Ordinanza n. 6015/2026 - Roma, Sezione 3B
per la revoca o la sostituzione del Commissario ad acta nominato nel giudizio in epigrafe, radicato per l’ottemperanza o l’esecuzione o comunque il pagamento della somma di cui al DECRETO INGIUNTIVO N. 330/2022 DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI – SEZIONE LAVORO - N.R.G. 4255/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: omessa indicazione, nell'ordinanza di definizione dell'incidente di esecuzione, della distrazione delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice della PA)
Prevale il privato
La controversia
Nel giudizio di ottemperanza o esecuzione promosso per ottenere il pagamento di una somma riconosciuta con decreto ingiuntivo del Tribunale ordinario, il difensore della ricorrente aveva chiesto la condanna alle spese di lite con distrazione in proprio favore, dichiarandosi antistatario. La richiesta era stata formulata nel ricorso introduttivo e reiterata negli scritti difensionali successivi. L'ordinanza della Sezione aveva dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di sostituzione del commissario ad acta e aveva condannato l'amministrazione al pagamento delle spese dell'incidente di esecuzione, quantificate in euro 300 oltre accessori se dovuti, ma aveva omesso di pronunciarsi sulla distrazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale, ritenendo che l'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese, dovuta a mero lapsus, possa essere emendata mediante il procedimento di correzione degli errori materiali previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c. e dall'art. 86 c.p.a. Ha quindi disposto l'inserimento, nel dispositivo dell'ordinanza n. 15537/2025, dopo le parole "oltre accessori se dovuti", della formula "da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario".
Norme richiamate
art. 86 c.p.a.
correzione degli errori materiali
Il procedimento di correzione degli errori materiali è applicabile nel processo amministrativo per emendare l'omessa indicazione, dovuta a mero lapsus, della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
art. 287 c.p.c.
correzione degli errori materiali
Costituisce, insieme all'art. 288 c.p.c. e all'art. 86 c.p.a., il fondamento del rimedio utilizzabile per correggere l'omissione materiale contenuta nel provvedimento.
art. 288 c.p.c.
correzione degli errori materiali
Disciplina il procedimento di correzione degli errori materiali applicato dal giudice all'omessa indicazione della distrazione delle spese.
Massime di principio
- Quando il difensore abbia tempestivamente richiesto la distrazione delle spese di lite dichiarandosi antistatario, l'omessa indicazione di tale statuizione nel dispositivo del provvedimento, se dovuta a mero lapsus, è emendabile mediante il procedimento di correzione degli errori materiali previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c. e dall'art. 86 c.p.a.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali può essere utilizzato per integrare il dispositivo di un provvedimento amministrativo giurisdizionale con la formula relativa alla distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario, quando la relativa domanda risulti dagli atti del giudizio e non sia stata esaminata per mera omissione materiale.
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