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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1525

Regolamento (UE) 2023/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 2023 sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP)

Normativa europea32023R1525

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce uno strumento finanziario temporaneo da 500 milioni di EUR per il periodo 25 luglio 2023-30 giugno 2025, finalizzato ad aumentare rapidamente la capacità produttiva dell’industria europea della difesa nel settore delle munizioni e dei missili. Accanto al sostegno agli investimenti e alle catene di approvvigionamento, introduce misure di accelerazione autorizzativa e specifiche deroghe per facilitare gli appalti comuni durante la crisi di approvvigionamento. Il testo disciplina inoltre criteri di ammissibilità, tassi di finanziamento, governance, tutela degli interessi finanziari dell’Unione, riservatezza, pubblicità e valutazione entro il 30 giugno 2024.

Istituisce lo strumento ASAP per sostenere urgentemente la produzione e l’approvvigionamento di munizioni terra-terra, munizioni di artiglieria e missili nell’Unione.

Ambito di applicazione

Si applica alle misure di sostegno finanziario e alle regole temporanee volte a rafforzare la base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) per i prodotti per la difesa pertinenti, cioè munizioni terra-terra, munizioni di artiglieria e missili. Riguarda soggetti pubblici o privati stabiliti nell’Unione o in un paese associato (paesi EFTA/SEE), con condizioni stringenti in caso di controllo da parte di paesi terzi non associati e con esclusione di soggetti stabiliti fuori da tali aree o con strutture di gestione esecutiva in paesi terzi non associati. Si applica dal 25 luglio 2023 al 30 giugno 2025; alcune deroghe sugli appalti comuni sono limitate fino al 30 giugno 2025. Restano salve le norme UE in materia di concorrenza, gli obblighi in materia di protezione dei dati e le specificità della politica di sicurezza e difesa di alcuni Stati membri.

Regolamento (UE) 2023/1525 sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP)

Il regolamento è adottato nel contesto della guerra di aggressione russa contro l’Ucraina e della conseguente crisi di approvvigionamento nel settore delle munizioni e dei missili. Esso mira a rafforzare in tempi rapidi la base industriale e tecnologica di difesa europea, intervenendo sia sul lato dell’offerta industriale sia su quello delle procedure di approvvigionamento e autorizzazione.

Contesto e finalità

I considerando evidenziano tre esigenze convergenti: sostenere l’Ucraina, ricostituire le scorte degli Stati membri e aumentare strutturalmente la capacità produttiva europea. La Commissione e il Consiglio hanno richiamato la necessità di un approccio coordinato, in parallelo con altre iniziative dell’Unione nel settore della difesa, per colmare carenze industriali, ridurre dipendenze e garantire catene di approvvigionamento sicure.

Ambito materiale e temporale

Il regolamento si concentra sui "prodotti per la difesa pertinenti", definiti come munizioni terra-terra, munizioni di artiglieria e missili. Si applica dal 25 luglio 2023 al 30 giugno 2025; alcune misure derogatorie sugli appalti comuni possono essere utilizzate solo fino al 30 giugno 2025. La Commissione deve presentare una valutazione entro il 30 giugno 2024, con possibilità di proporre proroghe o modifiche.

Strumento finanziario e dotazione

L’atto istituisce uno strumento di sostegno finanziario con dotazione complessiva di 500 milioni di EUR a prezzi correnti. Fino a 50 milioni di EUR possono essere impiegati per operazioni di finanziamento misto tramite il Fondo di potenziamento. La dotazione può coprire anche spese tecniche e amministrative di attuazione, controllo, audit e valutazione.

Azioni finanziabili

Sono ammissibili soltanto le azioni funzionali agli obiettivi dello strumento e dirette a superare strozzature di capacità o di approvvigionamento. In particolare, il regolamento consente di finanziare l’espansione o modernizzazione di impianti, la creazione di nuove capacità, i partenariati industriali transfrontalieri, la costituzione di capacità produttive riservate, il collaudo e la certificazione di ricondizionamento, la formazione del personale e il miglioramento dell’accesso ai finanziamenti per gli operatori della filiera.

Criteri di ammissibilità e limiti

Il sostegno è riservato a soggetti stabiliti nell’Unione o in paesi associati SEE, con rigorose condizioni in caso di controllo da parte di paesi terzi non associati. Le infrastrutture, le attrezzature e le risorse impiegate devono restare nel territorio di uno Stato membro o di un paese associato per tutta la durata dell’azione. Sono esclusi i progetti relativi a beni o servizi vietati dal diritto internazionale, alle armi autonome letali prive di significativo controllo umano e alle attività già integralmente finanziate da altre fonti.

