Sentenza del 01/02/2019 n. 3066 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise sostenendo che l'agevolazione prevista dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, per i finanziamenti a medio-lungo termine garantiti da ipoteca, spettasse esclusivamente alle aziende e agli istituti di credito. Secondo l'Amministrazione, il beneficio non avrebbe dovuto applicarsi al finanziamento erogato da F. spa, intermediario finanziario non bancario iscritto all'elenco di cui all'art. 107 del TUB. La questione riguardava quindi il presupposto soggettivo dell'agevolazione, mentre era pacifico il presupposto oggettivo, ossia la natura di finanziamento ipotecario a medio-lungo termine.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato infondato il ricorso dell'Agenzia delle entrate e ha confermato la legittimità dell'agevolazione. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2017 e la successiva sentenza delle Sezioni Unite n. 19106 del 2018, ha stabilito che l'agevolazione deve applicarsi anche alle analoghe operazioni effettuate da intermediari finanziari non bancari. Escluderli dal beneficio sarebbe contrario agli artt. 3 e 41 della Costituzione, perché determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento e un pregiudizio alla libera concorrenza. Non sono state liquidate spese, poiché i contribuenti non hanno partecipato al giudizio di cassazione.
Norme richiamate
D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15
Agevolazione fiscale per le operazioni relative a finanziamenti a medio-lungo termine
La norma, nella versione anteriore alle modifiche della legge n. 244 del 2007, non può essere interpretata nel senso di escludere gli intermediari finanziari non bancari quando l'operazione presenta gli stessi caratteri sostanziali del finanziamento agevolato.
D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 107
L'iscrizione dell'intermediario finanziario nell'elenco previsto dal TUB rileva ai fini della sua qualificazione come soggetto abilitato all'erogazione del credito, anche se non è una banca.
Costituzione, art. 3
Impone di trattare allo stesso modo situazioni sostanzialmente analoghe; per questo non è costituzionalmente giustificabile riconoscere il beneficio alle banche e negarlo agli intermediari finanziari non bancari che svolgono la stessa attività di finanziamento.
Costituzione, art. 41
Tutela la libertà di iniziativa economica e di concorrenza; l'esclusione degli intermediari non bancari dall'agevolazione attribuirebbe alle banche un vantaggio fiscale idoneo a distorcere la concorrenza.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Ha costituito il parametro processuale del ricorso, proposto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Preleggi, art. 12
L'interpretazione letterale e teleologica della disposizione agevolativa deve essere coordinata con i principi costituzionali di uguaglianza e concorrenza, evitando una lettura formalistica incompatibile con la ratio della norma.
Sentenza Corte costituzionale n. 242 del 2017
Illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, del D.P.R. n. 601 del 1973 "nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'agevolazione fiscale ivi prevista alle analoghe operazioni effettuate dagli intermediari finanziari"
La Corte costituzionale ha esteso la portata dell'agevolazione alle operazioni analoghe effettuate da intermediari finanziari non bancari, valorizzando la finalità di incentivare gli investimenti produttivi e l'erogazione del credito.
Sentenza Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 19106 del 2018
Ha recepito l'orientamento della Corte costituzionale e ha reso definitivo il principio secondo cui il beneficio fiscale spetta anche per i finanziamenti erogati da intermediari finanziari non bancari, se sussistono gli altri requisiti dell'agevolazione.
Massime di principio
- Per le agevolazioni sui finanziamenti a medio-lungo termine, non conta soltanto la natura formale del soggetto erogatore: occorre verificare se l'operazione sia sostanzialmente analoga a quella realizzata da una banca e se l'intermediario sia abilitato all'erogazione del credito.
- Un'agevolazione non può essere negata a un intermediario finanziario non bancario quando l'esclusione produrrebbe una disparità di trattamento rispetto alle banche, senza una concreta differenza rilevante rispetto alla finalità della norma.
- La ratio dell'agevolazione è incentivare gli investimenti produttivi attraverso il finanziamento, non tutelare esclusivamente il modello bancario o una specifica modalità di raccolta della provvista.
- In casi analoghi devono essere verificati sia il requisito oggettivo, cioè la natura effettiva di finanziamento a medio-lungo termine, sia il requisito soggettivo, cioè l'abilitazione dell'intermediario all'attività creditizia.
- Gli avvisi di liquidazione fondati esclusivamente sul fatto che il finanziamento sia stato erogato da un intermediario non bancario risultano, alla luce dei principi affermati, illegittimi se l'operazione possiede tutti gli altri requisiti previsti dalla disciplina agevolativa.
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