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Legge

L.R. Toscana 10/2018

Disposizioni in materia di servizio idrico. Modifiche alla l.r. 69/2011.

Normativa regionaleL.R. Toscana 10/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Toscana 69/2011 riorganizzando assemblea, consiglio direttivo, direttore generale e conferenze territoriali dell’Autorità idrica toscana. Introduce regole su piano di ambito, emergenze idropotabili, relazione annuale, fondo per interventi strategici e coordinamento sovrambito. Si applica in Toscana dal 2 marzo 2018, con disciplina transitoria per il direttore generale in carica.

Servizio idrico integrato in Toscana: riordino delle funzioni dell’Autorità idrica e disciplina di piani, tariffe e interventi strategici

Riordino dell’Autorità idrica toscana e del servizio idrico integrato

La legge regionale interviene sulla l.r. Toscana 69/2011 per ridefinire l’assetto organizzativo e le funzioni dell’Autorità idrica toscana, rafforzando il ruolo di assemblea, consiglio direttivo e direttore generale. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Toscana e aggiorna anche i rapporti con l’Autorità nazionale di regolazione (ARERA).

Assetto istituzionale e organi dell’Autorità

L’Autorità idrica è articolata in assemblea, consiglio direttivo, direttore generale e revisore unico dei conti. Nel preambolo viene chiarito che:

  • l’assemblea dei sindaci svolge funzioni di indirizzo e alta amministrazione;
  • il consiglio direttivo svolge funzioni consultive, di controllo, raccordo e anche di amministrazione attiva;
  • il consiglio direttivo definisce, sulla base delle proposte territoriali e nel rispetto degli indirizzi assembleari, la proposta tariffaria e approva le modifiche alla convenzione col gestore.

Composizione dell’assemblea e deleghe

L’assemblea è composta dai sindaci, o da loro delegati, dei cinquanta comuni individuati secondo i criteri previsti dalla l.r. 69/2011. Il sindaco può delegare:

  • un assessore;
  • un sindaco o assessore di altro comune, purché appartenente alla medesima conferenza territoriale e già componente dell’assemblea.

Ciascun sindaco o delegato non può rappresentare più di tre amministrazioni oltre la propria.

Funzioni dell’assemblea

L’assemblea mantiene funzioni di indirizzo e alta amministrazione. In particolare approva:

  • lo statuto e i criteri generali di organizzazione degli uffici e dei servizi;
  • il piano di ambito e i relativi aggiornamenti;
  • il piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile;
  • la convenzione con il gestore e le sue modifiche, salvo le ipotesi attribuite al consiglio direttivo;
  • la scelta della forma di gestione;
  • il corrispettivo dovuto dal gestore per la depurazione delle acque reflue urbane negli impianti di depurazione prevalentemente industriali;
  • la nomina del direttore generale, del revisore unico dei conti e dei membri del consiglio direttivo;
  • il programma annuale delle attività e i bilanci dell’ente.

L’assemblea formula inoltre indirizzi generali al consiglio direttivo in materia di proposta tariffaria, aggiornamento della convenzione, regolamento d’utenza, carta della qualità del servizio e componente tariffaria per interventi strategici.

Consiglio direttivo: composizione, funzionamento e compiti

Il consiglio direttivo è composto da tredici membri nominati dall’assemblea tra i suoi componenti, garantendo:

  • la rappresentanza di almeno un comune di cui all’articolo 13, comma 5;
  • almeno due membri per ciascuna conferenza territoriale.

Delibera validamente:

  • in prima convocazione, con la presenza di otto membri e la maggioranza dei presenti;
  • in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le sue funzioni principali sono:

  • definire la proposta tariffaria e aggiornare gli atti da trasmettere all’Autorità nazionale;
  • approvare gli aggiornamenti della convenzione e del disciplinare necessari a recepire la tariffa o le determinazioni di ARERA;
  • approvare regolamento d’utenza e carta della qualità del servizio e le loro modifiche;
  • esprimere pareri preventivi sugli atti destinati all’assemblea;
  • verificare la coerenza dell’attività del direttore generale con gli indirizzi assembleari;
  • definire la componente tariffaria relativa agli interventi strategici da sottoporre ad ARERA.

