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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09249/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo: (1) inosservanza e errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione per presunta intempestività delle querele presentate il 5 settembre 2019 da Maurizio Buccelli e Rolando Berini (art. 124 cod. pen.), chiedendo il proscioglimento anche per tali episodi; (2) assenza di motivazione e difetto nella misura della provvisionale riconosciuta alle parti civili; (3) vizio di motivazione nella determinazione della pena, ritenuta eccessiva rispetto al quadro edittale e alle indicazioni della Corte costituzionale (riferimento alla eliminazione del minimo edittale). Sono stati inoltre prodotti motivi nuovi volti a dimostrare che la conoscenza della volontà definitiva di appropriazione era antecedente al giugno 2019.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo e non deducibile in cassazione il secondo (provvisionale) perché atto effimero non impugnabile in cassazione. Quanto all'intempestività delle querele, la Corte ha confermato l'orientamento secondo cui la tempestività va valutata rispetto al momento in cui la vittima ha avuto la consapevolezza certa di tutti gli elementi costitutivi del fatto; la Corte d'appello ha motivato correttamente che la consapevolezza si è consolidata dopo le date di giugno 2019, pertanto le querele del 5 settembre 2019 sono tempestive. Sui profili di dosimetria la Cassazione ha ritenuto non manifestamente illogica la maggior gravità della pena motivata da callidità e abuso di fiducia, tenuto conto anche della forbice edittale vigente al fatto e delle modifiche intervenute successivamente dalla Corte costituzionale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 124 cod. pen.

    La decadenza per querela va valutata secondo quando la persona offesa ha avuto la conoscenza certa di tutti gli elementi del fatto; non basta una mera supposizione. La Corte ha ritenuto tempestive le querele del 5/9/2019 perché la consapevolezza è maturata successivamente al giugno 2019.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (inosservanza/erronea applicazione di norme penali e vizio di motivazione); la Corte ha valutato tali censure e le ha ritenute, in massima parte, infondate o inammissibili.

  • art. 493, comma 3, cod. proc. pen.

    Consente alle parti di concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero; la Corte ha ritenuto valido il consenso prestato e quindi utilizzabile il contenuto delle querele acquisite.

  • art. 526, comma 1 e comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Prevede che la decisione del giudice si fondi sul materiale acquisito al fascicolo per il dibattimento; la Corte ha confermato che il consenso all'acquisizione può essere validamente prestato dal difensore dell'imputato e derogare il contraddittorio, alla luce dell'art. 111 Cost.

  • art. 111, comma quinto Cost.

    Il principio del contraddittorio può essere derogato per consenso della parte titolare del diritto; la Corte l'ha usato per giustificare l'utilizzabilità degli atti acquisiti per consenso.

  • art. 23, comma 1, cod. pen.

    Richiamato in relazione alla determinazione del minimo edittale dopo la pronuncia della Corte costituzionale; la valutazione della dosimetria va effettuata con riferimento alla normativa e alla giurisprudenza vigenti al tempo del giudizio, motivando scostamenti dal minimo.

  • sent. Corte Cost. n. 46 del 22/03/2024

    Ha eliminato il minimo edittale di due anni per il reato considerato; la Corte di Cassazione ha ritenuto che, nonostante la modifica, la misura della pena adottata nel merito non sia manifestamente illogica se adeguatamente motivata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce che la parte che propone ricorso rigettato è condannata al pagamento delle spese del procedimento; applicata dalla Corte nella condanna del ricorrente.

Massime di principio

  • La tempestività della querela si valuta rispetto al momento in cui la persona offesa ha acquisito la conoscenza certa di tutti gli elementi costitutivi del reato; mere supposizioni o conoscenze parziali non bastano.
  • Il consenso delle parti (anche del difensore dell'imputato) all'acquisizione di atti del pubblico ministero nel fascicolo per il dibattimento rende utilizzabili tali atti in decisione, anche se il principio del contraddittorio viene in tal modo derogato.
  • Le statuizioni provvisorie sulla provvisionale sono in genere insuscettibili di impugnazione per cassazione perché di natura effimera e destinate alla liquidazione definitiva nel merito civile.
  • La dosimetria della pena deve essere valutata alla luce della normativa edittale vigente al momento del fatto e delle modifiche successive; la Corte di merito può discostarsi dal minimo edittale se motiva adeguatamente la gravità e le modalità del fatto.
  • Il rigetto del ricorso per cassazione comporta la condanna alle spese processuali del ricorrente e, di norma, la rifusione delle spese sostenute dalle parti civili secondo art. 616 c.p.p.
  • Le censure di merito richiedono che il vizio sia manifesto o che la motivazione sia contraddittoria o illogica; valutazioni di fatto fondate su congrua argomentazione non sono sindacabili in cassazione.

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