Sentenza del 11/11/2021 n. 5069 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Tari - Utilizzo dell'immobile per brevi periodi -Riduzione - Compete.(prima massima). Finanzalocale - Tarsu - Tia - Tari - Tares - Principio comunitario "chi inquina paga"- Direttamente applicabile negli ordinamenti nazionali - Proporzionalità dellatassa rispetto alla capacità di produzione dei rifiuti - Necessità.(secondamassima).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello del contribuente è stato accolto. La Commissione ha riformato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso, e ha riconosciuto la riduzione del 30% della TARI a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il Comune di Anzio è stato condannato alle spese del grado quantificate in euro 1.800,00 oltre spese e accessori di legge.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Richiesta di riduzione del 30% della TARI per immobile utilizzato dal contribuente solo per pochi giorni/periodi estivi l'anno; la riduzione era prevista per le 'abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo' (art. 14, co. 15, lett. b) d.l. 201/2011). Il contribuente ha prodotto bollette di acqua ed energia elettrica per dimostrare l'uso discontinuo e la minore produzione di rifiuti.
Norme richiamate
TFUE
Principio comunitario 'chi inquina paga' direttamente applicabile; limita la discrezionalità comunale imponendo che la tassa sia proporzionale alla quantità/qualità dei rifiuti potenzialmente prodotti.
d.l. 201/2011 (art. 14, co. 15, lett. b))
art. 14, co. 15, lett. b), d.l. 201/2011
Prevede la possibilità di riduzione della tariffa per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo; applicabile qualora il contribuente provi l'uso limitato dell'immobile.
Giurisprudenza del Consiglio di Stato
Cons. Stato, sent. nn. 4223/2017, 3108/2017 (richiamate)
Stabilisce che la discrezionalità tecnica dei Comuni nella determinazione delle tariffe incontra il limite della proporzionalità rispetto alla capacità di produzione dei rifiuti; la determinazione fondata soltanto sulla residenza è contraria a tale principio.
Massime di principio
- La TARI deve essere proporzionata alla capacità potenziale di produzione dei rifiuti: criteri anagrafici (residenza) non sono di per sé idonei se scollegati dall'effettiva produzione di rifiuti.
- Il principio comunitario 'chi inquina paga' (TFUE art.191(2)) è direttamente applicabile e può essere fatto valere dal giudice nazionale per correggere regole nazionali/municipali incompatibili.
- Il contribuente può ottenere riduzioni (es. 30%) se dimostra con documenti oggettivi (bollette acqua/energia, periodi di effettivo utilizzo) che l'immobile è stato utilizzato in modo discontinuo e produce meno rifiuti.
- La discrezionalità tecnica del Comune nella fissazione delle tariffe non è illimitata: deve rispettare adeguatezza, necessità e proporzionalità rispetto alla finalità del tributo.
- In presenza di silenzio o rifiuto implicito dell'amministrazione, il contribuente può ricorrere e il giudice può pronunciarsi sul merito della richiesta dimostrativa.
- La riduzione, se riconosciuta, opera dalla data di presentazione dell'istanza salvo diversa disposizione; è utile conservare e produrre evidenze documentali chiare relative ai consumi e ai periodi di effettivo uso.
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