Sentenza del 17/07/2018 n. 5095 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Irpef - Lavoratore - Omessa dichiarazione redditi in dichiarazione - Cud - Emissione - Prova - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato ritenuto che l'emissione del CUD costituisca prova della percezione dei redditi da lavoro da parte del contribuente. Pertanto, in presenza di redditi risultanti dal CUD e di omessa dichiarazione, l'accertamento ai fini Irpef è legittimo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità dell'accertamento sostenendo, in sostanza, che la percezione dei redditi da lavoro non fosse adeguatamente provata o che il solo CUD non fosse sufficiente a dimostrare l'obbligo dichiarativo. La questione riguardava quindi il valore probatorio del CUD emesso dal datore di lavoro e l'omessa dichiarazione dei redditi da parte del lavoratore.
Norme richiamate
Normativa Irpef in materia di dichiarazione dei redditi
Il contribuente che percepisce redditi soggetti a dichiarazione deve indicarli nella dichiarazione annuale; l'omissione consente all'Amministrazione finanziaria di procedere all'accertamento, quando il reddito risulti documentato.
Certificazione Unica/CUD
Il CUD, oggi Certificazione Unica, costituisce un documento idoneo a comprovare l'erogazione di redditi da lavoro e la relativa attribuzione al contribuente. La sua emissione può quindi fondare l'accertamento in caso di omessa dichiarazione.
Massime di principio
- La certificazione rilasciata dal datore di lavoro costituisce normalmente una prova rilevante dell'effettiva percezione dei redditi da lavoro.
- Se il contribuente omette di dichiarare redditi attestati dalla Certificazione Unica, l'Amministrazione finanziaria può legittimamente recuperare l'Irpef dovuta, oltre agli eventuali interessi e sanzioni.
- Per superare il valore probatorio della certificazione, il contribuente deve fornire elementi concreti che dimostrino, ad esempio, la mancata percezione delle somme, l'erroneità della certificazione o la sua riferibilità a un soggetto diverso.
- La mera contestazione generica del CUD o dell'accertamento, senza documentazione contraria, non è normalmente sufficiente a escludere l'obbligo tributario.
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