Cassazione Civile, Sentenza n. 21300/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la decisione del Tribunale di Ravenna di revocare il decreto ingiuntivo opposto e di compensare le spese di lite dopo che la convenuta aveva aderito all'eccezione di incompetenza territoriale. Il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 91 e 92 c.p.c., sostenendo che l'adesione della convenuta non poteva essere interpretata come un accordo che escludesse la soccombenza e che, essendo stato revocato il decreto ingiuntivo, la ricorrente era risultata totalmente vittoriosa e quindi titolata al rimborso delle spese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 38, comma 2, c.p.c., l'adesione del convenuto all'eccezione di incompetenza comporta la translatio iudicii e impedisce al giudice adito di decidere sulla competenza (deve limitarsi a dare atto dell'adesione e a cancellare la causa dal ruolo), per cui anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la pronuncia sulle spese non compete al giudice che si è spogliato della causa ma al giudice innanzi al quale la causa verrà riassunta. Ne consegue che la statuizione del Tribunale di Ravenna che aveva disposto la compensazione delle spese era illegittima: la Cassazione ha quindi annullato quella parte della statuizione. Tuttavia, rilevata l'incertezza giurisprudenziale sulla questione, la Cassazione ha compensato tra le parti le spese del giudizio di appello e del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 c.p.c.
L'art. 38, comma 2, c.p.c. prevede che se la parte convenuta aderisce all'eccezione dell'attore di incompetenza per territorio derogabile, il giudice prende atto dell'adesione e dispone la cancellazione della causa dal ruolo in favore del giudice indicato; ciò determina una translatio iudicii e impedisce al giudice adito di decidere sulla competenza (e, secondo la Corte, anche sulle spese relative alla fase dinanzi a lui).
art. 91 c.p.c.
L'art. 91 detta il criterio della soccombenza per la condanna alle spese: la Corte ricorda che tale criterio deve essere applicato avendo riguardo all'esito della lite; quando la competenza non è stata decisa e la causa è trasferita per translatio iudicii, il giudice originario non può applicare il criterio della soccombenza per liquidare le spese della fase svolta davanti a lui.
art. 92 c.p.c.
L'art. 92 disciplina la compensazione delle spese per particolari ragioni. La Corte osserva però che, nel caso di adesione all'eccezione di incompetenza che provoca la translatio iudicii, la decisione sulle spese deve spettare al giudice della causa riassunta; pertanto la compensazione disposta dal giudice che si è spogliato della causa non era legittima, salvo giustificazione straordinaria (es. incertezze giurisprudenziali) che possa rendere equa la compensazione.
Massime di principio
- Se la convenuta aderisce all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dall'attore (art. 38, comma 2 c.p.c.), si realizza una translatio iudicii: il giudice adito deve limitarsi a prendere atto e cancellare la causa dal ruolo e non può decidere sulle questioni sostanziali né, in linea generale, sulle spese relative alla fase svolta davanti a sé.
- La stessa regola della translatio iudicii vale anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: la caducazione del decreto è effetto derivato dall'adesione all'eccezione e non trasforma il provvedimento del giudice adito in una decisione di merito legittimata a liquidare le spese.
- Il criterio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) deve essere applicato con riferimento all'esito complessivo della lite; se l'organo che ha preso atto dell'adesione non ha deciso sulla competenza, non può correttamente identificare il soggetto soccombente e liquidare le spese in base a tale criterio.
- In presenza di incertezze giurisprudenziali o di fatti che rendono equa la compensazione, il giudice può comunque compensare le spese; tale compensazione risulta però motivata e derogatoria rispetto alla regola generale che rimette la decisione sulle spese al giudice della causa riassunta.
- Occorre distinguere tra 'accordo' delle parti sulla competenza (volontà comune di designare il giudice) e mera 'adesione' del convenuto alla indicazione formulata dall'attore: entrambe producono la translatio iudicii, ma l'atteggiamento processuale delle parti può essere importante ai fini della valutazione delle spese e della possibilità di compensazione.
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