L.R. Toscana 8/2018
Disposizioni in materia di comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia (ATC). Modifiche alla l.r. 3/1994.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana n. 8/2018 modifica la disciplina dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia, precisando i casi di decadenza dei componenti, la loro permanenza in carica fino alla nomina del sostituto nei casi di revoca o cessazione dalla carica comunale, e i termini per la nuova designazione. Si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore.
Decadenza e sostituzione dei componenti dei comitati di gestione degli ATC
Decadenza e sostituzione dei componenti dei comitati di gestione degli ATC
La legge regionale Toscana interviene sulla disciplina dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia, modificando l’articolo 11-ter della l.r. 3/1994. L’obiettivo è rendere più puntuali le cause di decadenza dei componenti e disciplinare in modo più chiaro la sostituzione nei casi in cui venga meno la designazione o la carica istituzionale di riferimento.
Cause di decadenza dalla carica
Il Presidente della Giunta regionale dichiara la decadenza del componente del comitato di gestione nei seguenti casi:
- assenza ingiustificata ad almeno tre riunioni;
- revoca della designazione da parte dell’organizzazione o associazione di riferimento, per i membri designati ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1;
- cessazione dalla carica di sindaco, assessore o consigliere comunale per i membri di cui alla lettera d) del comma 1;
- ricorrenza dei casi previsti dallo schema di statuto approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 11-bis, comma 5.
Permanenza nelle funzioni e sostituzione
Nei casi di decadenza derivanti da revoca della designazione o da cessazione dalla carica comunale, il componente continua a esercitare le funzioni fino all’adozione del decreto del Presidente della Giunta regionale che nomina il sostituto. La norma assicura quindi continuità operativa del comitato fino al perfezionamento della sostituzione.
Termini per la nuova designazione
Per la nuova nomina:
- il soggetto designante deve trasmettere la nuova designazione al Presidente della Giunta regionale entro 180 giorni dalla data in cui si è verificata la causa di decadenza;
- se tale termine decorre inutilmente, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina entro i successivi 30 giorni.
Esclusione in caso di dimissioni volontarie
La disciplina sulla prosecuzione delle funzioni fino alla sostituzione non si applica quando la cessazione avviene per dimissioni volontarie. In tale ipotesi non opera il regime transitorio previsto per revoca della designazione o cessazione dalla carica.
Norma transitoria e decorrenza
Le modifiche si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge. La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
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