Direttore generale: nomina, durata e funzioni

Il direttore generale è nominato dall’assemblea, d’intesa con il Presidente della Giunta regionale, nell’ambito di una rosa di tre candidati selezionati con procedura comparativa pubblica. La durata dell’incarico è di cinque anni.

Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell’ente e svolge funzioni regolatorie e gestionali, in particolare in materia di:

  • affidamento del servizio;
  • gestione della convenzione;
  • controllo sull’attività del gestore, applicazione di sanzioni e penali e poteri sostitutivi;
  • approvazione dei progetti definitivi di nuove opere e nuovi interventi previsti dal piano d’ambito;
  • relazione annuale all’assemblea;
  • richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza idropotabile;
  • vigilanza sul regolamento d’utenza;
  • predisposizione dei bilanci e degli atti da sottoporre agli organi dell’ente.

In attuazione degli indirizzi assembleari, il direttore generale cura anche l’organizzazione interna, il funzionamento dell’ente, il piano esecutivo di gestione, il piano dettagliato degli obiettivi e il regolamento di ordinamento degli uffici e dei servizi con la dotazione organica.

Per la sola stipula del contratto del direttore generale, la rappresentanza legale dell’autorità idrica è attribuita al presidente dell’assemblea.

Conferenze territoriali: ruolo e poteri

Le conferenze territoriali nominano i componenti dell’assemblea nel numero stabilito dalla Giunta regionale, sulla base di popolazione, estensione territoriale e disagio. Le conferenze territoriali hanno il compito di:

  • individuare i comuni che partecipano all’assemblea;
  • formulare proposte al consiglio direttivo, conformi agli indirizzi assembleari, su tariffa, convenzione, disciplinare, regolamento d’utenza, carta della qualità e miglioramento dell’organizzazione del servizio.

Se le proposte non sono conformi agli indirizzi o alla normativa, il consiglio direttivo può non accoglierle o accoglierle parzialmente, assegnando un termine per riformularle; in mancanza, delibera autonomamente. Se la conferenza territoriale non formula proposte, il consiglio direttivo assegna un termine e poi decide direttamente.

Piano di ambito e aggiornamenti tariffari

Il piano di ambito è approvato dall’autorità idrica nel rispetto del d.lgs. 152/2006 e delle determinazioni di ARERA e contiene anche misure per l’ottimizzazione delle reti di adduzione e distribuzione.

L’aggiornamento del piano avviene sulla base delle priorità indicate nel documento operativo regionale e mediante rimodulazione del programma degli interventi e dell’articolazione tariffaria, da sottoporre all’approvazione di ARERA. L’attuazione del piano avviene attraverso la periodica rimodulazione del programma degli interventi in sede di aggiornamento tariffario.

Emergenza idropotabile e piano operativo di emergenza

L’autorità idrica deve predisporre e approvare un piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile, da attivare in caso di emergenza, nel rispetto del documento regionale per la gestione sostenibile degli usi delle acque superficiali e sotterranee.

Il piano deve contenere:

  • analisi del rischio di crisi idrica e dei suoi effetti;
  • sistema di monitoraggio del rischio per ciascun sistema idrico;
  • indirizzi per l’aggiornamento del quadro informativo dei gestori.

Il quadro informativo deve includere l’individuazione delle aree e dei corpi idrici interessati, le fonti alternative di approvvigionamento, gli interventi e le opere da realizzare entro tempi massimi prefissati, gli interventi temporanei con progetti di ripristino e le misure per fronteggiare l’emergenza.

Quando insorgono situazioni di criticità idropotabile, l’autorità idrica attiva immediatamente il piano per l’area interessata e adegua il piano di ambito per coprire finanziariamente gli interventi. Se è dichiarato lo stato di emergenza ex l.r. 24/2012, l’adeguamento deve avvenire entro dieci giorni dalla dichiarazione, se non già effettuato.

Per consentire la rapida realizzazione degli interventi, i gestori devono individuare preventivamente gli operatori affidatari secondo il codice dei contratti pubblici.

