Ordinanza n. 341/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di revoca prot. n. -OMISSIS-, emesso dall’U.T.G. Prefettura di Foggia, SUI, in data 13.4.2026, avente ad oggetto la revoca del nulla-osta al lavoro subordinato del 3.9.2025, richiesto dalla società ricorrente, notificato in pari data; - nonché per l’annullamento di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca del nulla-osta al lavoro subordinato richiesto per un cittadino extra-UE
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro e lavoratore straniero)
Prevale il privato
La controversia
La società e il cittadino extra-UE hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui l'U.T.G. Prefettura di Foggia aveva revocato il nulla-osta al lavoro subordinato. La revoca era motivata dalla mancata allegazione del DURC e della richiesta asseverazione, nonché dalla mancata allegazione di una copia della patente di guida del lavoratore. I ricorrenti hanno dedotto, secondo quanto emerge dall'ordinanza, la contraddittorietà tra gli atti del procedimento, sostenendo che tali documenti erano stati prodotti dopo il preavviso di diniego e la successiva interlocuzione con l'amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso gli atti impugnati, anche ai fini del riesame. Ha ritenuto che i documenti indicati come mancanti apparissero in realtà prodotti a seguito del preavviso di diniego e dell'interlocuzione procedimentale, evidenziando una possibile contraddittorietà tra gli atti non specificamente contestata dalla Prefettura, pur costituita in giudizio. Ha inoltre rilevato che l'amministrazione non aveva depositato gli atti del procedimento ai sensi dell'art. 46 c.p.a. né assunto una posizione specifica sulla questione. Ha ravvisato, allo stato, il fumus derivante dalle ragioni poste a fondamento della revoca e il periculum di danno. Per la decisione di merito ha disposto che l'amministrazione depositi il provvedimento impugnato e gli altri atti del procedimento, nonché una sintetica relazione sulla posizione del cittadino extra-UE, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza. Ha fissato l'udienza pubblica del 23 giugno 2027 e compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; il TAR ha accolto la domanda di sospensione ravvisando fumus e periculum.
art. 46, comma 2, c.p.a.
È stato richiamato per ordinare all'amministrazione il deposito del provvedimento impugnato e degli altri atti del procedimento; il TAR ha rilevato il mancato deposito iniziale.
art. 63, comma 1, c.p.a.
È stato richiamato quale base per disporre il deposito di una sintetica relazione di chiarimenti sulla posizione del cittadino extra-UE.
art. 65, comma 3, c.p.a.
È stato richiamato quale fondamento del potere istruttorio esercitato dal giudice per acquisire gli atti e i chiarimenti necessari alla decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme alla normativa europea in materia di protezione dei dati, per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la possibile contraddittorietà tra gli atti del procedimento, quando i documenti posti dall'amministrazione a fondamento di una revoca risultino apparentemente già prodotti nel corso dell'interlocuzione procedimentale, può integrare il fumus boni iuris necessario alla sospensione dell'atto, soprattutto se l'amministrazione non contesta specificamente tale circostanza.
- La mancata produzione in giudizio degli atti del procedimento e l'assenza di una specifica presa di posizione dell'amministrazione sui fatti posti a fondamento della domanda cautelare possono giustificare l'esercizio dei poteri istruttori del giudice e concorrere alla valutazione cautelare.
- Quando la legittimità di una revoca amministrativa dipende dalla verifica della presenza o mancanza di documenti prodotti nel procedimento, il giudice può sospendere l'atto anche ai fini del riesame, ordinando all'amministrazione di acquisire e valutare nuovamente la documentazione mediante un più approfondito accertamento istruttorio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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