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Sentenza

Sentenza del 18/01/2018 n. 1115 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia relativa al recupero dell'IRPEG per l'anno 1999, contestando innanzitutto che il D.L. n. 10 del 2007 imponesse un recupero automatico delle agevolazioni fiscali. Secondo la società, l'Amministrazione avrebbe dovuto verificare concretamente se l'agevolazione fosse effettivamente un aiuto di Stato incompatibile ai sensi dell'art. 87 TCE, oggi art. 107 TFUE, e se potesse rientrare in un'ipotesi di compatibilità o nel regime de minimis. La ricorrente ha inoltre contestato il calcolo degli interessi, ritenendo illegittima l'applicazione di interessi anatocistici o su base composta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il D.L. n. 10 del 2007 imponesse all'Agenzia delle Entrate di recuperare le agevolazioni fruite dalle società ex municipalizzate costituite ai sensi della L. n. 142 del 1990, poiché tali misure erano state dichiarate incompatibili con il mercato comune dalla Commissione europea. Non era quindi necessaria un'ulteriore verifica individuale, salvo il caso degli aiuti de minimis, non ricorrente nella fattispecie. La Corte ha inoltre ritenuto legittimo il calcolo degli interessi su base composta, con il limite delle situazioni già esaurite prima dell'entrata in vigore della relativa disciplina. Le spese dell'intero processo sono state compensate, in ragione del consolidamento della giurisprudenza successivamente alla proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, art. 1, convertito dalla L. 6 aprile 2007, n. 46

    L'Agenzia delle Entrate ha l'obbligo di procedere, mediante comunicazione-ingiunzione, al recupero delle somme corrispondenti alle agevolazioni usufruite dalle società per azioni a prevalente capitale pubblico.

    La norma impone il recupero delle agevolazioni fiscali riconosciute alle ex municipalizzate quando tali agevolazioni siano state dichiarate incompatibili con il diritto dell'Unione europea; l'atto di recupero ha natura essenzialmente liquidatoria.

  • Decisione della Commissione europea n. 2003/193/CE

    Recupero di tutti gli aiuti di Stato concessi, salvo gli aiuti individuali compatibili o rientranti nel regime de minimis.

    La decisione ha qualificato le agevolazioni fiscali concesse alle società ex municipalizzate come aiuti di Stato incompatibili, demandandone il recupero agli Stati membri, fatta salva l'eccezione degli aiuti de minimis.

  • Art. 14 del Regolamento CE n. 659/1999

    Esecuzione immediata ed effettiva.

    Gli Stati membri devono dare attuazione alle decisioni della Commissione europea in materia di recupero degli aiuti di Stato senza poter sostituire la propria valutazione a quella della Commissione sulla compatibilità dell'aiuto.

  • Art. 87 TCE, oggi art. 107 TFUE

    La disposizione disciplina il divieto di aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno. Nel caso esaminato, la valutazione della compatibilità spettava alla Commissione europea.

  • L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 22

    Costituisce il riferimento normativo per le società per azioni a prevalente capitale pubblico istituite per la gestione dei servizi pubblici locali, destinatarie delle agevolazioni oggetto di recupero.

  • D.L. n. 185 del 2008, art. 24, convertito dalla L. n. 2 del 2009

    Prevede, per il recupero degli aiuti di Stato equivalenti a imposte non corrisposte, il calcolo degli interessi secondo la disciplina europea, anche su base composta.

  • Regolamento CE n. 794 del 2004 della Commissione

    La disciplina sugli interessi prevista dal regolamento può applicarsi anche quando la decisione di incompatibilità dell'aiuto sia precedente alla sua entrata in vigore, salvo il limite delle situazioni già definitivamente esaurite.

  • Art. 1283 c.c.

    La contestazione relativa all'anatocismo è stata respinta perché, nel particolare contesto del recupero degli aiuti di Stato, il calcolo degli interessi su base composta è previsto dalla normativa speciale di derivazione europea.

  • Art. 3 Cost.

    La censura di violazione del principio di uguaglianza è stata ritenuta infondata, non essendo stata ravvisata un'illegittima applicazione retroattiva della disciplina.

Massime di principio

  • Quando un'agevolazione fiscale è stata dichiarata dalla Commissione europea incompatibile con il mercato interno, l'Amministrazione nazionale è normalmente obbligata a recuperarla e non può procedere a una nuova valutazione generale della sua compatibilità.
  • Nel recupero di aiuti di Stato concessi a soggetti rientranti nella categoria individuata dalla decisione europea, l'atto amministrativo può avere contenuto liquidatorio ed è sufficiente che identifichi il beneficiario, la natura dell'agevolazione e l'importo da recuperare.
  • La principale eccezione al recupero riguarda gli aiuti qualificabili come de minimis o altre specifiche ipotesi di esenzione riconosciute dalla normativa europea; tale eccezione deve essere concretamente dimostrata dal contribuente.
  • Gli interessi sul recupero di aiuti di Stato possono essere calcolati su base composta in forza della disciplina speciale europea e nazionale, anche se la decisione di incompatibilità è anteriore al regolamento applicato.
  • Il limite alla retroattività degli interessi opera soprattutto quando, prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, l'aiuto era già stato recuperato oppure era già stato emesso l'atto impositivo, configurandosi una situazione acquisita o esaurita.
  • La successiva giurisprudenza consolidata può giustificare la compensazione delle spese processuali, anche quando il contribuente risulti soccombente.

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