Intensità dell’aiuto e premialità

Il regolamento prevede un tasso base di finanziamento fino al 35% per le capacità produttive dei prodotti per la difesa pertinenti e fino al 40% per componenti e materie prime destinati a tali prodotti. Sono previsti incrementi di 10 punti percentuali in caso di nuova cooperazione transfrontaliera, impegno a dare priorità a ordini derivanti da appalti comuni o a ordini destinati all’Ucraina, o se il beneficiario è una PMI o impresa a media capitalizzazione. Per alcune attività di accesso ai finanziamenti il contributo può arrivare al 100%.

Regole su controllo estero, sicurezza e governance

Le norme sull’ammissibilità dei soggetti e sulla sicurezza sono particolarmente stringenti. Se l’impresa è controllata da un soggetto di un paese terzo non associato, la partecipazione è possibile solo con controllo ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 e, se necessario, con misure di mitigazione o garanzie nazionali approvate. La Commissione attribuisce i finanziamenti mediante atti di esecuzione nell’ambito di un programma di lavoro, assistita da un comitato secondo la comitologia ordinaria; l’AED partecipa come osservatore e il SEAE è coinvolto nei lavori.

Misure per la sicurezza dell’approvvigionamento e appalti

Il regolamento impone agli Stati membri di accelerare autorizzazioni, pianificazione, costruzione ed esercizio degli impianti produttivi, nonché la qualificazione e certificazione dei prodotti finali. Inoltre introduce una deroga temporanea alla direttiva 2009/81/CE per consentire, in presenza di estrema urgenza e di appalti comuni tra almeno due Stati membri, modifiche di accordi quadro esistenti e l’apertura ad amministrazioni aggiudicatrici ulteriori, con obblighi di trasparenza e divieto di abuso della deroga.

Tutela finanziaria, riservatezza e dati personali

Sono richiamate le regole di tutela degli interessi finanziari dell’Unione, con poteri di controllo, audit, indagine OLAF ed eventuale intervento EPPO. Il regolamento disciplina anche la protezione delle informazioni classificate, dei segreti commerciali e dei dati personali, rinviando al GDPR, alla direttiva ePrivacy e al regolamento 2018/1725.

Valutazione finale e possibile estensione

Entro il 30 giugno 2024 la Commissione deve trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati del regolamento e sull’opportunità di prorogarne l’applicazione o di prevedere ulteriori finanziamenti. La valutazione dovrà tenere conto dell’evoluzione del contesto di sicurezza e delle consultazioni con Stati membri e portatori di interesse.

Disposizioni principali

Istituzione dello strumento e finalità

L’articolo 1 istituisce una serie di misure e un bilancio per rafforzare urgentemente la reattività dell’EDTIB e garantire disponibilità e approvvigionamento tempestivi di munizioni terra-terra, munizioni di artiglieria e missili. Le misure si articolano in: (i) uno strumento di sostegno finanziario al rafforzamento industriale; (ii) meccanismi, principi e norme temporanee per garantire disponibilità duratura dei prodotti per la difesa pertinenti. Entro il 30 giugno 2024, sulla base della valutazione dei risultati, la Commissione può considerare l’estensione dell’applicabilità e del bilancio corrispondente.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 definisce, tra l’altro: materie prime, strozzatura, destinatario, richiedente, controllo, struttura di gestione esecutiva, soggetto, informazioni classificate e sensibili, soggetto di un paese terzo non associato, lead time di produzione, prodotti per la difesa pertinenti, operazione di finanziamento misto e marchio di eccellenza. Le definizioni sono centrali per l’applicazione delle regole su ammissibilità, controllo estero, finanziamento misto e valutazione delle proposte.

Paesi associati

L’articolo 3 apre lo strumento ai membri dell’Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo, secondo le condizioni dell’accordo SEE.

Obiettivi dello strumento

L’articolo 4 indica come obiettivo la promozione dell’efficienza e competitività dell’EDTIB per sostenere il potenziamento della capacità produttiva e la consegna tempestiva dei prodotti per la difesa pertinenti. Il rafforzamento industriale comprende l’adattamento alle trasformazioni strutturali, il miglioramento delle catene di approvvigionamento, la creazione o il potenziamento di capacità produttive e la riduzione dei tempi di produzione, anche tramite cooperazione transfrontaliera.

