fini descritti, gli oggetti usati in oro e argento commercializzati senza trasformazione; tali beni sono trattati come beni usati.
D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, artt. 36 e seguenti, convertito dalla Legge 22 marzo 1995, n. 85
Il regime del margine di utile si applica alla rivendita di beni usati acquistati da privati, quando ricorrono i relativi presupposti, assoggettando a IVA il margine realizzato dal rivenditore anziché l'intero prezzo di vendita.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 17, comma 5
Per le cessioni di determinati materiali e prodotti, inclusi i rottami destinati al recupero industriale del metallo prezioso, l'IVA è applicata mediante reverse charge, con assolvimento dell'imposta da parte del cessionario.
Risoluzione Agenzia delle Entrate 28 novembre 2002, n. 375
Richiamata quale prassi amministrativa a supporto della distinzione tra commercio di oggetti usati e commercio professionale di oro o materiali destinati al recupero.
Risoluzione Agenzia delle Entrate 12 dicembre 2013, n. 92
Richiamata quale ulteriore chiarimento amministrativo sulla qualificazione delle operazioni relative a oggetti d'oro usati e rottami destinati alla fusione.
Massime di principio
- Per determinare il regime IVA non è sufficiente considerare il fatto che il bene contenga oro: occorre verificare la sua destinazione economica concreta e se viene rivenduto come oggetto usato oppure come rottame destinato al recupero del metallo.
- Se gli oggetti acquistati da privati sono rivenduti senza lavorazioni o trasformazioni, l'attività è normalmente qualificabile come commercio di beni usati e può rientrare nel regime IVA del margine, purché siano rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa.
- Se i beni sono acquistati come rottami e destinati specificamente a fusione e affinazione, l'operazione può rientrare nella disciplina riservata agli operatori professionali in oro e nel reverse charge.
- La documentazione commerciale, la destinazione dichiarata dei beni, la loro descrizione nelle fatture e l'eventuale avvio a fusione sono elementi rilevanti per distinguere le due fattispecie.
- La qualificazione fiscale deve essere effettuata caso per caso sulla base della sostanza economica dell'operazione, non soltanto della denominazione commerciale dell'attività come "compro oro".
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