L.R. Toscana 4/2018
Prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco d’azzardo patologico. Modifiche alla l.r. 57/2013.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana 23 gennaio 2018, n. 4 rafforza la disciplina su gioco d’azzardo patologico e sale/scommesse: amplia definizioni, conferma le distanze minime dai luoghi sensibili (500 metri), vieta pubblicità, introduce formazione obbligatoria per gestori e personale, estende controlli e sanzioni e dispone l’abrogazione di una disposizione della l.r. 57/2013. È norma tuttora utile per il quadro regolatorio regionale vigente.
Prevenzione e contrasto del gioco d’azzardo patologico in Toscana; modifiche alla l.r. 57/2013
Prevenzione e contrasto del gioco d’azzardo patologico in Toscana
La legge regionale Toscana 23 gennaio 2018, n. 4 modifica in più punti la l.r. 57/2013, rafforzando gli strumenti di prevenzione e contrasto del gioco d’azzardo patologico. La disciplina riguarda il territorio della Regione Toscana e incide soprattutto su localizzazione degli esercizi, pubblicità, formazione degli operatori, controlli e sanzioni.
Oggetto delle modifiche e impostazione generale
Il provvedimento aggiorna il lessico normativo sostituendo il riferimento alla “ludopatia” con quello al “gioco d’azzardo patologico” e adegua il preambolo della legge del 2013 ai richiami della giurisprudenza costituzionale e dell’intesa in Conferenza unificata del 7 settembre 2017, richiamata come base della potestà regionale e orientata alla riduzione dei punti gioco sul territorio nazionale.
Definizioni e ambito applicativo
Vengono aggiornate le definizioni della l.r. 57/2013, in particolare quella di gioco d’azzardo patologico e quella di centri di scommesse. Questi ultimi sono definiti come strutture dedicate, anche non esclusivamente, alla raccolta di scommesse ai sensi dell’art. 88 del r.d. 773/1931.
Distanze minime e localizzazione degli esercizi
È vietata l’apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito all’interno degli stessi, quando tali attività si trovino a meno di 500 metri, misurati sul percorso pedonale più breve, da specifici luoghi sensibili.
I luoghi sensibili comprendono:
- istituti scolastici di qualsiasi grado, incluse scuole dell’infanzia e nidi d’infanzia;
- luoghi di culto;
- centri socio-ricreativi e sportivi;
- strutture residenziali o semiresidenziali in ambito sanitario o socio-assistenziale;
- istituti di credito e sportelli bancomat;
- esercizi di compravendita di oggetti preziosi e oro usati.
Per i centri socio-ricreativi e sportivi privati la qualifica di luogo sensibile opera solo se sono facilmente riconoscibili dalla pubblica via o adeguatamente segnalati e se hanno effettiva sede operativa. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili, tenendo conto dell’impatto sul contesto urbano, sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull’inquinamento acustico e sul disturbo della quiete pubblica.
Ai fini del divieto, per nuova installazione di apparecchi si intende il collegamento alla rete telematica dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. È inoltre considerata nuova installazione:
- la stipulazione di un nuovo contratto, anche con diverso concessionario, in caso di rescissione o risoluzione del rapporto in essere;
- il trasferimento dell’apparecchio in altro locale in caso di spostamento della sede dell’attività.
È comunque ammessa la sostituzione degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett. a), del r.d. 773/1931, secondo la normativa statale vigente, e la sostituzione degli apparecchi guasti, salvo quanto previsto per i limiti di sostituzione.
Divieti di pubblicità e prevenzione dei rischi
La legge introduce un divieto espresso di qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di spazi per il gioco con vincita in denaro o centri di scommesse, nell’ambito dei divieti già previsti dalla legge regionale.
Obblighi dei gestori e del personale
I gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro devono partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento previsti dalla legge e devono assicurare l’iscrizione del personale operante ai medesimi corsi. Il personale ha a sua volta l’obbligo di partecipare ai corsi cui è iscritto.
Formazione obbligatoria
La Giunta regionale disciplina con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, l’Osservatorio, ANCI Toscana e le associazioni di categoria, i corsi di formazione obbligatori per gestori e personale. La deliberazione definisce tempi, soggetti attuatori, costi e modalità organizzative, incluso il riconoscimento dei corsi svolti presso altre regioni.
I costi sono posti a carico dei soggetti gestori. La formazione è finalizzata a:
- prevenire e ridurre il gioco patologico, tramite il riconoscimento delle situazioni di rischio;
- attivare la rete di sostegno;
- far conoscere la normativa vigente sul gioco lecito, con particolare riguardo alla disciplina sanzionatoria e a eventuali regole locali.
Informazione e sensibilizzazione
Le campagne di informazione e sensibilizzazione devono favorire una corretta percezione del rischio da gioco d’azzardo patologico. Inoltre, la Regione, d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, promuove campagne di informazione e sensibilizzazione nelle scuole presenti su tutto il territorio regionale sui rischi e danni derivanti dalla dipendenza da gioco.
Controlli
La vigilanza riguarda non solo il rispetto dei divieti relativi alle distanze minime, ma anche l’osservanza degli obblighi formativi introdotti per gestori e personale. In questo modo il controllo regionale e comunale si estende all’intero sistema di prevenzione previsto dalla legge.
Sanzioni e misure conseguenti
Le sanzioni amministrative previste per le violazioni della disciplina sulle distanze vengono coordinate con le nuove disposizioni. In caso di mancato assolvimento degli obblighi formativi da parte di gestori e personale, nei tempi e con le modalità stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale, è prevista una sanzione pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro per ogni inosservanza.
Alla sanzione si accompagna una diffida comunale a partecipare alla prima offerta formativa disponibile successiva all’accertamento della violazione. Se la diffida non viene rispettata, è disposta la chiusura temporanea dell’attività o l’apposizione di sigilli agli apparecchi per il gioco lecito fino all’adempimento dell’obbligo formativo.
Abrogazione finale
La legge abroga l’art. 16 della l.r. 57/2013, eliminando la corrispondente disposizione dal testo regionale consolidato.
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