Cassazione Penale, Sentenza n. 20312/2025 del 30/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Marotta ha impugnato l'ordinanza che ha rigettato la sua istanza di affidamento in prova al servizio sociale, denunciando violazione di legge e carenza/illogicità della motivazione. In particolare ha contestato che il Tribunale non ha considerato la relazione positiva trasmessa dall'UEPE di Salerno (dopo rinvii per motivi di salute) e che il rigetto è privo di adeguata motivazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata solo relativamente alla richiesta di affidamento in prova, disponendo il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino per un nuovo giudizio. La Corte ha rilevato l'insufficiente motivazione del Tribunale, l'omissione di valutazione della relazione positiva dell'UEPE e ha ricordato i criteri giurisprudenziali per il giudizio prognostico sulla concessione dell'affidamento in prova.
Norme richiamate
Corte Costituzionale, sent. n. 377 del 5/12/1997
Riconosce la finalità dell'affidamento in prova come misura alternativa diretta al completo reinserimento sociale del condannato e alla esecuzione della pena fuori dal carcere.
Cassazione, Sez. 1, n. 771 del 6/2/1996 (Tron)
Principio secondo cui la gravità del reato, la mancata ammissione di colpevolezza o i precedenti non possono di per sé escludere l'affidamento in prova; è sufficiente che sia avviato un processo critico sulla propria condotta.
Cassazione, Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015 (Incarbone)
La valutazione prognostica deve considerare la condotta successiva alla condanna e i comportamenti attuali come elementi essenziali per valutare il recupero sociale e il rischio di recidiva.
Cassazione, Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018 (S.)
Elenca indicatori utili per il giudizio prognostico: assenza di nuove denunzie, ripudio delle condotte pregresse, adesione a valori condivisi, condotta di vita attuale, attaccamento al contesto familiare e prospettive di risocializzazione.
Massime di principio
- Il giudice deve motivare specificamente il rifiuto dell'affidamento in prova: una motivazione carente legittima l'annullamento e il rinvio.
- La presenza di una relazione positiva dell'UEPE è elemento rilevante e va esplicitamente valutata; ritardi imputabili a impedimenti di salute non escludono la rilevanza della successiva relazione.
- La gravità del reato, i precedenti o il rifiuto di ammettere la responsabilità non possono da soli escludere l'affidamento in prova; conta soprattutto la prognosi di reinserimento derivante dalla valutazione della personalità e della condotta attuale.
- In mancanza di una valutazione compiuta degli elementi probatori e degli indicatori di rischio/recupero, il giudice di merito deve riesaminare la richiesta conformandosi ai principi di giurisprudenza richiamati.
- Se il provvedimento è annullato per carenza motivazionale, il processo non decide direttamente sulla concessione ma rimanda il merito al giudice di sorveglianza per nuovo esame secondo i criteri indicati.
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