Interventi strategici regionali e documento operativo

La Regione individua, nell’ambito del PAER, gli interventi strategici di interesse regionale, inclusi quelli già previsti nel piano di ambito e nel piano operativo di emergenza.

La Giunta regionale approva un documento operativo che attua la strategia regionale per il contrasto alle crisi idropotabili e che viene aggiornato annualmente in coerenza con il DEFR. Il documento deve contenere:

  • aggiornamento del quadro conoscitivo sull’approvvigionamento idropotabile, anche in relazione al clima;
  • aggiornamento e rimodulazione del programma degli interventi strategici e del fabbisogno finanziario;
  • eventuale finalizzazione di contributi comunitari o statali per sostenere le società di gestione operanti in Toscana.

Nell’assegnazione delle priorità, il documento privilegia gli interventi strategici, il rispetto degli obblighi comunitari sulla qualità delle acque e il soddisfacimento dei bisogni dell’utenza.

Fondo per gli interventi strategici e accordo quadro sovrambito

Per finanziare interventi, opere e infrastrutture individuati nel documento operativo, l’autorità idrica istituisce un fondo alimentato da una specifica componente tariffaria determinata nel rispetto delle indicazioni di ARERA. Nel fondo confluiscono anche eventuali contributi a fondo perduto di enti pubblici, nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato.

Le modalità di accesso e gestione del fondo sono definite nell’accordo quadro stipulato per il coordinamento delle gestioni esistenti. Nelle more dell’affidamento al gestore unico, l’autorità idrica coordina le gestioni esistenti mediante accordi quadro con le società di gestione operanti in Toscana per gli interventi sovrambito o posti al servizio di più gestioni.

L’accordo quadro individua in particolare:

  • i criteri di scelta del soggetto attuatore e di gestione delle opere;
  • le modalità di accesso e gestione del fondo.

I contenuti dell’accordo quadro sono recepiti nelle convenzioni esistenti e costituiscono presupposto vincolante per l’affidamento degli interventi strategici e per la gestione delle opere inserite nel piano d’ambito.

Approvazione dei progetti e rapporti con la normativa statale

L’approvazione dei progetti degli interventi è ricondotta alla disciplina dell’articolo 158-bis del d.lgs. 152/2006. È abrogata la precedente previsione che rinviava alla convocazione di una conferenza di servizi secondo normativa nazionale e regionale.

Relazione annuale e trasparenza

Entro il 30 settembre di ogni anno il direttore generale predispone una relazione annuale e la presenta all’assemblea, che ne prende atto. La relazione è poi trasmessa ai consigli e alle giunte della Regione e dei comuni, al comitato regionale per la qualità del servizio e all’osservatorio regionale competente.

La relazione deve illustrare:

  • stato di attuazione del programma degli interventi;
  • grado di raggiungimento degli obiettivi del piano di ambito o le ragioni del mancato raggiungimento;
  • livelli qualitativi e quantitativi dei servizi;
  • principali aspetti economici, patrimoniali, finanziari e tariffari delle gestioni.

Comitato regionale per la qualità del servizio

Il comitato regionale per la qualità del servizio esprime pareri sugli atti relativi a:

  • aggiornamento del piano di ambito;
  • scelta della forma di gestione;
  • nomina del direttore generale;
  • carta della qualità del servizio;
  • altri atti previsti dalla normativa richiamata in materia di servizio idrico e di gestione dei rifiuti, nei limiti ora aggiornati dalla legge.

Disposizioni transitorie

Il contratto di lavoro del direttore generale in carica alla data di entrata in vigore della disposizione transitoria conserva efficacia fino alla naturale scadenza, salvo diverso accordo tra le parti.

Decorrenza e attualità della disciplina

La legge è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Toscana n. 10 del 2 marzo 2018 e ha aggiornato la disciplina del servizio idrico integrato regionale. Non contiene limiti temporali generali di efficacia, ma una specifica previsione transitoria riguarda solo il contratto del direttore generale in essere alla data di entrata in vigore della disposizione.

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