Dotazione finanziaria

L’articolo 5 fissa la dotazione finanziaria a 500 milioni di EUR a prezzi correnti per il periodo 25 luglio 2023-30 giugno 2025. Fino a 50 milioni di EUR possono essere impiegati come operazione di finanziamento misto nel quadro del Fondo di potenziamento. La dotazione può coprire anche assistenza tecnica e amministrativa; gli impegni pluriennali possono essere ripartiti in frazioni annue e il bilancio può essere rafforzato in caso di necessità o proroga.

Finanziamento cumulativo e marchio di eccellenza

L’articolo 6 consente il cumulo con altri programmi dell’Unione purché non si finanzino gli stessi costi e il totale non superi i costi ammissibili. Prevede il marchio di eccellenza per proposte valutate nello strumento, conformi ai requisiti minimi ma non finanziate per insufficienza di bilancio; tali proposte possono essere considerate anche nell’ambito dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza, in particolare se hanno ottenuto tale marchio.

Forme di finanziamento e deroga temporale

L’articolo 7 dispone la gestione diretta dello strumento e la gestione indiretta del Fondo di potenziamento. Sono ammissibili tutte le forme di finanziamento del regolamento finanziario, compresi gli strumenti finanziari in operazioni di finanziamento misto. In deroga all’articolo 193, paragrafo 2, del regolamento finanziario, possono essere finanziate azioni avviate prima della domanda, purché non siano iniziate prima del 20 marzo 2023 e non siano concluse prima della firma della convenzione di sovvenzione.

Azioni ammissibili ed esclusioni

L’articolo 8 ammette solo azioni coerenti con gli obiettivi dello strumento e finalizzate a superare strozzature in capacità produttive e catene di approvvigionamento. Sono finanziabili, tra l’altro: espansione, modernizzazione, riqualificazione o creazione di capacità produttive; partenariati industriali transfrontalieri; capacità di fabbricazione riservate; collaudo e certificazione di ricondizionamento; formazione e riqualificazione del personale; miglioramento dell’accesso ai finanziamenti compensando costi aggiuntivi specifici del settore difesa. Sono escluse azioni su beni o servizi vietati dal diritto internazionale, su armi autonome letali senza significativo controllo umano e azioni già finanziate integralmente da altre fonti.

Tassi di finanziamento

L’articolo 9 prevede un contributo fino al 35% dei costi ammissibili per azioni relative alle capacità di produzione dei prodotti per la difesa pertinenti e fino al 40% per azioni relative a componenti e materie prime destinati a tali prodotti. Il tasso è aumentato di ulteriori 10 punti percentuali se l’azione crea nuova cooperazione transfrontaliera, se il beneficiario si impegna a dare priorità agli ordini derivanti da appalti comuni di almeno tre Stati membri o paesi associati o a ordini finalizzati al trasferimento all’Ucraina, oppure se il beneficiario è una PMI o impresa a media capitalizzazione (o tali imprese sono la maggioranza in un consorzio). Le attività di cui all’articolo 8, paragrafo 3, lettera f), possono essere coperte fino al 100%.

Soggetti idonei e condizioni di sicurezza

L’articolo 10 limita i destinatari a soggetti pubblici o privati stabiliti nell’Unione o in un paese associato, non controllati da paesi terzi non associati o, in alternativa, sottoposti a controllo ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 e, se necessario, a misure di mitigazione. Se l’impresa è controllata da un paese terzo non associato e non è stata sottoposta a controllo ex regolamento 2019/452, è ammissibile solo con garanzie approvate dallo Stato membro o paese associato di stabilimento e rese disponibili alla Commissione. Le garanzie devono assicurare libertà operativa, protezione di informazioni sensibili e classificate e adeguati nulla osta di sicurezza. In ogni caso, infrastrutture, attrezzature, beni e risorse devono restare nel territorio di uno Stato membro o di un paese associato per tutta la durata dell’azione. È escluso il sostegno a capacità produttive soggette a restrizioni da paesi terzi non associati che limitino l’uso da parte degli Stati membri.

Criteri di attribuzione e selezione

L’articolo 11 prevede che le proposte siano valutate in base al contributo all’aumento della capacità produttiva, alla riduzione dei lead time, alla rimozione delle strozzature, alla resilienza tramite cooperazione transfrontaliera, al collegamento con nuovi ordini derivanti da appalti congiunti e alla qualità del piano di attuazione. Il finanziamento è attribuito dalla Commissione mediante atti di esecuzione.

