Ordinanza n. 2580/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di sostituzione del commissario ad acta nominato con la sentenza del TAR Sicilia, Catania, n. 1913 del 1° luglio 2026, resa sul ricorso avverso il silenzio sull’istanza di autorizzazione unica per un impianto BESS da 60 MW e 120 MWh
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva ottenuto con sentenza n. 1913 del 1° luglio 2026 l’accertamento dell’illegittimità del silenzio regionale sull’istanza di autorizzazione unica, presentata il 3 giugno 2024 e reiterata in formato digitale il 17 ottobre 2024, per la costruzione e l’esercizio dell’impianto BESS Canalotti nel Comune di Acate. La sentenza aveva nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del MASE, per l’eventualità dell’ulteriore inerzia regionale. Scaduto inutilmente il termine assegnato, la società ha chiesto al commissario l’attivazione dei poteri sostitutivi. Il Capo del Dipartimento ha dichiarato che l’autorizzazione degli impianti BESS rientra nelle competenze del Dipartimento Energia del MASE e non del Dipartimento Sviluppo Sostenibile, rilevando quindi l’impossibilità funzionale di svolgere l’incarico e di delegarlo a personale del proprio ufficio. La ricorrente ha pertanto chiesto la revoca del commissario e la nomina, in sua sostituzione, del Direttore Generale pro tempore del Dipartimento Energia – Direzione Generale Fonti energetiche e titoli abilitativi.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza: ha revocato la nomina del Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del MASE e nominato commissario ad acta il Direttore Generale pro tempore del Dipartimento Energia – Direzione Generale Fonti energetiche e titoli abilitativi del medesimo Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della Direzione dotato della necessaria professionalità. Il commissario sostitutivo dovrà provvedere entro trenta giorni dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione dell’ordinanza. La pronuncia non riesamina il silenzio né le statuizioni della sentenza del 1° luglio 2026, che aveva respinto la domanda di indennizzo ex art. 2, comma 9-bis, l. 241/1990 e condannato l’amministrazione alle spese.
Massime di principio
- Quando il commissario ad acta nominato dal giudice rappresenta motivatamente di non poter svolgere l’incarico perché la materia rientra nelle competenze di un diverso ufficio, il giudice può revocarne la nomina e sostituirlo con l’organo competente, così da rendere effettiva l’attuazione in via sostitutiva della precedente pronuncia.
- La facoltà di delega riconosciuta al commissario ad acta può essere circoscritta a dirigenti o funzionari appartenenti all’ufficio competente per la materia e dotati della professionalità necessaria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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