Cassazione Penale, Ordinanza n. 19271/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La condanna di merito per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, confermata in appello la condanna del Tribunale per detenzione/coltivazione di tre piantine di marijuana da cui erano ricavabili 459 dosi medie singole, ha proposto ricorso per cassazione deducendo due censure: omessa motivazione e violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, per non avere la Corte territoriale riqualificato il fatto come coltivazione domestica non punibile; omessa motivazione e violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, per non avere riconosciuto l'ipotesi di lieve entità. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico e non confrontato criticamente con la motivazione di merito, valorizzando il numero di dosi ricavabili e gli indici di organizzazione e destinazione non strettamente personale emersi dagli accertamenti. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto corretta l'esclusione del fatto lieve in ragione della quantità ricavabile e della strumentazione predisposta per una coltivazione organizzata e produttiva.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La coltivazione di piante di stupefacente è punibile quando le piante siano conformi al tipo botanico previsto e idonee, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; la coltivazione domestica può essere non punibile solo se priva di significativi indici di inserimento nel mercato illecito e caratterizzata da immediata destinazione all'uso personale, tecniche rudimentali, scarso numero di piante e modestissimo quantitativo di prodotto.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La fattispecie di lieve entità è riconoscibile solo in presenza di minima offensività complessiva, da valutare congiuntamente secondo quantità e qualità della sostanza, mezzi, modalità e circostanze dell'azione; uno solo degli indici può risultare negativamente assorbente e rendere superflue le altre considerazioni.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 192 c.p.p.
Non citato espressamente come norma applicata, ma la Corte richiama la valutazione logica e non illogica degli elementi fattuali posti a base del giudizio di merito.
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Rilevante ai fini della qualificazione del fatto contestato nell'ambito della disciplina sanzionatoria degli stupefacenti.
Massime di principio
- Il reato di coltivazione di stupefacenti è integrato anche a prescindere dalla quantità di principio attivo immediatamente ricavabile, purché la pianta sia del tipo previsto e sia idonea a maturare e a produrre sostanza stupefacente.
- La coltivazione domestica di poche piante può restare fuori dalla tipicità solo se, in concreto, mancano indici di inserimento nel mercato illecito e la condotta è connotata da uso personale immediato, tecniche rudimentali e produzione minima.
- L'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 richiede una valutazione complessiva della minima offensività, che tiene conto di quantità, qualità, mezzi, modalità e circostanze; la presenza di un indice fortemente negativo può da sola escludere la lieve entità.
- Nel giudizio di legittimità il motivo è inammissibile quando non si confronta in modo specifico e critico con la motivazione della sentenza impugnata e si risolve in una mera prospettazione assertiva.
- In caso di ricorso inammissibile, la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende consegue salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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