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Sentenza

Sentenza n. 1691/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 281/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata il 12.03.2024.

Giustizia amministrativa202501983

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 281/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, che riconosceva somme dovute al ricorrente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 281/2024, pubblicata il 12 marzo 2024 e passata in giudicato, chiedendo l'esecuzione degli obblighi di pagamento. La sentenza era stata notificata al Ministero dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Il ricorso è stato notificato e depositato il 24 dicembre 2025. Il Ministero non si è costituito; a seguito di ordinanza istruttoria ha depositato documentazione attestante il pagamento delle somme dovute, effettuato il 23 febbraio 2026. Il ricorrente non ha contestato l'avvenuto pagamento e, con memoria del 20 aprile 2026, ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che il pagamento intervenuto dopo la proposizione del ricorso avesse integralmente e puntualmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata. Ha posto le spese a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, liquidandole in complessivi 600 euro, oltre spese generali e oneri accessori, nonché disponendo la restituzione di un importo pari al contributo unificato versato, se versato. Ha disposto la distrazione delle spese in favore del difensore.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Il Collegio ritiene che la suvvista sopravvenienza determini la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata dalla ricorrente nel presente giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere (cfr., ex multis, C.d.S, Sez. IV, sentenza n. 8100/2025), ai sensi dell’articolo 34, comma 5, Cod. proc. amm., come richiesto dal ricorrente con memoria del 20/04/2026.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente e puntualmente la pretesa sostanziale fatta valere.

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

    La norma è richiamata quale disciplina processuale del giudizio di ottemperanza; la sentenza non ne sviluppa un'interpretazione specifica.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, se l'amministrazione adempie integralmente e puntualmente l'obbligo risultante dal titolo dopo la proposizione del ricorso, viene meno la controversia sostanziale e il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • Quando l'adempimento sopravviene dopo la proposizione del ricorso e determina la cessazione della materia del contendere, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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