Cassazione Penale, Sentenza n. 04650/2026 del 04/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Astuto ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della pronuncia del GIP, lo aveva riconosciuto colpevole di detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola a salve semiautomatica modificata in arma da sparo e della contravvenzione relativa a cinque cartucce. Ha articolato due motivi: (1) censura della qualificazione dell'oggetto come "arma da fuoco", sostenendo che la pistola fosse irreversibilmente danneggiata e quindi priva di efficacia offensiva (si richiamava, tra l'altro, la relazione dell'ispettore di P.S.); (2) contestazione dell'applicazione dell'aumento per recidiva ex art. 99 c.p., con la doglianza che la Corte non avrebbe valutato concretamente la maggiore pericolosità dell'imputato tenendo conto del tempo intercorso dall'unico precedente specifico e dell'esito favorevole dell'affidamento in prova ai servizi sociali.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato che la censura è sostanzialmente fattuale e mira a una rivalutazione del materiale probatorio: la Corte distrettuale ha motivatamente ritenuto che la pistola non fosse irreversibilmente inservibile, atteso che la prova di tiro aveva prodotto bossolo e proiettili espulsi, indice di funzionalità originaria; la giurisprudenza richiede l'inservibilità completa per escludere la qualifica di arma. Sul secondo motivo ha ritenuto l'aumento per recidiva correttamente applicato: la Corte d'appello ha considerato la complessiva biografia criminale, la natura e il numero dei precedenti e ha escluso solo la recidiva infraquinquennale, motivazione non adeguatamente contestata dal ricorrente. Conseguentemente è stata confermata l'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge n. 110 del 1975, art. 23, commi 3 e 4
Utilizzata per la qualificazione dell'oggetto come arma: la Corte ha ritenuto che la sola temporanea inefficienza non esclude la qualifica di arma; è necessaria l'inservibilità completa e irreversibile per escluderne la pericolosità
codice penale, art. 99
Applicato nella valutazione della recidiva. La Corte ha richiesto una valutazione concreta della maggiore pericolosità, tenendo conto di natura e numero dei reati precedenti, distanza temporale e altre circostanze; ha ritenuto legittima la valorizzazione della complessiva biografia criminale
codice penale, art. 648
Richiamato dal ricorrente ma non risultano nel testo elementi chiari della decisione che specifichino l'interpretazione di questa norma; dalla motivazione non emerge un utilizzo determinante di tale articolo
giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 18218 del 06/03/2019; Sez. 1, n. 16638 del 27/03/2013; Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010)
Richiamata per il principio secondo cui l'arma perde la sua idoneità solo se inservibile in modo completo e irreversibile e per i criteri di valutazione della recidiva (necessità di valutazione concreta della maggiore pericolosità)
Massime di principio
- La qualificazione di un oggetto come arma da fuoco non viene esclusa da un mero malfunzionamento o da una temporanea inefficienza: è necessario dimostrarne l'inservibilità totale e irreversibile.
- Le valutazioni tecniche e probatorie (es. esito di una prova di tiro, funzionamento dell'arma) svolte dai giudici di merito non sono riaperti in Cassazione se il ricorso si limita a una diversa valutazione del fatto; la Cassazione tutela gli accertamenti di fatto congruamente motivati.
- L'applicazione dell'aumento per recidiva richiede una valutazione concreta della maggiore pericolosità e della colpevolezza: si considerano natura e numero dei precedenti, la distanza temporale e le vicende personali (detenzioni, misure alternative), e la semplice esistenza di precedenti non basta a escludere la legittimità dell'aumento.
- Gli effetti favorevoli di provvedimenti come l'affidamento in prova (o decisioni del Tribunale di sorveglianza) possono avere incidenza limitata sull'applicabilità della recidiva, ma non estendono automaticamente la tutela a reati per i quali il beneficio non era destinato.
- In sede di Cassazione è necessario contestare errori di diritto o vizi di motivazione ben individuati; i ricorsi che si fondano esclusivamente su una diversa valutazione del materiale probatorio rischiano l'inammissibilità e sanzioni economiche per la proposizione di doglianze manifestamente infondate.
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