Programma di lavoro

L’articolo 12 stabilisce che lo strumento è attuato mediante un programma di lavoro ai sensi dell’articolo 110 del regolamento finanziario; il programma definisce, se del caso, l’importo per le operazioni di finanziamento misto e le priorità di finanziamento tenendo conto della task force per le acquisizioni congiunte nel settore della difesa. Il programma è adottato con atto di esecuzione secondo la procedura d’esame.

Accelerazione delle autorizzazioni

L’articolo 13 impone agli Stati membri di trattare in modo efficiente e tempestivo le domande amministrative relative a pianificazione, costruzione ed esercizio degli impianti di produzione, trasferimento di fattori di produzione nell’Unione, qualificazione e certificazione dei prodotti finali. Le autorizzazioni devono essere trattate nel più breve tempo giuridicamente possibile e deve essere data priorità alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione dei prodotti per la difesa pertinenti.

Deroghe per gli appalti comuni

L’articolo 14 consente, in caso di estrema urgenza nella crisi di approvvigionamento e se almeno due Stati membri concludono un accordo di appalti comuni, deroghe alla direttiva 2009/81/CE per modificare accordi quadro esistenti e aprirli ad amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori non originariamente parti. Sono ammesse modifiche sostanziali delle quantità, con possibilità di adesione per operatori economici che soddisfano i requisiti originari, previa pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le modifiche non possono essere abusive e devono essere adottate entro il 30 giugno 2025.

Fondo di potenziamento

L’articolo 15 prevede un meccanismo di finanziamento misto per mobilitare e accelerare gli investimenti necessari ad aumentare le capacità di fabbricazione e ridurne i rischi. Gli obiettivi specifici sono: aumentare l’effetto leva del bilancio UE e attrarre capitale privato; sostenere imprese con difficoltà di accesso al credito; accelerare gli investimenti lungo la filiera delle munizioni e dei missili; migliorare l’accesso ai finanziamenti per investimenti connessi alle attività produttive ammissibili.

Comitologia e adozione degli atti di esecuzione

L’articolo 16 attribuisce alla Commissione l’assistenza di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011; l’AED partecipa come osservatore e il SEAE è invitato ai lavori. Il programma di lavoro e l’attribuzione dei finanziamenti sono adottati secondo la procedura d’esame.

Sicurezza, riservatezza e dati personali

Gli articoli 17-19 disciplinano la protezione delle informazioni classificate, l’uso di sistemi di scambio sicuro, la riservatezza delle informazioni e il trattamento dei dati personali. Le informazioni sono utilizzate solo per lo scopo per cui sono richieste; sono protetti segreti commerciali e industriali; la declassificazione richiede il consenso scritto dell’originatore. Il trattamento dei dati personali deve rispettare il GDPR, la direttiva ePrivacy e il regolamento 2018/1725, limitandosi ai casi strettamente necessari e, se non necessario, i dati devono essere anonimizzati.

Audit e tutela degli interessi finanziari dell’Unione

L’articolo 20 richiama il ruolo degli audit e della Corte dei conti. L’articolo 21 impone ai paesi associati che partecipano allo strumento di concedere i diritti e l’accesso necessari a ordinatore responsabile, OLAF e Corte dei conti; per OLAF ciò include indagini, controlli e verifiche sul posto.

Informazione, comunicazione e pubblicità

L’articolo 22 impone ai destinatari di rendere nota l’origine del finanziamento e di garantirne la visibilità. La Commissione deve svolgere azioni di informazione e comunicazione sullo strumento e sui risultati; le risorse possono finanziare divulgazione, eventi di abbinamento e sensibilizzazione, in particolare per aprire le catene di approvvigionamento alle PMI transfrontaliere.

Valutazione e possibile proroga

L’articolo 23 prevede una relazione della Commissione entro il 30 giugno 2024 sull’attuazione, i risultati e l’opportunità di prorogare l’applicabilità e il finanziamento, sulla base di consultazioni con Stati membri e portatori di interesse. La Commissione può presentare proposte di modifica, specie per affrontare rischi persistenti sull’approvvigionamento.

Entrata in vigore e durata

L’articolo 24 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica fino al 30 giugno 2025, fatti salvi il proseguimento o la modifica delle azioni avviate e gli atti necessari a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedifesamercato internoappalti pubbliciaiuti e finanziamenti ueprotezione degli investimenti esteri

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