Sentenza n. 1691/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 281/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata il 12.03.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 281/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, che riconosceva somme dovute al ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 281/2024, pubblicata il 12 marzo 2024 e passata in giudicato, chiedendo l'esecuzione degli obblighi di pagamento. La sentenza era stata notificata al Ministero dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Il ricorso è stato notificato e depositato il 24 dicembre 2025. Il Ministero non si è costituito; a seguito di ordinanza istruttoria ha depositato documentazione attestante il pagamento delle somme dovute, effettuato il 23 febbraio 2026. Il ricorrente non ha contestato l'avvenuto pagamento e, con memoria del 20 aprile 2026, ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che il pagamento intervenuto dopo la proposizione del ricorso avesse integralmente e puntualmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata. Ha posto le spese a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, liquidandole in complessivi 600 euro, oltre spese generali e oneri accessori, nonché disponendo la restituzione di un importo pari al contributo unificato versato, se versato. Ha disposto la distrazione delle spese in favore del difensore.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Il Collegio ritiene che la suvvista sopravvenienza determini la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata dalla ricorrente nel presente giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere (cfr., ex multis, C.d.S, Sez. IV, sentenza n. 8100/2025), ai sensi dell’articolo 34, comma 5, Cod. proc. amm., come richiesto dal ricorrente con memoria del 20/04/2026.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente e puntualmente la pretesa sostanziale fatta valere.
art. 114 c.p.a.
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
La norma è richiamata quale disciplina processuale del giudizio di ottemperanza; la sentenza non ne sviluppa un'interpretazione specifica.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, se l'amministrazione adempie integralmente e puntualmente l'obbligo risultante dal titolo dopo la proposizione del ricorso, viene meno la controversia sostanziale e il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- Quando l'adempimento sopravviene dopo la proposizione del ricorso e determina la cessazione della materia del contendere, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.
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